Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8239 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2010, (ud. 26/01/2010, dep. 07/04/2010), n.8239

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. STILE Paolo – Consigliere –

Dott. IANNIELLO Antonio – Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – rel. Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati FABIANI

GIUSEPPE, STUMPO VINCENZO, TRIOLO VINCENZO, giusta mandato in calce

al ricorso;

– ricorrente –

contro

G.G., elettivamente domiciliato in ROMA,

CIRCONVALLAZIONE CLODIA 36-A, presso lo studio dell’avvocato PISANI

FABIO, rappresentato e difeso dall’avvocato CALVO GAETANO, giusta

mandato a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 392/2006 della CORTE D’APPELLO di CATANIA,

depositata il 03/08/2006 R.G.N. 145/03;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

26/01/2010 dal Consigliere Dott. GIUSEPPE NAPOLETANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FUZIO Riccardo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

La Corte di Appello di Catania, confermando la sentenza di primi grado, accoglieva la domanda di G.G. diretta ad ottenere la condanna dell’INPS al pagamento dell’indennità di disoccupazione, con decorrenza dal 13 maggio 2000 e per 180 giorni, negata dall’istituto sul presupposto della incompatibilità di detta indennità con l’assegno ordinario d’invalidità di cui il G. era titolare.

I Giudici di appello, rilevato che la L. 19 luglio 1993, n. 236, art. 6, comma 7, di conversione del D.L. del 20 maggio 1993, n. 148, nulla aveva innovato rispetto a quanto disposto dalla precedente regolamentazione di cui al comma quattordicesimo della L. 22 dicembre 1984, n. 887, art. 10, ritenevano, condividendo l’orientamento espresso da Cass. 13 giugno 1997 n. 5330, che i due trattamenti non erano incompatibili in quanto l’assegno d’invalidità presupponeva pur sempre una residua capacità di lavoro e ciò a differenza della pensione d’inabilità.

Avverso tale sentenza l’INPS ricorre in cassazione sulla base di un’unica censura, illustrata da memoria.

Resiste con controricorso il G..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unica censura l’INPS, deducendo violazione e falsa applicazione del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7, convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236, formula, ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c., così come introdotto dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 6, il seguente quesito di diritto: “voglia codesta ecc.ma Corte dichiarare se, a mente del D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7, convertito con modificazioni in L. 19 luglio 1993, n. 236, l’assegno ordinario d’invalidità rientra tra i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti incompatibili con i trattamenti ordinar e speciali di disoccupazione”.

Auspica, in proposito, l’INPS una revisione del precedente orientamento di questa Corte di cui alla sentenza del 13 giugno 1997 n. 5330 rilevando che la funzione assolta dall’assicurazione contro la disoccupazione da contezza del perchè la disoccupazione per malattia ovvero per motivi di salute non appare indennizzabile; essa, se pur possa essere considerata involontaria, non deriva da mancanza di lavoro, ma dal fatto che è venuta mancare la capacità di lavoro dell’assicurato.

La censura è fondata.

Ritiene il Collegio di non ribadire, in relazione alla disposizione di cui al D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7 convertito con modificazioni in L. 19 luglio 1993, n. 236, il principio enunciato da questa Corte, sia pure in riferimento alla precedente disciplina, secondo il quale la non cumulabilità dei trattamenti ordinar e speciali di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti è intesa ad evitare che chi non possa per le proprie condizioni fisiche, espletare alcuna attività lavorativa, riceva un’indennità prevista per coloro che, pur essendo in grado di lavorare, non possono farlo per le difficoltà occupazionali del mercato; il divieto di cumulo dell’indennità di disoccupazione riguarda, pertanto, la pensione di inabilità (che ha carattere permanente e presuppone la perdita totale della capacità lavorativa), non anche l’assegno ordinario di invalidità (che è attribuito per un triennio rinnovabile ed è compatibile con l’attività lavorativa), atteso che il titolare dell’assegno di invalidità, al contrario del titolare della pensione di inabilità, ben può collocare le proprie residue capacità lavorative sul mercato del lavoro, e non vi è alcuna regione per escluderlo dal trattamento di disoccupazione quando la sua ricerca di lavoro sia frustrata dalla difficoltà del mercato.

In proposito è dirimente il rilievo che il richiedente l’assegno ordinario d’invalidità, per ottenere la relativa provvidenza, deve dimostrare di essersi inutilmente adoperato per trovare un occupazione compatibile con le sue condizioni psicofisiche.

L'”incollocazione al lavoro” è, infatti, un elemento costitutivo del diritto alla prestazione (per tutte V., tra le più recenti, Cass. 5 dicembre 2008 n. 28852), sicchè l’assegno ordinario d’invalidità, presupponendo proprio una disoccupazione per difficoltà di mercato, è diretto, appunto, a tutelare questa evenienza ed è, quindi, del tutto incompatibile con la indennità di disoccupazione che ha l’analoga funzione di sopperire alle conseguenze derivanti dalla non collocazione dovuta a difficoltà di mercato.

Conferma siffatta conclusione la disposizione di cui al D.L. 16 maggio 1994, n. 299, art. 2, comma 5, convertito in L. 19 luglio 1994, n. 451, secondo il quale “al D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, convertito, con modificazioni, dalla l. 19 luglio 1993, n. 236, al comma 7, sono aggiunti, in fine, i seguenti periodi: “all’atto dell’iscrizione nelle liste di mobilità, i lavoratori che fruiscono dell’assegno o della pensione di invalidità devono optare tra tali trattamenti e quello di mobilità. In caso di opzione a favore del trattamento di mobilità l’erogazione dell’assegno o della pensione di invalidità resta sospesa per il periodo di fruizione del predetto trattamento ovvero in caso di sua corresponsione anticipata, per il periodo corrispondente all’ammontare della relativa anticipazione del trattamento di mobilità”.

Non è, infatti, dubitabile che l’indennità di mobilità, essendo una species dei trattamenti di disoccupazione, abbia una funzione analoga all’indennità di disoccupazione di cui si discute.

Devesi, pertanto, affermare, in conformità all’art. 384 c.p.c., così come sostituito dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, art. 16, che il divieto di cumulo dei trattamenti ordinari e speciali di disoccupazione con i trattamenti pensionistici diretti a carico dell’assicurazione generale obbligatoria per l’invalidità, la vecchiaia e i superstiti, di cui al D.L. 20 maggio 1993, n. 148, art. 6, comma 7, convertito in L. 19 luglio 1993, n. 236, riguarda anche l’assegno ordinario d’invalidità in quanto, avendo questo tra gli elementi costitutivi del relativo diritto l'”incollocazione”, presuppone una disoccupazione per difficoltà di mercato analoga all’indennità di disoccupazione.

Sulla base delle esposte considerazioni, in accoglimento del ricorso, la sentenza impugnata, che ha diversamente interpretato la norma denunciata, va pertanto cassata. Non essendo necessari ulteriori accertamenti, decidendosi nel merito, la domanda del G. va rigettata.

Nulla deve disporsi per le spese dell’intero processo ex art. 152 disp. att. cod. proc. civ., non trovando applicazione ratione temporis il disposto del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, art. 42 comma 11, convertito in L. 24 novembre 2003 n. 326.

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e decidendo nel merito, rigetta la domanda di G.G.. Nulla per le spese dell’intero processo.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 26 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

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