Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8242 del 26/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 8242 Anno 2016
Presidente: BRONZINI GIUSEPPE
Relatore: BLASUTTO DANIELA

SENTENZA

sul ricorso 25593-2011 proposto da:
FGA INVESTIMENTI S.P.A. (societa’ incorporante di
I.T.C.A.

PRODUZIONE

S.P.A.

P.I.

persona del leqdle rapprsnt.anL

00513390013,

in

pro tempore),

elettivamente domiciliata in ROMA, PIAZZA CAVOUR, 19,
presso lo studio TOFFOLETTO RAFFAELE DE LUCA TAMAJO,
2016

rappresentata e difesa dagli avvocati

399

PERLINI, DE LUCA TAMAJO RAFFAELE, giusta delega in

ITALICO

atti;
– ricorrente contro

Data pubblicazione: 26/04/2016

MANENTE MASSIMO C.F. MNNMSM70A06H443R, elettivamente
domiciliato ìn ROMA, VIA AURELIANA 25, presso lo
studio dell’avvocato MARIAFEDERICA DI LIBERO, che Io
rappresenta e difende, giusta delega in atti;
– controricorrente

D’APPELLO di ROMA, depositata il 25/10/2010 R.G.N.
7347/2009;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 02/02/2016 dal Consigliere Dott. DANIELA
BLASUTTO;
udito l’Avvocato PERLINI ITALICO;
udito l’Avvocato DI LIBERO MARIAFEDERICA;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. RITA SANLORENZO che ha concluso per il
rigetto del ricorso.

avverso la sentenza n. 8202/2010 della CORTE

RG 25593/2011
SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1.

Con sentenza depositata il 25.10.2010, la Corte di appello di Roma ha respinto gravame

svolto dalla ITCA Produzione s.p.a. avverso la sentenza del Tribunale di Cassino, che aveva
dichiarato violato l’obbligo datoriale sancito dalla L. n. 223 del 1991, ex art. 1, commi 7 e 8, di
comunicazione ed esame congiunto dei criteri di individuazione dei lavoratori da sospendere e
delle modalità della rotazione e, conseguentemente, dichiarato illegittimo il provvedimento di
collocazione in C.I.G.S. di Manente Massimo, con condanna della predetta società al

sospensione dal lavoro.
2. La Corte d’appello di Roma ha osservato che l’unica comunicazione di cui ITCA aveva offerto
valida prova risultava essere quanto esposto nel verbale di accordo sindacale del 23 luglio
2002, che però recava indicazioni del tutto carenti quanto ai criteri di individuazione dei
lavoratori alternativi alla rotazione (per il primo trimestre successivo al 1.9.2000) e indicazioni
totalmente generiche quanto alle modalità applicative della stessa rotazione. 1-la dunque
escluso che il predetto accordo potesse avere effetto sanante delle carenze della
comunicazione iniziale, poiché tale effetto avrebbe potuto verificarsi solo in ipotesi di accordo
sindacale recante l’individuazione di criteri di scelta con un minimo contenuto di specificità.
Infine, ha ritenuto privo di rilievo l’assunto secondo cui il D.P.R. n. 218 del 2000 avrebbe
delegificato la materia della Cassa integrazione guadagni incidendo sugli oneri di cui all’art. 1,
comma 7, legge n. 223/91.
3. Propone ricorso la FGA Investimenti s.p.a. (incorporante la ITCA Produzione s.p.a.) sulla
base di tre motivi, cui ha resistito, con controricorso, il lavoratore.

MOTIVI DELLA DECISIONE
1. Con il primo motivo la società, denunciando violazione e falsa applicazione della L. 23 luglio
1991, n. 233, art. 1, commi 7 e 8, censura la sentenza per avere ritenuto generici i criteri di
selezione del personale da sospendere e dei criteri di applicazione della rotazione di cui
all’accordo sindacale redatto e sottoscritto dalle (e con le) 00.SS., rilevando che un criterio di
scelta informato alle esigente tecniche, organizzative e produttive vincola l’applicazione dei
criteri a precisi referenti logico-organizzativi, così svolgendo una funzione garantista e
rendendo verificabile le conseguenti determinazioni datoriali. Inoltre, dal contenuto
dell’accordo era possibile riscontrare che vi era stata la comunicazione di avvio della
procedura; che erano stati individuati l’ambito oggettivo dell’intervento di ristrutturazione
aziendale e le modalità stesse dell’intervento, nonché l’ambito soggettivo del personale da

pagamento, in favore del lavoratore, del differenziale retributivo per i mesi di illegittima

_ RG 25593/2011
sottoporre all’intervento di integrazione salariare con sospensione dal lavoro in funzione
.. dell’andamento della riorganizzazione e quindi dei diversi reparti o ambiti interessati da
quest’ultima.
2. Con il secondo motivo la società denuncia violazione e falsa applicazione degli artt. 1362,
1363, 1366 e 1367 cod. civ., nonché omessa, insufficiente motivazione circa un fatto
controverso e decisivo per il giudizio per non avere la Corte di appello tenuto conto dell’effetto
sanante dell’accordo sindacale raggiunto in data 23 luglio 2002 e del complessivo

rispetto da parte del datore di lavoro del principio di trasparenza e leale contrattazione,
consentendo di superare ogni eventuale carenza della comunicazione.
3. Con il terzo motivo la società, denunciando omessa o insufficiente motivazione circa un fatto
decisivo della controversia, censura la sentenza in ordine alla portata innovativa del D.P.R. n.
218 del 2000 sul procedimento di concessione della CIGS richiesta ed ottenuta dalla società
ricorrente.
4. Il ricorso non è fondato.
4.1. Preliminarmente, si dà atto che il Collegio ha autorizzato la redazione della sentenza con
motivazione semplificata.
5. Occorre premettere che controversie analoghe a quella oggetto del presente giudizio,
concernenti la medesima procedura di CIGS avviata dalla soc. I.T.C.A. Produzione, sono state
già decise da questa Corte con una serie di pronunce, tutte conformi, con le quali sono state
disattesi i motivi svolti dalla società ricorrente, a partire da Cass. n. 7459 del 14 maggio 2012
che ha ritenuto l’illegittimità dei criteri di scelta e di rotazione dei lavoratori operate secondo le
“esigenze tecniche, organizzative e produttive”, non essendo consentito che l’individuazione
dei singoli destinatari dei provvedimenti datoriali venga lasciata all’iniziativa ed al mero potere
discrezionale dell’imprenditore, in quanto ciò pregiudicherebbe l’interesse dei lavoratori ad una
gestione trasparente ed affidabile della mobilità e della riduzione del personale.
5.1. Hanno disatteso la tesi svolta dalla società anche Cass. nn. 20754, 20753, 20752, 20751,
20750, 20749, 20748, 20747, 20496, 20495, 20494, 20493, 18895, 18894, 18810, 18809,
18808, 18807, 18806, 18805, 18804, 18803, 18802, 18801, 18799, 18798, 18797, 18796,
18795, 18794, 18793, 18792, 18791, 18790, 18789, 16607, 16606, 16605, 16605, 16604,
16603, 16523, 161522, 16521, 16520, 16519, 16518 e 16517 del 2014.

2

comportamento delle 00.SS. le quali, con la sottoscrizione dell’accordo, avevano convalidato il

RG 25593/2011
5.2. D’altra parte, già in precedenza le Sezioni Unite della Corte avevano escluso la fondatezza
di interpretazioni riduttive dell’art. 1, comma 7, legge n. 223/91 sottolineando, con la sentenza
n. 302 del 2000, che, in caso di intervento straordinario di integrazione salariale per
l’attuazione di un programma di ristrutturazione, riorganizzazione o conversione aziendale
implicante una temporanea eccedenza di personale, il provvedimento di sospensione
dall’attività lavorativa è illegittimo qualora il datore di lavoro, sia che intenda adottare il
meccanismo della rotazione sia nel caso contrario, ometta di comunicare alle organizzazioni
sindacali, ai fini dell’esame congiunto, gli specifici criteri, eventualmente diversi dalla

disposto della L. 23 luglio 1991, n. 223, art. 1, comma 7 e della L. 20 maggio 1975, n. 164,
art. 5, commi 4 e 5.
6. Quanto al D.P.R. n. 218 del 2000, che – secondo parte ricorrente – avrebbe delegificato la
materia della Cassa integrazione guadagni sicché il predetto decreto presidenziale costituirebbe
ormai l’unico regolamento della materia con la conseguente sostituzione, per abrogazione
esplicita o implicita per incompatibilità, di tutte le altre disposizioni anche di fonte legale, deve
ribadirsi il costate orientamento di questa Corte secondo cui tale disciplina regolamentare non
ha alcuna efficacia abrogativa della L. n. 223 del 1991 e, quindi, degli oneri di comunicazione
di cui all’art. 1.
6.1. Più specificamente, il d.P.R. n. 218 del 2000 non incide in alcun modo sulle disposizioni di
cui al combinato disposto della L. n. 164 del 1975, art. 5 e della L. n. 223 del 1991, art. 1,
comma 7, riguardante l’obbligo datoriale di comunicare in avvio della procedura per
l’integrazione salariale alle organizzazioni sindacali i criteri di individuazione dei lavoratori da
sospendere, nonché le modalità di rotazione. Il D.P.R. tende a semplificare la fase
propriamente amministrativa, di rilevanza pubblica, del procedimento di concessione della
integrazione salariale, senza in alcun punto ridurre i diritti dei lavoratori e le prerogative delle
organizzazioni sindacali ad essi funzionali (si vedano, Cass. n. 28464/2008 e le successive
conformi Cass. n. 4053 del 18 febbraio 2011; Cass. n. 26587 del 12 dicembre 2011; Cass. n.
18628 del 5 agosto 2013; Cass. n. 3817 del 18 febbraio 2014; Cass. n. 11192 del 21 maggio
2014; Cass. n. 3817 del 18 febbraio 2014).
7. Neppure è fondata la critica con la quale si assume l’effetto sanante dell’esame congiunto
rispetto alla comunicazione di avvio della procedura, muovendo dal rilievo secondo cui i criteri
sarebbero stati adeguatamente specificati in tale atto e i verbali di esame congiunto avrebbero
il valore di atti amministrativi che certificano la regolarità della procedura.

3

rotazione, di individuazione dei lavoratori che devono essere sospesi, in base al combinato

RG 25593/2011
7.1. La tesi per cui l’accordo sindacale conterrebbe un’adeguata specificazione dei criteri di
individuazione dei lavoratori da porre in cassa integrazione e spiegherebbe adeguatamente le
ragioni della impossibilità del ricorso alla rotazione si risolve nella proposizione di un giudizio di
merito, difforme rispetto a quello della Corte di appello. Tale valutazione, al pari di quella
concernente la comunicazione di avvio della procedura, spetta in via esclusiva al giudice di
merito e può essere censurata in cassazione solo negli stretti limiti del giudizio di legittimità
(Cass. 29 maggio 2014, n. 12096; Cass. 6 maggio 2014, n. 9705): nel caso in esame

7.2. Invero, la possibilità di un effetto sanante di un accordo sindacale sui criteri di scelta,
laddove l’accordo li indichi in modo puntuale e specifico, è stata ammessa solo in casi
particolari e circoscritti, ma non nell’ipotesi in cui la comunicazione è strettamente funzionale a
mettere in grado le organizzazioni sindacali di partecipare al confronto con la controparte
adeguatamente informate e ai lavoratori di avere contezza delle prospettazioni aziendali. Né
può essere ammessa, con effetto retroattivo, rispetto a scelte in concreto già operate (v.,
funditus,

Cass. n. 26587/2011 cit.; in generale sull’esclusione del carattere sanante

dell’accordo cfr., ex multis, Cass. 11 marzo 2015, n. 4886, anche per richiamo di: Cass. 12
dicembre 2011, n. 26587; Cass. 9 giugno 2009, n. 13240; Cass. 1 luglio 2009, n. 15393).
8. Il ricorso proposto dalla società deve, pertanto, essere rigettato.
9. Le spese del giudizio di legittimità, liquidate come in dispositivo in base a quanto previsto
dal D.M. 10 marzo 2014, n. 55 (art. 28), devono essere poste a carico della parte
soccombente.
P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso e condanna la società ricorrente al pagamento delle spese, che
liquida in Euro 3.000,00, oltre accessori di legge, da distrarsi in favore del distrazione in favore
del procuratore antistatario. avv. Mariafederica Di Libero.
Roma, così deciso nella camera di consiglio del 2 febbraio 2016
Il Consigliere est.

Il Presidente

travalicati, in riferimento ad una decisione immune da incoerenze o contraddizioni logiche.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA