Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8241 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7669-2016 proposto da:

M.V. e Z.S. elettivamente domiciliati in

ROMA, VIA COSSERIA 2, presso lo studio dell’avvocato FRANCESCO

ANNARUMMA, che li rappresenta e difende unitamente all’avvocato

FRANCESCO BARBARO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 931/3/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della LIGURIA, depositata il 17/09/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione tributaria regionale della Liguria, con la sentenza indicata in epigrafe, dichiarava inammissibile il ricorso per revocazione, ex art. 395 c.p.c., nn. 3 e 5 proposto dai contribuenti avverso la sentenza n. 9/13/05 della stessa Commissione regionale.

In particolare, il Giudice della revocazione riteneva che non ricorressero i presupposti di cui all’art. 395 c.p.c., n. 3 non potendosi ritenere documento decisivo, ai sensi della norma invocata, una sentenza di questa Corte. Aggiungeva, inoltre, che il D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 2 limita la revocazione per contrasto di giudicati all’ipotesi ordinaria e cioè in relazione a sentenze per le quali non sia decorso il termine per l’impugnazione, mentre nella specie la sentenza oggetto di revocazione era già passata in giudicato onde l’inammissibilità del ricorso. Rilevava, in ogni caso, che non vi era identità di giudicati.

Avverso la sentenza i contribuenti hanno proposto ricorso per cassazione su unico motivo.

L’Agenzia delle Entrate ha resistito con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con l’unico motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 64, comma 2 i ricorrenti si dolgono dell’errore in diritto commesso dal Giudice nell’avere dichiarato inammissibile il ricorso per revocazione ai sensi dell’art. 395 c.p.c., n. 5 perchè la sentenza oggetto di revocazione era cosa giudicata.

2. La censura è inammissibile per difetto di interesse. La C.T.R., infatti, dopo avere rilevato che la sentenza oggetto di revocazione era già cosa giudicata, hanno, comunque, compiutamente motivato le ragioni per le quali nella specie non era possibile un contrasto tra giudicati e tale ratio decidendi, idonea a reggere autonomamente la decisione, non è stata censurata.

3. Ne consegue il rigetto del ricorso e la condanna dei ricorrenti, soccombenti, alle spese liquidate come in dispositivo.

4. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, si dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento in favore dell’Agenzia delle Entrate delle spese processuali liquidate in complessivi Euro 4.000,00 oltre eventuali spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento da parte dei ricorrenti dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato, pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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