Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8237 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 18929/2016 R.G. proposto da:

Edil Albani S.r.l., in persona dei legale rapp.te p.t., elett.te

domiciliato in Roma, alla via Archimede n. 112 presso lo studio

dell’avv. Gaetano Tasca, da cui è rapp.to e difeso, come da procura

speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12,

pressol’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e

difende, ope legis;

– controricorrente –

Avverso la sentenza n. 82/67/16 della Commissione Tributaria della

Lombardia, Sez. distaccata di Brescia, depositata in data 11/1/(Ndr:

Testo originale non comprensibile) notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 novembre 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 82/67/16, depositata in data 11 gennaio 2016, non notificata, la Commissione Tributaria della Lombardia, sez. distaccata di Brescia, rigettava l’appello proposto dalla Edil Albani S.r.l. avverso la sentenza n. 706/6/14 della Commissione Tributaria di Brescia, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto alla collocazione in categoria D/7 di un fabbricato di proprietà della società ricorrente, operante nel campo dell’edilizia civile, sito nel Comune di Roccafranca, proposto in categoria C/2 con procedura DOCFA, con conseguente variazione della rendita catastale da Euro 385,28 ad Euro 1.769,28;

3. la CTP aveva rigettato il ricorso ritenendo sussistenti i presupposti oggettivi per la rettifica; la CTR aveva confermato la decisione di primo grado respingendo l’eccezione relativa ad un presunto difetto di motivazione dell’atto impugnato, in quanto l’attribuzione era avvenuta a seguito di procedura DOCFA e quindi con un procedimento di tipo partecipativo, e ritenendo nel merito che la rettifica fosse stata correttamente disposta, tenuto conto delle unità similari presenti nella zona, della medesima categoria attribuita ad altre parti della struttura, delle altezze e della destinazione dell’unità immobiliare al ricovero delle attrezzature necessarie per l’attività produttiva e all’attività amministrativa della società;

4. avverso la sentenza di appello la Edil Albani S.r.l. proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica in data 8 luglio 2016, affidato a tre motivi.

L’Agenzia si costituiva con controricorso; la società ricorrente depositava memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo la società ricorrente deduce la violazione della L. n. 212 del 2000, art. 7 e della L. n. 241 del 1990, art. 3, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando la sentenza impugnata per aver escluso la sussistenza di un vizio di motivazione dell’atto impugnato seppure privo dell’esplicitazione del percorso logico seguito dall’Ufficio per addivenire alla rettifica del classamento;

2. con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, art. 1, comma 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, insistendo sull’illegittimità della rettifica operata senza alcun sopralluogo nè partecipazione del contribuente;

3. con il terzo motivo denuncia la violazione e falsa applicazione del D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. dalla L. n. 75 del 1993, del D.M. 19 aprile 1994, n. 701, del R.D.L. 13 aprile 1939, n. 652 e delle Istruzioni per la formazione del Nuovo Catasto Edilizio Urbano del Ministero delle Finanze del 24 maggio 1942, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, rilevando che l’immobile per dimensioni (mq 378) ed utilizzo (deposito di attrezzature e materiali edili) non potesse essere qualificato come opificio industriale.

Osserva che:

1. Il primo motivo risulta infondato.

1.1 L’atto di classamento va necessariamente motivato e l’obbligo motivazionale deve soddisfare il principio di cui alla L. n. 212 del 2000 (Statuto del contribuente), art. 7, che a sua volta richiama la L. n. 241 del 1990, art. 3, secondo cui all’Amministrazione finanziaria è tenuta ad indicare nei suoi atti “i presupposti di fatto e le ragioni giuridiche che hanno determinato la decisione dell’amministrazione”.

1.2 In tema di estimo catastale l’obbligo di motivazione a carico dell’Amministrazione si atteggia però diversamente a seconda che la stessa operi d’iniziativa o su sollecitazione del contribuente.

La costituzione di nuovi immobili avvenuta per edificazione urbana o per una variazione nello stato degli immobili urbani, che influisce sul classamento o sulla consistenza (fusione o frazionamento, cambio di destinazione, nuova distribuzione degli spazi interni, ecc.) deve essere dichiarata in Catasto.

La dichiarazione, a carico degli intestatari dell’immobile, avviene con la presentazione all’Agenzia del Territorio competente di un atto di aggiornamento predisposto da un professionista tecnico abilitato (architetti, dottori agronomi e forestali, geometri, ingegneri, periti agrari e periti edili), attivando la procedura cd. DOCFA; a fronte di tali dichiarazioni l’ufficio può quindi effettuare i dovuti controlli e attivare eventuali rettifiche d’ufficio, che vanno notificate ai soggetti intestatari.

1.3 Nell’ipotesi in cui l’avviso di classamento consegua ad un’iniziativa del contribuente, questa Corte ha più volte ribadito che “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale avvenga a seguito della cd. procedura DOCFA, l’obbligo di motivazione del relativo avviso è soddisfatto con la mera indicazione dei dati oggettivi e della classe attribuita, quando gli elementi di fatto indicati dal contribuente non siano disattesi dall’Ufficio e l’eventuale differenza tra la rendita proposta e quella attribuita derivi da una diversa valutazione tecnica riguardante il valore economico dei beni, mentre, nel caso in cui vi sia una diversa valutazione degli elementi di fatto, la motivazione deve essere più approfondita e specificare le differenze riscontrate sia per consentire il pieno esercizio del diritto di difesa del contribuente e sia per delimitare l’oggetto dell’eventuale contenzioso. (Vedi Cass. n. 31809 del 2018; n. 12777 del 2018; n. 12389 del 2018; n. 12497 del 2016).

1.4 Proprio in fattispecie sovrapponibile a quella in esame si è precisato che “In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. n. 16 del 1993, art. 2, conv. in L. n. 75 del 1993, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cd. procedura DOCFA) ed in base ad una stima diretta eseguita dall’Ufficio (come accade per gli immobili classificati nel gruppo catastale D), tale stima, che integra il presupposto ed il fondamento motivazionale dell’avviso di classamento (esprimendo un giudizio sul valore economico dei beni classati di natura eminentemente tecnica, in relazione al quale la presenza e l’adeguatezza della motivazione rilevano ai fini non già della legittimità, ma dell’attendibilità’ concreta del cennato giudizio, e, in sede contenziosa, della verifica della bontà delle ragioni oggetto della pretesa), costituisce un atto conosciuto e comunque prontamente e facilmente conoscibile per il contribuente, in quanto posto in essere nell’ambito di un procedimento a struttura fortemente partecipativa, con la conseguenza che la sua mancata riproduzione o allegazione all’avviso di classamento non si traduce in un difetto di motivazione.”(Vedi Cass. n. 17971 del 2018; n. 16824 del 2006), ed ancora che ” In tema di classamento di immobili, qualora l’attribuzione della rendita catastale abbia luogo a seguito della procedura disciplinata dal D.L. 23 gennaio 1993, n. 16, art. 2, convertito, con modificazioni, dalla L. 24 marzo 1993, n. 75, e del D.M. 19 aprile 1994, n. 701 (cosiddetta procedura DOCFA), ed in base ad una stima diretta eseguita dall’ufficio, l’obbligo della motivazione dell’avviso di classamento dell’immobile deve ritenersi osservato anche mediante la semplice indicazione dei dati oggettivi acclarati dall’ufficio e della classe conseguentemente attribuita all’immobile, trattandosi di elementi che, in. ragione della struttura fortemente partecipativa dell’avviso stesso, sono conosciuti o comunque facilmente conoscibili per il contribuente, il quale, quindi, mediante il raffronto con quelli indicati nella propria dichiarazione, può comprendere le ragioni della classificazione e tutelarsi mediante ricorso alle commissioni tributarie.” (Vedi Cass. n. 2268 del 2014)

1.5 Ebbene, l’avviso di rettifica impugnato, il cui contenuto è riportato nel ricorso, risulta conforme ai suindicati oneri motivazionali, in quanto, come emerge dalla relazione sintetica allegata, senza modificare gli elementi di fatto indicati dal contribuente e richiamati analiticamente i riferimenti normativi sulla cui base è stata operata la stima, ha proceduto alla sola modifica della categoria proposta, i cui parametri di riferimento sono fissati per legge, sulla base di una valutazione tecnica delle stesse caratteristiche del bene classato dichiarate dall’istante.

2. Anche il secondo motivo non è meritevole di accoglimento.

2.1 Costituisce infatti orientamento ormai consolidato di questa Corte che “In tema di classamento, l’attribuzione di rendita catastale ai fabbricati a destinazione speciale o particolare non presuppone l’esecuzione del previo sopralluogo, il quale non costituisce nè un diritto del contribuente nè una condizione di legittimità del correlato avviso attributivo di rendita, trattandosi solo di uno strumento conoscitivo del quale l’Amministrazione può avvalersi, ferma restando la necessità della stima diretta ai fini della determinazione del reddito medio ordinario, come previsto dal D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, ricavabile dalle caratteristiche del bene anche sulla base delle risultanze documentali a disposizione dell’Ufficio.” (Vedi Cass. n. 6633 e n. 8529 del 2019; n. 12743 del 2018)

Secondo quanto prescritto dal R.D.L. n. 652 del 1939, art. 10, conv. dalla L. n. 1249 del 1939: “la rendita catastale delle unità immobiliari costituite da opifici ed in genere dai fabbricati di cui al L. 8 giugno 1936, n. 1231, art. 28, costruiti per le speciali esigenze di una attività industriale o commerciale e non suscettibili di una destinazione estranea alle esigenze suddette senza radicali trasformazioni, è determinata con stima diretta per ogni singola unità. Egualmente si procede per la determinazione della rendita catastale delle unità immobiliari che non sono raggruppabili in categorie e classi, per la singolarità delle loro caratteristiche”.

In base al D.P.R. n. 1142 del 1949, art. 30 (Regolamento per la formazione del nuovo catasto edilizio urbano): “Le tariffe non si determinano per le unità immobiliari indicate nell’art. 8. Tuttavia la rendita catastale delle unità immobiliari appartenenti a tali categorie si accerta ugualmente, con stima diretta per ogni singola unità”.

Ai fini della determinazione del reddito dei fabbricati, il D.P.R. n. 917 del 1986, art. 37, stabilisce che: “Il reddito medio ordinario delle unità immobiliari è determinato mediante l’applicazione delle tariffe d’estimo, stabilite secondo le norme della legge catastale per ciascuna categoria e classe, ovvero, per i fabbricati a destinazione speciale o particolare, mediante stima diretta”.

Va dunque affermato che la necessità della stima diretta per i fabbricati a destinazione speciale non presuppone necessariamente l’esecuzione del “sopralluogo”, il quale non costituisce, in materia, un diritto del contribuente nè una condizione di legittimità dell’avviso attributivo di rendita, quanto soltanto un ulteriore e concorrente strumento conoscitivo di verifica ed accertamento di cui l’amministrazione finanziaria può avvalersi per operare la valutazione.

Ne consegue che la sua mancanza non preclude, di per sè, la valutazione mediante “stima diretta”, allorquando l’ufficio sia comunque già in possesso di tutti gli elementi valutativi idonei allo scopo che permettono di individuare le caratteristiche di ciascuna unità immobiliare oggetto di classamento, così da dare conto della peculiarità dal caso di specie, quale criterio alternativo rispetto a quello dell’applicazione standardizzata di rendite presunte con metodo tariffario o statistico.

Onere del contribuente resta dunque quello di confutare gli avvisi attributivi di tali rendite, non perchè emessi in assenza di sopralluogo, ma perchè emessi in assenza di elementi di stima diretta e mirata sulle caratteristiche dei singoli beni, doglianza nella specie non formulata in quanto la parte contesta nel merito la correttezza della stima delle caratteristiche strutturali e funzionali dello specifico manufatto oggetto del classamento.

3. Infondato infine il terzo motivo.

3.1 Nel quadro generale delle categorie delle unità immobiliari, queste sono distinte in base al criterio della destinazione ordinaria (gruppi A – C), della destinazione speciale (gruppo D) e della destinazione particolare (gruppo E).

Ai sensi del D.P.R. n. 1141 del 1949, art. 8, la categoria D raggruppa immobili aventi destinazione industriale e commerciale, non suscettibili di destinazione difforme se non a condizione di radicali trasformazioni, pertanto con capacità reddituale assoggettabile a imposta, ma speciali rispetto a quelle precedenti previste alle categorie di cui alle lettere anteriori.

3.2 Tanto premesso, va ribadito che “In tema di rendita catastale, nell’ipotesi in cui l’immobile per le proprie caratteristiche strutturali rientri in una categoria speciale, non assume rilevanza la corrispondenza rispetto all’attività in concreto svolta all’interno dello stesso che può costituire, ove ricorrente, mero elemento rafforzativo della valutazione oggettiva operata.” (Vedi Cass. n. 22103 del 2018).

Il provvedimento di attribuzione della rendita catastale di un immobile è infatti un atto tributario che inerisce al bene che ne costituisce l’oggetto, secondo una prospettiva di tipo “reale”, riferita alle caratteristiche oggettive (costruttive e tipologiche in genere), che costituiscono il nucleo sostanziale della cd. “destinazione ordinaria”, sicchè l’idoneità del bene a produrre ricchezza va ricondotta, prioritariamente, non al concreto uso che di esso venga fatto, ma alla sua destinazione funzionale e produttiva, che va accertata in riferimento alle potenzialità d’utilizzo purchè non in contrasto con la disciplina urbanistica. (Cfr. Cass. n. 12025 del 2015).

3.3 Ebbene la sentenza impugnata ha fatto corretta applicazione dei criteri normativi applicabili e dei principi innanzi affermati laddove, a prescindere dall’utilizzazione effettiva del fabbricato, ha ritenuto, con accertamento in fatto non censurato nè censurabile se non attraverso il paradigma del vizio motivazionale, qui non denunciato nè denunciabile in presenza di una cd. doppia conforme, che per le sue caratteristiche intrinseche ed oggettive, quali altezze, localizzazione, destinazione funzionale, comparazione con unità similari, la struttura avesse natura di opificio, ed ha quindi escluso la sussistenza degli elementi per una classificazione in categoria C/2 a favore di quella in categoria D/7.

4. Per tutto quanto sopra esposto il ricorso va rigettato.

4.1 Segue la condanna della società ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

4.2 Trattandosi di giudizio instaurato successivamente al 30 gennaio 2013, in quanto notificato dopo tale data, sussistono le condizioni per dare atto – ai sensi della L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17 (che ha aggiunto al D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, il comma 1 quater) – della sussistenza dell’obbligo di versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per la impugnazione integralmente rigettata.

PQM

La Corte:

rigetta il ricorso;

condanna la società ricorrente a pagare all’Agenzia delle Entrate le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 3.000,00 per compensi professionali, oltre spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento da parte della ricorrente dell’ulteriore importo pari a quello dovuto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1- bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, da remoto, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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