Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8242 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8242

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sui ricorsi iscritti ai nn. 7123/2013 R.G. e 7156/2013 R.G. e

proposti, rispettivamente, il ricorso iscritto al n. 7123/2013 R.G.

da:

la “UNICREDIT S.p.A.”, con sede in Roma, in persona del responsabile

pro tempore del Tax Affairs Department, nella qualità di

incorporante la “UNICREDIT BANCA S.p.A.”, già con sede in Bologna,

in virtù di procura speciale con rogito redatto dal Notaio

A.A. da Milano il (OMISSIS), rep. n. (OMISSIS), rappresentata e

difesa dall’Avv. Gabriele Escalar e dalla Prof.ssa Avv. Livia

Salvini, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta

procura in margine al ricorso introduttivo del procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– controricorrente –

il ricorso iscritto al n. 7156/2013 r.g. da:

la “Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Soc. Coop. a r.l.”, con

sede in Arezzo, in persona del presidente del consiglio di

amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Angela

Maria Odescalchi, con studio in Lodi, e dall’Avv. Antonio Michele

Caporale, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta

procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– controricorrente/ricorrente incidentale –

entrambi avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria

Regionale di Milano 11 agosto 2012 n. 138/36/2012, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in

legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore

Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero

della Giustizia il 2 novembre 2020) del 4 dicembre 2020 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La “UNICREDIT S.p.A.” e la “Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Soc. Coop. a r.l.” propongono separati ricorsi per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano l’l agosto 2012, n. 138/36/2012, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro su una cessione a titolo oneroso di ramo di azienda, il cui valore era stato rideterminato in maggiore entità, ha respinto gli appelli proposti in via principale dalle medesime e l’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 24 ottobre 2011 n. 270/42/2011, con condanna delle appellanti principali alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha confermato la decisione di prime cure, valutando la congruità del valore rideterminato in tale sede rispetto sia alle pretese dell’amministrazione finanziaria, che alle ragioni delle contribuenti. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso nei separati procedimenti ed ha proposto ricorso incidentale avverso la sentenza impugnata nel procedimento iscritto al n. 7156/2013 R.G.. La “UNICREDIT S.p.A.” ha depositato memoria illustrativa.

Diritto

CONSIDERATO

che:

A) Nel procedimento iscritto al n. 7123/2013 R.G..

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4, dell’art. 118 disp. att. c.p.c. e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, per aver argomentato il rigetto dell’appello principale con un mero rinvio per relationem alla motivazione della decisione di primo grado.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, per aver adottato una motivazione meramente apparente nella decisione del rigetto dell’appello.

3. Con il terzo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, per aver omesso di pronunziarsi sul motivo di appello relativo al difetto di motivazione dell’avviso di rettifica e liquidazione.

4. Con il quarto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, per aver preso a riferimento, nella determinazione del valore di avviamento, dati incompatibili con quelli del ramo di azienda.

5. Con il quinto motivo, si denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 e del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, per aver trascurato di accertare la pattuizione tra le parti di distinti corrispettivi per i singoli beni e diritti compresi nel ramo di azienda.

6. Con il sesto motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 31, art. 23, del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 31, tariffa – parte prima allegata, artt. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, per aver ritenuto che i singoli beni e diritti compresi nel ramo di azienda non siano assoggettabili ad aliquote differenziate ai fini dell’applicazione dell’imposta di registro in misura proporzionale, nonostante la pattuizione di distinti corrispettivi.

7. Con il settimo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, per aver deciso ultra petita in relazione alla statuizione di condanna alla rifusione delle spese giudiziali, che sono state liquidate in misura maggiore della richiesta fattane dall’amministrazione finanziaria.

8. Con l’ottavo motivo, si denuncia violazione e falsa applicazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 15, comma 2-bis, del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, artt. 1 e 5, del D.M. 8 aprile 2004, n. 127, tabella “A” allegata, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, per aver liquidato a favore dell’amministrazione finanziaria – in sede di regolamentazione delle spese giudiziali – compensi eccedenti gli importi massimi previsti per gli avvocati.

9. Con il nono ed ultimo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto controverso e decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 ed al D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 62, per aver trascurato di motivare, in sede di condanna alla rifusione delle spese giudiziali, il riconoscimento di compensi eccedenti gli importi massimi previsti per gli avvocati.

B) Nel procedimento iscritto al n. 7156/2013 r.g. in relazione al ricorso principale.

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver argomentato il rigetto dell’appello principale con un mero rinvio per relationem alla motivazione della decisione di primo grado.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di pronunciare sulla domanda di annullamento dell’atto impositivo per carenza di motivazione, nonchè sulla domanda di annullamento della sentenza di primo grado per difetto di motivazione.

3. Con il terzo motivo, si denuncia omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver deciso sulla ripresa dell’avviamento aziendale da parte dell’amministrazione finanziaria con l’integrale rinvio senza motivazione alle argomentazioni della sentenza di primo grado, nonchè per aver reiterato il difetto di motivazione della sentenza di primo grado attraverso il rinvio acritico alle relative argomentazioni.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto che l’amministrazione finanziaria aveva applicato l’aliquota massima del 3%, anzichè l’aliquota dello 0,50%, anche al trasferimento dei crediti, per i quali le parti avevano convenuto un distinto ed autonomo corrispettivo.

5. Con il quinto ed ultimo motivo, si enuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver deciso ultra petita in relazione alla statuizione di condanna alla rifusione delle spese giudiziali, che sono state liquidate in misura maggiore della richiesta fattane dall’amministrazione finanziaria.

In relazione al ricorso incidentale.

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61 in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver motivato il rigetto dell’appello incidentale senza esporre in alcun modo le ragioni di tale decisione.

2. Con il secondo motivo, si denuncia l’omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver omesso di indicare gli elementi idonei a giustificare il rigetto dell’appello incidentale.

Ritenuto che:

1. In via preliminare, si deve disporre la riunione dei suddetti procedimenti ex art. 335 c.p.c., stante la connessione derivante dalla proposizione di distinti ricorsi per la cassazione della medesima sentenza.

2. Il primo motivo del ricorso proposto nel procedimento iscritto al n. 7123/2013 R.G., nonchè il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale proposti nel procedimento iscritto al n. 7156/2013 R.G. – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto, con l’inversione dell’ordine di priorità secondo la proposizione delle distinte impugnazioni, per ragioni di economia processuale – sono fondati, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi per ognuno.

1.1 Sia le contribuenti che l’amministrazione finanziaria hanno lamentato la carenza di motivazione della sentenza impugnata, le une in relazione all’esame dell’appello principale, l’altra in relazione all’esame dell’appello incidentale.

1.2 Invero, dopo l’esposizione sommaria delle vicende processuali, in cui si dà contezza del contrasto tra le parti sulla determinazione del valore di avviamento del ramo aziendale, anche in considerazione della varietà e della relatività dei criteri estimativi, il giudice di appello si è limitato ad un generico e vuoto richiamo delle motivazioni addotte a fondamento della decisione di prime cure, senza neppure riprodurne o riassumerne le argomentazioni essenziali in punto di fatto e di diritto.

1.3 Più precisamente, il giudice di appello ha ritenuto “fondate e condivisibili le ragioni poste a base della sentenza appellata”, valutando che “la decisione appellata tenga conto, sia pure parzialmente, delle ragioni svolte da parte contribuente, escludendo ogni fondamento alla ritenuta applicabilità dell’aliquota ridotta allo 0,50%, attesa la corretta unitarietà del rapporto considerato dall’Ufficio”, e, al contempo, ha ritenuto “infondate le contrarie considerazioni dell’Ufficio a sostegno del proprio appello incidentale, ritenendo infondate le eccezioni svolte dall’Ufficio, sia quelle di inammissibilità dell’appello per omessa indicazione dei motivi di impugnazione, sia quella di carenza di motivazione della sentenza”.

1.4 Posto che il testo riportato costituisce la trascrizione integrale del nucleo motivazionale della sentenza impugnata, è evidente l’assoluta impossibilità di ricostruire il percorso logico-giuridico che ha indotto il giudice dell’appello a rigettare i contrapposti gravami delle parti ed a confermare le statuizioni della sentenza di primo grado.

Nè si ravvisano le condizioni per colmare tale lacuna mediante il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado. Difatti, per orientamento costante di questa Corte, la sentenza d’appello può essere motivata per relationern, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui il giudice d’appello si sia limitato ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (ex plurimis: Cass., Sez. 1, 19 luglio 2016, n. 14786; Cass., Sez. Lav., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., Sez. 1, 5 agosto 2019, n. 20883).

1.5 Invero, il frutto della tecnica adoperata è stato una motivazione meramente fittizia ed autoreferenziale, fondata su argomentazioni apodittiche, la quale si risolve nella mera enunciazione del contenuto della decisione finale senza alcuna illustrazione (ancorchè scarna o succinta) delle rationes decidendi.

In conclusione, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, ovvero di motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (da ultima: Cass., Sez. 1, 30 giugno 2020, n. 13248).

2. Pertanto, valutandosi per ciascuno la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, i predetti ricorsi possono essere accolti e la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, in diversa composizione, per il riesame degli appelli e per le spese del giudizio di legittimità.

PQM

La Corte riunisce i procedimenti iscritti ai nn. 7123/2013 R.G. e 7156/2013 R.G.; accoglie i ricorsi principali ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

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