Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8237 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. un., 28/04/2020, (ud. 05/11/2019, dep. 28/04/2020), n.8237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONI UNITE CIVILI

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. MAMMONE Giovanni – Primo Presidente –

Dott. DI CERBO Vincenzo – Presidente di Sez. –

Dott. TRAVAGLINO Giacomo – Presidente di Sez. –

Dott. DORONZO Adriana – Consigliere –

Dott. ACIERNO Maria – Consigliere –

Dott. GIUSTI Alberto – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – rel. Consigliere –

Dott. MERCOLINO Guido – Consigliere –

Dott. VINCENTI Enzo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 8766-2019 per regolamento di giurisdizione proposto

d’ufficio dal TRIBUNALE AMMINISTRATIVO REGIONALE DELLA CAMPANIA, con

ordinanza n. 1348/2019 depositata l’8/03/2019 nella causa tra:

C.T., C.S., C.A.,

C.F.;

– ricorrenti non costituitisi in questa fase –

contro

COMUNE DI ERCOLANO;

– resistente non costituitosi in questa fase –

Udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

05/11/2019 dal Consigliere Dott. ANTONELLO COSENTINO;

lette le conclusioni scritte del Sostituto Procuratore Generale Dott.

IMMACOLATA ZENO, il quale chiede dichiararsi la giurisdizione del

giudice ordinario.

Fatto

RAGIONI IN FATTO ED IN DIRITTO DELLA DECISIONE

I sigg. C.S., A., F. e T. convennero il Comune di Ercolano davanti al Tribunale di Napoli, sezione distaccata di Portici, esponendo, in sintesi, quanto segue:

il 12 aprile 1999 essi avevano stipulato con il Comune di Ercolano un contratto costitutivo di servitù su un fondo di loro proprietà per il passaggio di una fognatura al servizio del comprensorio (OMISSIS);

nel corso dei lavori di realizzazione di detta fognatura, un tratto di quest’ultima venne collocato in un’area non contemplata nel suddetto contratto costitutivo di servitù e, precisamente, nell’appezzamento antistante il fabbricato di loro proprietà catastalmente identificato come particella n. (OMISSIS) del foglio (OMISSIS) del Comune di Ercolano;

in relazione alla parte di opera pubblica realizzata sull’area non gravata da servitù il Comune aveva proceduto in via di fatto, non riconoscendo alcun indennizzo e, addirittura, contestando il diritto di proprietà degli attori.

Gli attori chiedevano quindi al Tribunale di Napoli di accertare il loro diritto di proprietà sullo spazio antistante e la strada di accesso al loro fabbricato, di condannare l’Amministrazione municipale al pagamento del risarcimento del danno, ovvero di un indennizzo per la costituzione di servitù coattiva, e, infine, di condannare la stessa Amministrazione al risarcimento del danno conseguito alla lesione cagionata dall’esecuzione dei lavori ad un muro, di cinta e sostegno, di proprietà degli attori.

Il Tribunale di Napoli, con sentenza n. 327 dell’1.6.2011, declinava la propria giurisdizione, ritenendo sussistente la giurisdizione esclusiva del giudice amministrativo ai sensi dell’art. 133, comma 1, lett. f) e g), codice del processo amministrativo. Secondo il Tribunale partenopeo la causa petendi della domanda dei sigg. C. si identificherebbe in un comportamento illegittimo della pubblica amministrazione connesso all’esercizio del potere amministrativo di cura del pubblico interesse.

Gli attori riassumevano la causa davanti al TAR Campania e, costituitosi il Comune di Ercolano, il TAR ha chiesto di ufficio il regolamento di giurisdizione, sollevando il conflitto ai sensi degli artt. 11, comma 3, c.p.a e L. n. 59 del 2009, art. 59, comma 3. Secondo il TAR la controversia rientrerebbe nella competenza del giudice ordinario perchè la stessa avrebbe ad oggetto l’accertamento del diritto di proprietà dei ricorrenti e della lesione che a tale diritto è stata recata dalla realizzazione sine titulo del tratto fognario in questione, cosicchè non si evidenzierebbero “nemmeno latamente, intrecci con l’esercizio del potere e correlative posizione di interesse legittimo”.

Il conflitto deve essere risolto nel senso dell’affermazione della giurisdizione dell’autorità giudiziaria ordinaria.

Secondo il costante orientamento di queste Sezioni Unite, in tema di conflitto di giurisdizione avente ad oggetto una controversia relativa ad un’ipotesi di cd. sconfinamento, ossia nel caso in cui la realizzazione dell’opera pubblica abbia interessato un terreno diverso o più esteso rispetto a quello considerato dai provvedimenti amministrativi di occupazione e di espropriazione, oltre che dalla dichiarazione di pubblica utilità, l’occupazione e la trasformazione del terreno da parte della pubblica amministrazione costituisce un comportamento di mero fatto, perpetrato in carenza assoluta di potere, che integra un illecito a carattere permanente, lesivo del diritto soggettivo (cd. occupazione usurpativa), onde l’azione di risarcimento del danno che ne consegue rientra nella giurisdizione del giudice ordinario (così, da ultimo, SSUU 18272/2019; in termini, SSUU 25044/2016, SSUU 3723/2007).

Tale orientamento, peraltro condiviso dal Consiglio di Stato (cfr. sent. n. 1425/2017), va qui confermato; nè a tale conclusione è di ostacolo il disposto del D.P.R. n. 327 del 2001, art. 42 bis, introdotto dal D.L. n. 98 del 2011, conv., con modif., dalla L. n. 111 del 2011, sulla cd. acquisizione sanante: tale norma, infatti, disciplina i presupposti per l’adozione del relativo provvedimento e la misura dell’indennizzo per il pregiudizio patrimoniale conseguente alla perdita definitiva dell’immobile, risultando, quindi, ininfluente in ordine ai criteri attributivi della giurisdizione sulle domande di risarcimento da occupazione “sine titulo”.

Tanto premesso in diritto, il Collegio osserva che la causa ha sostanzialmente ad oggetto l’accertamento della proprietà dell’area in cui è stato posato il tratto di tubazione in contestazione (area in relazione alla quale la proprietà dei sigg. C., da costoro dedotta, è contestata dal Comune di Ercolano); in caso di positivo accertamento della proprietà dei sigg. C. su tale area, si dovrà poi accertare e determinare il danno a costoro cagionato dall’occupazione usurpativa della stessa ad opera del Comune di Ercolano; ulteriore oggetto della causa è, poi, l’accertamento e la quantificazione del danno lamentato dai sigg. C. in ragione delle lesioni asseritamente causate dall’esecuzione dei lavori ad un muro di cinta e di sostegno della loro proprietà.

Si tratta, come correttamente rilevato dal TAR Campania, di questioni prive di qualunque collegamento con l’esercizio di un potere pubblico da parte del comune di Ercolano. Donde la giurisdizione delll’autorità giudiziaria ordinaria. La sentenza declinatoria del Tribunale di Napoli va cassata.

Non vi è luogo a regolamento di spese, non avendo le parti in causa spiegato difese in questa sede.

P.Q.M.

dichiara la giurisdizione del giudice amministrativo e cassa la sentenza declinatoria n. 327/2011 del Tribunale di Napoli, dinanzi al quale rimette le parti.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 5 novembre 2019.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

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