Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8240 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2010, (ud. 27/01/2010, dep. 07/04/2010), n.8240

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE LUCA Michele – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. BANDINI Gianfranco – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

C.M., elettivamente domiciliato in ROMA, LUNGOTEVERE

MICHELANGELO 9 (STUDIO LEGALE TRIFIRO’ E PARTNERS), presso lo studio

dell’avvocato ZUCCHINALI PAOLO, rappresentato e difeso dagli avvocati

FAVALLI GIACINTO, TRIFIRO’ SALVATORE, giusta mandato a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

S.I.A.E. – SOCIETA’ ITALIANA DEGLI AUTORI ED EDITORI, in persona del

legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA,

VIALE DELLA LETTERATURA 30 C/O UFFICIO AFFARI GIURIDICI E LEGALI

SIAE, presso lo studio dell’avvocato PINNA GIOVANNI MARIA, che la

rappresenta e difende unitamente agli avvocati DELEDDA MARIA GRAZIA,

VULLO LUISA, giusta mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 477/2005 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 08/07/2005 R.G.N. 332/04;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

27/01/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI;

udito l’Avvocato PIERFRANCESCO BRUNO per delega TRIFIRO’, FAVALLI,

ZUCCHINALI;

udito l’Avvocato VULLO LUISA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 cod. proc. civ. dinanzi al Tribunale-giudice del lavoro di Pescara C.M. conveniva in giudizio la SOCIETA” ITALIANA DEGLI AUTORI E DEGLI EDITORI (in acronimo SIAE) – alle cui dipendenze aveva prestato lavoro dal (OMISSIS) – per ottenere il riconoscimento, a seguito delle mansioni superiori espletate a decorrere dal 1990, del maggiore inquadramento nella qualifica “dirigenziale” e, in subordine, nel “5^ livello contrattuale (funzionario)”. L’adito Giudice del lavoro di Pescara – con sentenza del 16 aprile 2003 – in parziale accoglimento della domanda attorea dichiarava il diritto del ricorrente all’inquadramento nel 5^ livello contrattuale; ma – a seguito di appello principale della SIAE e di appello incidentale del C. – la Corte di appello di L’Aquila, con sentenza in data 8 luglio 2005, accoglieva l’appello principale respingendo, cosi, le domande proposte dal C. e dichiarando assorbito l’appello incidentale con compensazione delle spese di giudizio.

Per la cassazione di questa sentenza C.M. propone ricorso sostenuto da quattro motivi.

L’intimata S.I.A.E. resiste con controricorso. Entrambe le parti hanno depositato memorie ex art. 378 c.p.c..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo di ricorso il ricorrente denunciando “contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia” – rileva, a censura della sentenza impugnata, che “è sufficiente comparare quanto riportato a pag. 2 della sentenza de qua con quanto riportato a pag. 4 per accertare, ictu oculi, la contraddittorietà dell’impugnata decisione”.

Con il secondo motivo il ricorrente – denunciando “violazione degli artt. 115 e 116 c.p.c. e degli artt. 2103 e 1362 e segg. cod. civ., nonchè vizio di motivazione” – rimarca che “la Corte di appello ha completamente ignorato le prove testimoniali rese dai testimoni escussi nel corso dell’istruttoria” e, conclusivamente, rileva che nella sentenza impugnata la Corte territoriale non ha considerato che “la prassi aziendale consolidata prevedeva che i titolari che lo meritavano venivano chiamati a dirigere filiali sempre più complesse e, successivamente, promossi … nella specie il C., invece, pur essendo stato (nelle sue quattro direzioni di filiale) trasferito tre volte d’ufficio e una sola volta, l’ultima, su domanda, non è mai stato promosso (se non con le recenti, tardive, selezioni per l’avanzamento al livello superiore)”.

Con il terzo motivo il ricorrente – denunciando, ancora, violazione dell’art. 2103 c.c. e vizi di motivazione” – ribadisce che œla legittimità e fondatezza delle proprie ragioni, dimostrate sia con una copiosa produzione documentale, sia con deposizioni testimoniali, sono state pienamente confermate dal Giudice del lavoro di Pescara, con riferimento all’accoglimento della domanda subordinata di riconoscimento del 5^ livello professionale (funzionariato)” e riporta, quasi integralmente, “le motivazioni fornite dal giudice di prime cure, coerenti ed esaustive, che – secondo esso ricorrente – non lasciano spazio alcuno a dubbi o eccezioni”.

Con il quarto motivo di ricorso il ricorrente – denunciando “violazione degli artt. 2946 e 2948 cod. civ. e vizio di motivazione” – censura la sentenza impugnata “per avere la Corte di appello di L’Aquila ritenuto assorbita la questione dell’erronea applicazione dell’istituto della prescrizione in relazione al diritto dell’odierno ricorrente all’inquadramento del 5^ livello, evidenziata in via incidentale nella memoria difensiva di costituzione in appello dalla difesa di esso ricorrente”.

2 – Il primo motivo di ricorso si appalesa infondato.

2/a – Infatti la Corte territoriale ha, se pure in modo sintetico, motivatamente statuito sia sul rigetto dell’appello “principale” della S.I.A.E. che sull’assorbimento dell’appello “incidentale” del C. (dichiarato, comunque, infondato), dovendosi intendere che l’affermazione contenuta all’inizio della motivazione (id est “l’appello è infondato”) si riferiva chiaramente all’appello “incidentale” come può desumersi dalla successiva proposizione (id est, “non ha quindi, diritto al rivendicato superiore inquadramento”). Nè sussiste contraddittorietà di motivazione nell’affermazione sull'”ottima prestazione lavorativa del C.” fatta dalla Corte di appello per sostenere che “l’appellato avesse diritto alla rivendicata promozione”.

2/b – Al riguardo, con riferimento alle doglianze in merito agli asseriti vizi di motivazione – che inficerebbero, secondo il ricorrente (oltre che nel primo motivo, anche nei successivi motivi di ricorso), la sentenza impugnata -, vale precisare:

-) il difetto di motivazione, nel senso d’insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l’obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, – come per le censure mosse nella specie dal ricorrente – quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati;

-) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l’iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi della controversia – irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -;

-) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi – come, nella specie, esaustivamente ha fatto la Corte di appello di L’Aquila – le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

3 – Anche il secondo ed il terzo motivo di ricorso – da valutarsi congiuntamente in quanto intrinsecamente connessi – debbono essere respinti.

3/a – Nel confermare che pure per quanto concerne le relative censure in ordine ai vizi di motivazione valgono le considerazioni sviluppate al termine del precedente ” capo 2/b” in merito all’asserita errata valutazione delle risultanze probatorie (testimoniali e documentali) che sarebbe stata compiuta dalla Corte di appello di L’Aquila, si rimarca che la cennata valutazione rientra nell’attività istituzionalmente riservata al giudice di merito non sindacabile anch’essa in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003).

Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un’esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati.

Si rileva, altresì, che le censure con cui una sentenza viene impugnata per vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte – pure in relazione al valore da conferirsi alle “presunzioni” la cui valutazione è anch’essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003) – e, in particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 cod. proc. civ., n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, id est di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di Cassazione.

3/b – Circa, inoltre, il valore che il ricorrente intende attribuire alla cd. “prassi aziendale”, si rileva la non pertinenza (e, comunque, l’inammissibilità in sede di legittimità) del richiamo ad un preteso uso aziendale in ordine ad una cd. “promozione automatica” per i titolari di filiali sempre più complesse, atteso che nella specie non è stata dedotta, nè provata, la sussistenza dei requisiti essenziali per la legittima formazione di un uso o prassi aziendale in quanto – come è stato precisato da questa Corte “l’uso aziendale, quale fonte di un obbligo unilaterale di carattere collettivo che agisce sul piano dei rapporti individuali con la stessa efficacia di un contratto collettivo aziendale, e la cui valutazione è rimessa al giudice di merito ed è incensurabile in sede di legittimità se non per violazione di criteri legali di ermeneutica contrattuale e per vizi di motivazione, richiede il protrarsi nel tempo di comportamenti che abbiano carattere generale in quanto applicati nei confronti di tutti i dipendenti dell’azienda con lo stesso contenuto, e non è escluso da eventuali differenziazioni, giustificate dalla diversità delle mansioni o delle qualifiche, purchè tali differenziazioni abbiano chiarezza nella loro soggettiva estensione e non siano fondate su eventi pressochè unici costituenti negazione dell’uso” (così, ex plurimis, Cass. n. 18991/2008).

3/c – In merito alla doglianza concernente l’asserito “violazione di norme sulla interpretazione dei contratti collettivi” si rileva che le censure che investono l’integrazione dei contratti collettivi di lavoro attengono – almeno allo stato della normativa applicabile nel presente giudizio – alla specifica indicazione dei canoni ermeneutici in concreto violati e il punto ed il modo in cui il giudice del merito si sia da essi discostato: sicchè la critica della ricostruzione della volontà negoziale operata dal giudice e la proposta di una diversa interpretazione investono il merito delle valutazioni del giudice e sono, perciò, inammissibili in sede di legittimità. Perverò, l’interpretazione dei contratti è riservata all’esclusiva competenza del giudice del merito, le cui valutazioni soggiacciono, nel giudizio di Cassazione (ante, peraltro, alla nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3), ad un sindacato limitato alla verifica del rispetto dei canoni legali di ermeneutica contrattuale ed al controllo della sussistenza di una motivazione logica e coerente sia la denuncia della violazione delle regole di ermeneutica, sia la denuncia del vizio di motivazione esigono una specifica indicazione (ossia la precisazione del modo attraverso il quale si è realizzata la anzidetta violazione e delle ragioni della obiettiva deficienza e contraddittorietà del ragionamento del giudice di merito) non potendo – come è invece avvenuto per l’impugnativa proposta nella specie dal ricorrente – le censure risolversi, in contrasto con l’interpretazione loro attribuita, nella mera contrapposizione di una interpretazione diversa da quella criticata (Cass. n. 7740/2003, Cass. n. 11053/2000).

3/d – A conferma della pronuncia di rigetto dei motivi del ricorso vale riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, più di recente, di Cass. Sezioni Unite n. 14297/2007) in virtù del quale, essendo state rigettate le principali assorbenti ragioni di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poichè diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.

4 – Da ultimo anche il quarto motivo di ricorso non merita accoglimento.

Infatti, essendo stata rigettata ogni domanda (sia quella “principale” che quella “gradata”) dell’originaria ricorrente, restava implicitamente assorbita la questione concernente il regime prescrizionale applicabile in ordine a diritti dichiarati non sussistenti: in sostanza non vi era necessità per la Corte di appello di motivare sulla cd. prescrizione di un diritto inesistente (cioè un “non-diritto”), essendo stato appunto rigettata ab imis la pretesa giudiziale del C..

5 – In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da C.M. deve essere respinto e il ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannato al pagamento a favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna il ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di Cassazione che liquida in Euro 50,00 oltre a Euro 2000,00 per onorario ed alle spese generali e agli ulteriori “oneri” di legge.

Così deciso in Roma, il 27 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA