Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8241 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 04/12/2020, dep. 24/03/2021), n.8241

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. FILOCAMO Fulvio – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 7155/2013 R.G., proposto da:

la “Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Soc. Coop. a r.l.”, con

sede in Arezzo, in persona del presidente del consiglio di

amministrazione pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avv. Angela

Maria Odescalchi, con studio in Lodi, e dall’Avv. Antonio Michele

Caporale, con studio in Roma, ove elettivamente domiciliata, giusta

procura in calce al ricorso introduttivo del presente procedimento;

– ricorrente –

contro

l’Agenzia delle Entrate, con sede in Roma, in persona del Direttore

Generale pro tempore, rappresentata e difesa dall’Avvocatura

Generale dello Stato, ove per legge domiciliata;

– controricorrente/ricorrente incidentale –

Avverso la sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale

di Milano agosto 2012 n. 137/36/2012, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata (mediante collegamento da remoto, ai sensi del D.L. 28

ottobre 2020, n. 137, art. 23, comma 9, in corso di conversione in

legge, con le modalità stabilite dal decreto reso dal Direttore

Generale dei Servizi Informativi ed Automatizzati del Ministero

della Giustizia il 2 novembre 2020) del 4 dicembre 2020 dal Dott.

Giuseppe Lo Sardo.

 

Fatto

RILEVATO

che:

La “Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio Soc. Coop. a r.l.” ricorre per la cassazione della sentenza depositata dalla Commissione Tributaria Regionale di Milano l’1 agosto 2012 n. 137/36/2012, non notificata, che, in controversia su impugnazione di avviso di liquidazione per imposta di registro su una cessione a titolo oneroso di ramo di azienda, il cui valore era stato rideterminato in maggiore entità, ha respinto l’appello proposto in via principale dalla medesima e l’appello proposto in via incidentale dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza resa dalla Commissione Tributaria Provinciale di Milano il 24 ottobre 2011 n. 272/42/2011, con condanna dell’appellante principale alla rifusione delle spese giudiziali. La Commissione Tributaria Regionale di Milano ha confermato la decisione di prime cure, valutando la congruità del valore rideterminato in tale sede rispetto sia alle pretese dell’amministrazione finanziaria, che alle ragioni della contribuente. L’Agenzia delle Entrate si è costituita con controricorso ed ha proposto ricorso incidentale avverso la sentenza impugnata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

In relazione al ricorso principale.

1. Con il primo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36 e dell’art. 132 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver argomentato il rigetto dell’appello principale con un mero rinvio per relationem alla motivazione della decisione di primo grado.

2. Con il secondo motivo, si denuncia nullità della sentenza impugnata per violazione degli artt. 112 e 277 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per aver omesso di pronunciare sulla domanda di annullamento dell’atto impositivo per carenza di motivazione, nonchè sulla domanda di annullamento della sentenza di primo grado per difetto di motivazione.

3. Con il terzo motivo, si denuncia l’omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver deciso sulla ripresa dell’avviamento aziendale da parte dell’amministrazione finanziaria con l’integrale rinvio senza motivazione alle argomentazioni della sentenza di primo grado, nonchè per aver reiterato il difetto di motivazione della sentenza di primo grado attraverso il rinvio acritico alle relative argomentazioni.

4. Con il quarto motivo, si denuncia violazione e/o falsa applicazione del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, art. 23, comma 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per non aver tenuto conto che l’amministrazione finanziaria aveva applicato l’aliquota massima del 3%, anzichè l’aliquota dello 0,50%, anche al trasferimento dei crediti, per i quali le parti avevano convenuto un distinto ed autonomo corrispettivo.

5. Con il quinto ed ultimo motivo, si enuncia nullità della sentenza impugnata per violazione dell’art. 112 c.p.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver deciso ultra petita in relazione alla statuizione di condanna alla rifusione delle spese giudiziali, che sono state liquidate in misura maggiore della richiesta fattane dall’amministrazione finanziaria.

In relazione al ricorso incidentale.

1. Con il primo motivo, si denuncia violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 36, comma 2, n. 4 e art. 61, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per aver motivato il rigetto dell’appello incidentale senza esporre in alcun modo le ragioni di tale decisione.

2. Con il secondo motivo, si denuncia l’omesso esame di un fatto controverso decisivo per il giudizio, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, per aver trascurato di indicare gli elementi idonei a giustificare il rigetto dell’appello incidentale.

Ritenuto che:

1. Il primo motivo del ricorso principale ed il primo motivo del ricorso incidentale – la cui stretta ed intima connessione suggerisce l’esame congiunto, con l’inversione dell’ordine di priorità secondo la proposizione delle distinte impugnazioni, per ragioni di economia processuale – sono fondati, derivandone l’assorbimento dei restanti motivi per entrambi.

1.1 Sia la contribuente che l’amministrazione finanziaria hanno lamentato la carenza di motivazione della sentenza impugnata, l’una in relazione all’esame dell’appello principale, l’altra in relazione all’esame dell’appello incidentale.

1.2 Invero, dopo l’esposizione sommaria delle vicende processuali, in cui si dà contezza del contrasto tra le parti sulla determinazione del valore di avviamento del ramo aziendale, anche in considerazione della varietà e della relatività dei criteri estimativi, il giudice di appello si è limitato ad un generico e vuoto richiamo delle motivazioni addotte a fondamento della decisione di prime cure, senza neppure riprodurne o riassumerne le argomentazioni essenziali in punto di fatto e di diritto.

1.3 Più precisamente, il giudice di appello ha ritenuto “fondate e condivisibili le ragioni poste a base della sentenza appellata”, valutando che “la decisione appellata tenga conto, sia pure parzialmente, delle ragioni svolte da parte contribuente, escludendo ogni fondamento alla ritenuta applicabilità dell’aliquota ridotta allo 0,50%, attesa la corretta unitarietà del rapporto considerato dall’Ufficio”, e, al contempo, ha ritenuto “infondate le contrarie considerazioni dell’Ufficio a sostegno del proprio appello incidentale, ritenendo infondate le eccezioni svolte dall’Ufficio, sia quelle di inammissibilità dell’appello per omessa indicazione dei motivi di impugnazione, sia quella di carenza di motivazione della sentenza”.

1.4 Posto che il testo riportato costituisce la trascrizione integrale del nucleo motivazionale della sentenza impugnata, è evidente l’assoluta impossibilità di ricostruire il percorso logico-giuridico che ha indotto il giudice dell’appello a rigettare i contrapposti gravami delle parti ed a confermare le statuizioni della sentenza di primo grado.

Nè si ravvisano le condizioni per colmare tale lacuna mediante il rinvio alla motivazione della sentenza di primo grado. Difatti, per orientamento costante di questa Corte, la sentenza d’appello può essere motivata per relationem, purchè il giudice del gravame dìa conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui il giudice d’appello si sia limitato ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame (ex plurimis: Cass., Sez. 1, 19 luglio 2016, n. 14786; Cass., Sez. Lav., 5 novembre 2018, n. 28139; Cass., Sez. 1″, 5 agosto 2019, n. 20883).

1.5 Invero, il frutto della tecnica adoperata è stato una motivazione meramente fittizia ed autoreferenziale, fondata su argomentazioni apodittiche, la quale si risolve nella mera enunciazione del contenuto della decisione finale senza alcuna illustrazione (ancorchè scarna o succinta) delle rationes decidendi.

In conclusione, si è in presenza di una tipica fattispecie di “motivazione apparente”, ovvero di motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, risulta, tuttavia, essere stata costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio, e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6 (da ultima: Cass., Sez. 1″, 30 giugno 2020, n. 13248).

2. Pertanto, valutandosi per entrambi la fondatezza del primo motivo e l’assorbimento dei restanti motivi, il ricorso principale ed il ricorso incidentale possono essere accolti; ne consegue che la sentenza impugnata deve essere cassata con rinvio alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, in diversa composizione, per il riesame degli appelli e per le spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso principale ed il ricorso incidentale, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione Tributaria Regionale di Milano, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale effettuata da remoto, il 4 dicembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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