Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8238 del 26/04/2016


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Civile Sent. Sez. L Num. 8238 Anno 2016
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA

sul ricorso 371 -/-201] proposto da:
GIANSANTE ALESSIA C.E. GNSLSS78555A345E, LEGGE MASSIMO
C.E. LCGMSM68R02A345R, elettivamente domiciliati in
ROMA,

VIA GUIDO ALFANI

29,

presso

lo

studio

dell’avvocato GIANMARCO PANETTA, rappresentati e
difesi dall’avvocato FABIO MASSIMO FAUGNO, giusta
2016

delega in atti;
– ricorrente –

198
contro

POSTE ITALIANE S.P.A. C.P. 97103880585, in persona del
legale

rappresentante pro tempore,

elettivamente

Data pubblicazione: 26/04/2016

domiciliata in ROMA, VIALE MAZZINI 134, presso lo
studio dell’avvocato FIORILLO LUIGI, che la
rappresenta e difende giusta delega in atti;
controricorrenti

avverso la sentenza n. 6057/2009 della CORTE D’APPELLO

udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 14/01/2016 dal Consigliere Dott. NICOLA DE
MARINIS;
udito l’Avvocato RICCARDI RAFFAELE per delega verbale
Avvocato FIORILLO LUIGI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott.

FRANCESCA

CERONI, che ha concluso per

l’inammissibilità in subordine accoglimento del
secondo motivo del ricorso.

di ROMA, depositata il 01/02/2010;

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza dell’i febbraio 2010, la Corte d’Appello di Roma confermava la decisione
resa dal Tribunale di Roma e rigettava la domanda proposta dai Sig.ri Alessia Giansante e
Massimo Legge in una con Maurizio Ciotti, Floriano Di Lisio e Angelo De Vincentiis nei
confronti di Poste Italiane S.p.A., avente ad oggetto la declaratoria della nullità
dell’apposizione del termine ai contratti stipulati tra le parti ai sensi dell’art. 1, d.lgs n.
“esigenze tecniche, organizzative, produttive, anche di carattere

straordinario, conseguenti a processi di riorganizzazione, ivi ricomprendendo un più
funzionale riposizionamento di risorse sul territorio, anche derivanti da innovazioni
tecnologiche ovvero conseguenti all’introduzione e/o sperimentazione di nuove tecnologie,
prodotti o servizi nonché all’attuazione delle previsioni di cui agli accordi del 17, 18 e 23
ottobre, 11 dicembre 2001 e 11 gennaio,13 febbraio e 17 aprile 2002”
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto infondati i rilievi
sollevati dagli allora ricorrenti e appellanti circa la genericità della clausola, la nullità
dell’ipotesi contrattuale per violazione delle norme imperative di legge, la mancanza di
temporaneità e straordinarietà dell’ipotesi contrattuale, la mancata prova del nesso tra la
singola assunzione e le esigenze straordinarie connesse ai processi indicati nella clausola
del contratto collettivo.
Per la cassazione di tale decisione ricorrono Alessia Giansante e Massimo Legge,
affidando l’impugnazione a tre motivi cui resiste, con controricorso, Poste Italiane S.p.A..

MOTIVI DELLA DECISIONE
Con il primo motivo, i ricorrenti, nel denunciare la violazione dell’art. 1, comma 2, d.lgs.
n. 368/2001, in una con il vizio di motivazione, deducela nullità della clausola
giustificativa dell’apposizione del termine ai contratti inter partes individuata per
relationem con riferimento ad accordi collettivi stipulati successivamente all’entrata in
vigore della nuova disciplina ma da questa non più legittimati ex art. 11, d.lgs. n. 368/2001
ed insuscettibili di soddisfare l’onere di specificazione da questa richiesta.
Nel secondo motivo, con cui i ricorrenti denunciano la violazione e falsa applicazione
dell’art. 25 del CCNL 1 L1.2001, in relazione all’art. 11, digs. n. 368/2001, in una con il
vizio di motivazione, la medesima censura, attinente alla mancata specificazione delle
ragioni in concreto legittimanti l’assunzione a termine dei ricorrenti, è riproposta con
riguardo alla disciplina contrattuale collettiva, ritenuta applicabile ratione temporis e, ad
abundantiam, ribadita relativamente alla nuova disciplina legale.

368/2001 per

Con il terzo motivo, i ricorrenti, sul presupposto dell’eventuale annullamento della
pronunzia della Corte territoriale dichiarativa della legittimità dei contratti a termine inter
partes, assumono la violazione dell’art. 1419 c.c., in relazione agli artt. 2126 e 1456 c.c.,
relativamente all’ipotesi in cui non venga disposta, a seguito della declaratoria di nullità
dei predetti contratti, la conversione a tempo indeterminato degli stessi
Passando all’esame delle formulate censure è a dirsi come il primo ed il secondo motivo,

pienamente fondati.
Deve infatti riconoscersi come l’iter logico-valutativo seguito dalla Corte territoriale risulti
viziato dal riferimento ad un parametro normativo, l’art. 25 del CCNL 11.1.2001, non più
applicabile ratione temporis e che, un simile travisamento, sia alla base della conclusione
cui questa approda circa la ritenuta specificità della causale giustificativa dell’assunzione a
termine, laddove, viceversa, come qui dedotto dai ricorrenti, quel requisito non risulta
riscontrabile in relazione al diverso parametro normativo, l’art. 1 del d.lgs. n. 368/2001, da
assumersi nella specie a riferimento.
A riguardo rileva il principio accolto da questa Suprema Corte che va qui ribadito secondo
cui (v. in particolare, fra le altre, Cass. 1.2. 2010 n. 2279 e Cass. 2010 n. 10033), se è vero
che l’onere di “specificazione” nell’atto scritto delle ragioni poste a base dell’assunzione a
termine del lavoratore interessato costituisce una perimetrazione della facoltà riconosciuta
all’imprenditore di far ricorso al contratto di lavoro a tempo determinato per soddisfare una
vasta gamma di esigenze aziendali (di carattere tecnico, produttivo, organizzativo o
sostitutivo), a prescindere da fattispecie predeterminate, riflettendo l’intento del legislatore
di evitare l’uso indiscriminato dell’istituto imponendo la riconoscibilità della motivazione
addotta già nel momento della stipula del contratto, è altrettanto vero che il venir meno del
sistema dell& ptvictertninazione legale delle ipotesi legittirmuiti l’Appc-Ai7inne del termine,
impone l’assunzione del concetto di specificità in un’accezione connotata da un maggior
grado di elasticità idonea a consentire l’adeguamento del medesimo alle specifiche realtà
aziendali, richiedendo al giudice una valutazione secondo criteri di congruità e
ragionevolezza, da operarsi, non solo con riferimento al contratto di lavoro, dal quale le
ragioni giustificatrici del termine potrebbero risultare anche indirettamente, ma altresì per
relationem da altri testi scritti accessibili alle parti, in particolare nel caso in cui, data la
complessità e l’articolazione del fatto organizzativo, tecnico o produttivo che è alla base
dell’esigenza delle assunzioni a termine, questo risulti analizzato in documenti

che, in quanto strettamente connessi, possono essere qui trattati congiuntamente, risultino

specificamente ad esso dedicati per ragioni di gestione consapevole e/o concordata con i
rappresentanti del personale.
A questa stregua rileverebbero, nella specie, gli accordi collettivi richiamati nella causale
inserita nel testo del contratto, dai quali si desumerebbe l’attivazione, nel periodo dagli
stessi considerato e nell’ambito del processo di ristrutturazione in atto, di processi di
mobilità del personale all’interno dell’azienda al fine di riequilibrarne la distribuzione su

in genere di staff, verso il servizio di recapito, carente di personale.
Sennonché la valutazione di tali elementi di specificazione, comunque emergenti dal
contratto di lavoro, sotto il profilo della loro sussistenza e sufficienza ai fini del giudizio
sulla ricorrenza o meno del requisito di cui al comma secondo dell’art. 1 del d.lgs. n.
368/2001, risulta, per il travisamento sopra evidenziato, essere stata omessa dalla Corte
territoriale, la cui pronunzia si rivela dunque carente per essere il giudizio di genericità
formulato con esclusivo riguardo alla prima parte della causale enunciata nel contratto in
questione.
Di qui raccoglimento del ricorso in relazione ai motivi indicati con conseguente
assorbimento dell’ultimo motivo
La sentenza impugnata va dunque cassata con rinvio alla Corte d’Appello di Roma, in
diversa composizione, che si pronuncerà in conformità ai suesposti principi di diritto,
disponendo altresì per l’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità

PER QUESTI MOTIVI
La Corte accoglie i primi due motivi, assorbito il terzo, cassa la sentenza impugnata in
relazione ai motivi accolti e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Roma, in
diversa composizione.
Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 14 gennaio 2016
Il Consigliere est.

Il Presidente

tutto il territorio nazionale nonché, quanto alle mansioni, da posizioni sovra dimensionate,

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