Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8237 del 22/03/2019

Cassazione civile sez. II, 22/03/2019, (ud. 08/11/2018, dep. 22/03/2019), n.8237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SECONDA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PETITTI Stefano – Presidente –

Dott. BELLINI Ubaldo – rel. Consigliere –

Dott. BERTUZZI Mario – Consigliere –

Dott. COSENTINO Antonello – Consigliere –

Dott. ABETE Luigi – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 745-2017 proposto da:

N.L., B.P.L. e O.A., rappresentati e

difesi dall’Avvocato MARCELLO CONDEMI ed elettivamente domiciliati

presso il suo studio in ROMA, VIA dei BAULLARI 129;

– ricorrenti –

contro

la BANCA d’ITALIA, in persona del suo legale rappresentante pro

tempore, rappresentate e difesa dagli Avvocati RAFFAELE D’AMBROSIO e

GUIDO A.M. CRAPANZANO dell’Avvocatura della Banca stessa, ed

elettivamente domiciliata presso gli stessi in ROMA, VIA NAZIONALE

91;

– controricorrente –

e contro

il POCURATORE GENERALE della Republica presso la Corte d’Appello di

Roma;

– intimato –

avverso il decreto n. 5073/2016 della CORTE d’APPELLO di ROMA,

depositato il 27/05/2016;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza

dell’8/11/2018 dal Consigliere Dott. UBALDO BELLINI;

udito il P.M. in persona dal sostituto Procuratore Generale Dott.

TRONCONE Fulvio, che ha concluso per il rigetto del ricorso;

uditi gli Avvocati MARCELLO CONDEMI per i ricorrenti e GUIDO

CRAPANZANO per la controricorrente, che hanno concluso,

rispettivamente, per l’accoglimento e per il rigetto del ricorso.

Fatto

IN FATTO E IN DIRITTO

A seguito degli accertamenti ispettivi di vigilanza condotti presso la Banca Popolare dell’Etruria e del Lazio dal 18.3.2013 al 6.9.2013 e sulla base delle circostanze emerse in occasione di tali accertamenti, BANCA d’ITALIA contestava a N.L., B.P.L. e O.A., nella loro qualità di componenti del Consiglio di Amministrazione della banca, violazioni delle disposizioni del T.U.B. e della normativa secondaria di vigilanza. In particolare, venivano rilevate: a) violazioni delle disposizioni sulla governante da parte di componenti ed ex componenti il Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. d), art. 67, comma 1, lett. d); Disposizioni di vigilanza del 4.3.2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche; Comunicazione della Banca d’Italia del 19.2.2009: Organizzazione e governo societario delle banche. Nota di chiarimento – boll. vig. 2/2009); b) carenze nell’organizzazione e nei controlli interni da parte di componenti ed ex componenti il Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. b) e d), art. 67, comma 1, lett. b) e d); tit. IV, cap. 11 Istr. di vigilanza banche – Circ. 229/1999; tit. I, cap. I, parte terza e quarta, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – Circ. 263/2006; Disposizioni in materia di “continuità operativa in casi di emergenza” – boll. di vigilanza luglio 2004; Provvedimento del Governatore del 29.7.2009 e successive modifiche e integrazioni – Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti); c) carenze nella gestione e nel controllo del credito da parte di componenti ed ex componenti il Consiglio di Amministrazione e del Direttore Generale (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. b) e d), art. 67, comma 1, lett. b) e d; tit. IV, cap. 11 Istr. di vig. banche – Circ. 229/1999; tit. I, cap. I, parte quarta, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – Circ. 263/2006); d) omesse e inesatte segnalazioni all’autorità di vigilanza da parte di componenti ed ex componenti il Consiglio di Amministrazione, il Collegio sindacale e del Direttore Generale (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 51 e art. 66, comma 1 e 2, tit. VI, cap.I, Istr. vig. banche – Circ. 228/1999).

In data 4.2.2014, tre Consiglieri inviavano all’Organo di Vigilanza le loro controdeduzioni. A conclusione del suddetto procedimento Banca d’Italia, con provvedimento n. 925744/2014 del 23.9.2014, notificato agli intimati in data 3.10.2014, irrogava agli stessi le sanzioni amministrative pecuniarie, rispettivamente di Euro 156.000,00 per il N., di Euro 144.000,00 per il B. e di Euro 144.000,00 per l’ O.. Assieme al suddetto provvedimento venivano notificati la “proposta per l’irrogazione di sanzioni amministrative pecuniarie”, il “parere per il Direttorio” e il documento allegato alla proposta, contenente la descrizione dei fatti contestati, i contenuti e l’analisi delle controdeduzioni e la proposta conclusiva della fase istruttoria con relativa motivazione.

Avverso il provvedimento sanzionatorio e tutti gli atti presupposti e, in particolare, avverso il rapporto redatto all’esito degli accertamenti ispettivi svolti da incaricati della Banca d’Italia e le contestazioni formali della Banca d’Italia di presunte irregolarità emerse all’esito dei suddetti accertamenti ispettivi, gli intimati proponevano opposizione, ai sensi dell’art. 145 T.U.B., con atto notificato in data 3.11.2014, chiedendo (previa, ove ritenuta rilevante ai fini della decisione, rimessione alla Corte Costituzionale della questione di legittimità costituzionale dell’art. 145 T.U.B., nella parte in cui non prevede un processo equo, anche per l’assenza di pubblica udienza, posto il contrasto di tale disposizione con i principi dettati dall’art. 6 CEDU, così come interpretato nella sentenza Grande Stevens e altri c. Italia, con l’art. 111 Cost. e art. 117 Cost., comma 1, nonchè con l’art. 24 Cost.), in via principale, accogliersi l’opposizione e dichiarare nullo o annullare ovvero disapplicare o riformare il provvedimento e gli atti per cui è causa; in via subordinata, ridursi a misura congrua le sanzioni irrogate agli opponenti.

Si costituiva in giudizio Banca d’Italia chiedendo la declaratoria di inammissibilità e/o il rigetto dell’opposizione.

Interveniva altresì il Procuratore Generale della Repubblica presso la Corte d’appello di Roma, che deduceva la manifesta infondatezza della questione di legittimità costituzionale, chiedendo rigettarsi il ricorso.

Con decreto n. 5073/2016, depositato in data 27.5.2016, la Corte d’Appello di Roma dichiarava manifestamente infondata e non rilevante la questione di legittimità costituzionale dell’art. 145 T.U.B. in relazione all’art. 111 Cost., art. 117 Cost., comma 1 e art. 24 Cost.; rigettava l’opposizione; condannava gli opponenti alle spese di lite.

Avverso detto decreto propongono ricorso per cassazione N.L., B.P.L. e O.A. sulla base di sette motivi, illustrati da memoria; resiste la Banca d’Italia con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – Con il primo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione e falsa applicazione della L. n. 262 del 2005, art. 24, comma 1, e art. 19; nonchè violazione e falsa applicazione dell’art. 97 Cost., della L. n. 241 del 1990, in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3”, lamentando (nonostante la Banca d’Italia abbia emanato una nuova normativa con Provvedimento del 27.6.2011, allo scopo di dare asseritamente più puntuale attuazione ai principi indicati dal detto art. 24, comma 1) la lesione del diritto alla piena conoscenza degli atti istruttori, del contraddittorio, della verbalizzazione, della distinzione tra funzioni istruttorie e funzioni decisorie rispetto all’irrogazione della sanzione; laddove la proposta di sanzioni o di archiviazione del procedimento viene portata a conoscenza solo del Direttorio e non anche degli interessati. Per i ricorrenti – nel rispetto del principio del contraddittorio e della distinzione tra funzioni istruttorie e decisorie, sancita dal legislatore (art. 24 citato) -, il procedimento sanzionatorio dovrebbe prevedere che l’interessato, completata la fase istruttoria, vada considerato, in uno con il Direttorio, destinatario della proposta di irrogazione di sanzioni: ciò al fine di porlo nella condizione di leggere e valutare gli atti, i documenti e le ragioni addotte a sostegno della proposta di irrogare sanzioni; e che, previa assegnazione di un termine per eventuali osservazioni, egli venga posto nella condizione di esporre le proprie ragioni direttamente all’Organo decidente, senza il filtro dell’organo deputato all’istruttoria. In un procedimento amministrativo che può concludersi con l’irrogazione di una sanzione, la possibilità per l’incolpato di conoscere le risultanze istruttorie, onde poterle confutare prima che sia assunta la decisione, rappresenta un momento essenziale per la regolarità del procedimento e per il rispetto dei principi che trovano espresso riconoscimento, oltre che nell’evocato art. 24, anche a livello costituzionale, ove è sancita la parità tra P.A. e soggetto privato, e ciò contrariamente a quanto ritenuto dalla Corte d’Appello, che viceversa ha richiamato i principi dettati da questa Corte in Cass. n. 3656 del 2016. Gli odierni ricorrenti deducono come non sia stata data loro la possibilità di conoscere i risultati dell’istruttoria, nè di svolgere la propria difesa scritta, giacchè dopo la notifica delle contestazioni e l’invio delle controdeduzioni e dopo l’audizione, nulla gli è stato più comunicato se non il provvedimento sanzionatorio. A sostegno delle censure, essi richiamano inoltre le sentenze del Consiglio di Stato n. 1595 e n. 1596 del 2015, secondo le quali la disciplina del procedimento amministrativo contenuta nel Regolamento Consob 21.6.2005, n. 15086, non risulta conforme ai principi del contraddittorio, in quanto non estende il contraddittorio alla fase decisoria. Non appare, dunque, conforme al contenuto dell’art. 24 l’argomentazione della Corte d’Appello secondo cui il procedimento davanti alla Banca d’Italia non avrebbe carattere paragiurisdizionale, essendo il diritto di difesa garantito dal giudizio di opposizione davanti alla medesima, in quanto la Corte di merito si sarebbe limitata all’esame del dato letterale, senza approfondire il complessivo ragionamento del Consiglio di Stato, che ricava la nozione generale di contraddittorio, “in via interpretativa, tenendo conto del complessivo contesto in cui si inserisce la disposizione in esame”, riguardante tutti i procedimenti sanzionatori, compresi quelli della Banca d’Italia.

1.1. – Il motivo non è fondato.

1.2. – Le questioni sollevate dai ricorrenti nel motivo medesimo sono state oggetto di ripetuto esame da parte di questa Corte, come affermato anche dal giudice del merito che, in parte qua, s’è riportato integralmente, condividendola in toto, alla motivazione di Cass. n. 3656 del 2016, che ha trascritto, secondo la quale il diritto di difesa è garantito dalla comunicazione dell’inizio del procedimento, dalla contestazione degli addebiti, dalla facoltà di presentare controdeduzioni, dall’audizione personale e dalla messa a disposizione delle fonti di prova raccolte in sede istruttoria; invece, non è necessario che all’incolpato sia comunicata la proposta di irrogazione delle sanzioni (cfr. Cass. n. 24723 del 2018), essendo sufficiente che al Direttorio siano rimesse le difese scritte e i verbali delle dichiarazioni rilasciate dall’incolpato, ove lo stesso chieda di essere sentito personalmente; va esclusa l’applicazione degli artt. 24 e 111 Cost., in quanto tali norme riguardano solo il giudizio e non il procedimento amministrativo. A questa pronuncia va aggiunta Cass. 4725 del 2016, in cui il Collegio ha rilevato, in particolare, che la questione della compatibilità con il principio del contraddittorio della mancata comunicazione agli interessati della proposta conclusiva formulata al Direttorio della Banca d’Italia dalla Commissione per l’esame delle irregolarità è stata affrontata dalla Corte con la sentenza Cass. n. 27038 del 2013, che ha negato che la mancata comunicazione integri alcuna lesione del diritto al contraddittorio. A tale conclusione ancora ribadita da questa Sezione con la sentenza Cass. n. 25141 del 2015 – la citata sentenza n. 27038 del 2013 perviene valorizzando il precedente delle Sezioni Unite (Cass. sez. un. 20935 del 2009), ove (peraltro, in tema di sanzioni irrogate dalla Consob) si è appunto affermato che, ai fini del rispetto del principio del contraddittorio, è sufficiente che venga effettuata la contestazione dell’addebito e siano valutate le eventuali controdeduzioni dell’interessato; con la precisazione che i precetti costituzionali riguardanti il diritto di difesa (art. 24 Cost.) e il giusto processo (art. 111 Cost.) riguardano espressamente e solo il giudizio, ossia il procedimento giurisdizionale che si svolge avanti al giudice e non il procedimento amministrativo, ancorchè questo sia finalizzato all’emanazione di provvedimenti incidenti su diritti soggettivi; cosicchè l’incompleta equiparazione del procedimento amministrativo a quello giurisdizionale non viola in alcun modo la Costituzione.

1.3. – Il Collegio ritiene (in conformità con le citate Cass. n. 25141 del 2015 e Cass. n. 4725 del 2016, alle quali si intende dar seguito) che le suddette conclusioni siano da condividere e vadano mantenute ferme, anche a fronte delle indicazioni offerte dalla Corte EDU con la sentenza 4.3.14 Grande Stevens c. Italia, con riferimento al diverso procedimento dettato dall’art. 187 septies T.U.F. per la irrogazione delle sanzioni applicate dalla Consob, da considerarsi appartenenti alla “materia penale”, che ha affermato che il procedimento seguito dalla Consob per l’applicazione di tale sanzione ai ricorrenti contrastava con i principi fissati dal suddetto art. 6 della Convenzione “soprattutto per quanto riguarda la parità delle armi tra accusa difesa ed il mancato svolgimento di una udienza pubblica che permettesse un confronto orale” (punto 123). Nella medesima sentenza infatti, sulla scorta della pregressa giurisprudenza della stessa Corte EDU, viene comunque precisato che le carenze di tutela del contraddittorio che caratterizzino un procedimento amministrativo sanzionatorio non consentono di ritenere violato l’art. 6 della Convenzione EDU quando il provvedimento sanzionatorio sia impugnabile davanti ad un giudice indipendente ed imparziale, che sia dotato di giurisdizione piena e che conosca dell’opposizione in un procedimento che garantisca il pieno dispiegamento del contraddittorio delle parti (punti 138 e 139).

In sostanza, conformemente ad una opinione sostenuta in dottrina (e che trova riscontro nella giurisprudenza del Consiglio di Stato, nelle richiamate sentenze n. 1595 e n. 1596 del 2015), deve ribadirsi che – in materia di irrogazione di sanzioni che, pur qualificate come amministrative, abbiano, alla stregua dei criteri elaborati dalla Corte EDU, natura sostanzialmente penale – gli Stati possono scegliere se realizzare le garanzie del giusto processo di cui all’art. 6 della Convenzione EDU già nella fase amministrativa (nel qual caso, nella logica di tale Convenzione, una fase giurisdizionale non sarebbe nemmeno necessaria) o mediante l’assoggettamento del provvedimento sanzionatorio applicato dall’autorità amministrativa (all’esito di un procedimento non connotato da quelle garanzie) ad un sindacato giurisdizionale pieno, di natura tendenzialmente sostitutiva, attuato attraverso un procedimento conforme alle prescrizioni dell’art. 6 della Convenzione (in tal senso Cass. n. 8210 del 2016 e Cass. n. 770 del 2017). Nel secondo caso, non può ritenersi che il procedimento amministrativo sia illegittimo, in relazione ai parametri fissati dell’art. 6 della Convenzione, e che la successiva fase giurisdizionale determini una sorta di sanatoria di tale originaria illegittimità; al contrario, il procedimento amministrativo, pur non offrendo esso stesso le garanzie di cui all’art. 6 della Convenzione, risulta ab origine conforme alle prescrizioni di detto articolo, proprio perchè è destinato a concludersi con un provvedimento suscettibile di un sindacato giurisdizionale pieno, nell’ambito di un giudizio che assicura le garanzie del giusto processo.

Tanto premesso (impregiudicata la questione della riconducibilità delle sanzioni previste dal T.U.B. alla “materia penale”, secondo i parametri elaborati dalla Corte EDU con la sentenza Engel dell’8/6/76) risulta preliminare ed assorbente il rilievo che le delibere sanzionatorie adottate dalla Banca d’Italia sono impugnabili davanti alla Corte di appello di Roma e che non è dubitabile che tale Corte sia, alla stregua dei parametri indicati dalla stessa sentenza Grande Stevens (nonchè, con specifico riferimento al profilo della full iurisidiction, dalla sentenza 27.9.11 Menarini Diagnostics c. Italia), un giudice indipendente ed imparziale, dotato di giurisdizione piena e davanti al quale, nonostante il rito camerale, è garantita la pienezza del contraddittorio. A quest’ultimo proposito va ribadito, per un verso, che il diritto al contraddittorio è garantito dal disposto del comma 6 dell’art. 145 T.U.B. (nel testo introdotto dal D.Lgs. n. 342 del 1999, art. 34), il quale, nel disciplinare il procedimento di opposizione alle sanzioni irrogate dalla Banca d’Italia, prevede la fissazione di termini “per presentazione di memorie e documenti”, nonchè “per consentire l’audizione anche personale delle parti”; per altro verso, che la stessa Corte EDU ha chiarito che anche la prescrizione di pubblicità dell’udienza di cui all’art. 6 della Convenzione non è assoluta (cfr. sent. Grande Stevens, punto 119, in principio). Alla stregua delle esposte considerazioni deve dunque escludersi che la lamentata mancanza di comunicazione agli interessati della proposta conclusiva formulata al Direttorio dalla Commissione per l’esame delle irregolarità possa anche astrattamente costituire violazione dei principi di cui all’art. 6 della Convenzione EDU (Cass. n. 24723 del 2018).

1.4. – Nè, sotto altro aspetto, meritano adesione le considerazioni dei ricorrenti, illustrate nella memoria, secondo cui l’assunto della illegittimità del procedimento sanzionatorio della Banca d’Italia (e, conseguentemente, della delibera sanzionatoria emessa all’esito di tale procedimento e impugnata nel presente giudizio) risulterebbe confermato dalle affermazioni svolte nella sentenza del Consiglio di Stato n. 1596 del 2015, già sopra citata. Nella parte motiva di tale sentenza il Consiglio di Stato – riguardo al procedimento sanzionatorio della Consob afferma che il medesimo procedimento risulterebbe illegittimo con riguardo al disposto dell’art. 187 septies e art. 195 T.U.F., giacchè esso non assicurerebbe il rispetto dei principi del contraddittorio e della piena conoscenza degli atti, in tali disposizioni espressamente menzionati.

Osserva al riguardo il Collegio che – a prescindere da qualunque vaglio sulla intrinseca condivisibilità delle suddette valutazioni (peraltro non tradottesi in alcuna statuizione di annullamento del regolamento contenente la previgente disciplina del procedimento sanzionatorio Consob, giacchè il decisum della sentenza del C.d.S. si risolve in una declaratoria di inammissibilità del ricorso delle parti private, per carenza di interesse) ed anche ritenendo che le stesse siano spendibili nell’analisi della legittimità del procedimento sanzionatorio applicato dalla Banca d’Italia, con riferimento al disposto della L. n. 262 del 2005, art. 24, comma 1, (il quale, anche per i procedimenti della Banca d’Italia, richiama espressamente il principio del contraddittorio, non menzionato dall’art. 145 T.U.B.) – risulta assorbente la considerazione che in questa sede non è impugnato il regolamento che disciplina il procedimento sanzionatorio della Banca d’Italia, ma è impugnato un provvedimento sanzionatorio e che nella impugnativa di tale provvedimento i ricorrenti non hanno dedotto alcuna concreta lesione che al loro diritto di difesa sarebbe derivata dalla mancata comunicazione della proposta conclusiva formulata al Direttorio dalla Commissione per l’esame delle irregolarità. A tal proposito va qui ribadito il principio, enunciato dalle Sezioni Unite di questa Corte con la più volte citata sentenza n. 20935/09 (in tema, si ripete, di contraddittorio nel procedimento per l’applicazione delle sanzioni irrogate dalla Consob), che la doglianza relativa alla violazione del diritto al contraddittorio presuppone la deduzione (non manifestata) di una lesione concreta ed effettiva del diritto di difesa specificamente conculcato o compresso nel procedimento sanzionatorio (nello stesso senso, da ultimo Cass. n. 24723 del 2018, cit.).

2. – Con il secondo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione dell’art. 112 c.p.c. e art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4; violazione e falsa applicazione dell’art. 111 Cost. per motivazione caratterizzata da “contrasto irriducibile fra affermazioni inconciliabili” (nullità della sentenza in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”., in quanto la Corte d’Appello ha ritenuto infondato il secondo motivo di opposizione, con il quale gli odierni ricorrenti avevano dedotto la violazione della L. n. 689 del 1981, art. 14, art. 145 T.U.B., L. n. 689 del 1981, art. 1 (principio di legalità), delle Istruzioni di Vigilanza disciplinanti il procedimento sanzionatorio, nonchè l’eccesso di potere per contraddittorietà e illogicità, il difetto di motivazione in ordine all’entità e riparto della sanzione, la violazione della L. n. 241 del 1990, art. 3 e l’eccesso di potere. A fondamento del motivo, i ricorrenti evidenziano che nelle lettere di contestazione erano stati formulati specifici addebiti, mentre nel provvedimento sanzionatorio le sanzioni risultavano inflitte per fatti congiunti e accorpati tra loro, con conseguente irrogazione delle stesse in via cumulativa. Sul punto, si deduce che la Corte di merito avrebbe reso una motivazione apparente, caratterizzata da un contrasto inconciliabile con le proprie premesse, poichè ciò che è evidenziato come illegittimo è l’accorpamento nel provvedimento sanzionatorio delle irregolarità poi sanzionate, sul quale la Corte d’Appello avrebbe omesso di pronunciarsi.

2.1. – Il motivo non è fondato.

2.2. – La Corte di merito ha adeguatamente posto in rilievo che (come risulta dal provvedimento di irrogazione della sanzione) gli illeciti de quibus sono stati riferiti a quattro distinti tipi di violazione, così indicati: a) violazioni delle disposizioni sulla governance (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. d), art. 67, comma 1, lett. d); Disposizioni di vigilanza del 4.3.2008 in materia di organizzazione e governo societario delle banche; Comunicazione della Banca d’Italia del 19.2.2009: Organizzazione e governo societario delle banche. Nota di chiarimento – boll. vig. 2/2009); b) carenze nell’organizzazione e nei controlli interni (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. b) e d), art. 67, comma 1, lett. b) e d); tit. IV, cap. 11 Istr. di vigilanza banche – Circ. 229/1999; tit. I, cap. I, parte terza e quarta, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – Circ. 263/2006; Disposizioni in materia di “continuità operativa in casi di emergenza” – boll. di vigilanza luglio 2004; Provvedimento del Governatore del 29.7.2009 e successive modifiche e integrazioni – Disposizioni in materia di trasparenza delle operazioni dei servizi bancari e finanziari. Correttezza delle relazioni tra intermediari e clienti); c) carenze nella gestione e nel controllo del credito (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 53, comma 1, lett. b) e d), art. 67, comma 1, lett. b) e d); tit. IV, cap. 11 Istr. di vig. banche – Circ. 229/1999; tit. I, cap. I, parte quarta, Nuove disposizioni di vigilanza prudenziale per le banche – Circ. 263/2006); d) omesse e inesatte segnalazioni all’autorità di vigilanza (D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 51 e art. 66, comma 1 e 2, tit. VI, cap.I, Istr. vig. banche – Circ. 228/1999). E che, viceversa, i rilievi ispettivi, individuano i fatti specifici che sono stati oggetto di contestazione; sicchè i medesimi rilievi risultano già accorpati nelle lettere di contestazione e sono sussunti, ciascuno, nel paradigma normativo degli illeciti previsti dalle norma dettate dal TUB e dalle disposizioni attuative emanate dalla Banca d’Italia.

2.3. – La Corte di merito ha, dunque, correttamente posto in rilievo che il provvedimento sanzionatorio non abbia effettuato alcuna arbitraria irrogazione delle sanzioni in via cumulativa. I ricorrenti confondono le risultanze di fatto, indicate nel verbale degli ispettori della Banca d’Italia, con gli atti di contestazione degli addebiti, i quali non si limitano a riferire le condotte accertate dagli ispettori, ma le imputano ai singoli esponenti aziendali e le raffrontano con le disposizioni violate, contestando violazioni unitarie ogni qualvolta il paradigma normativo consideri unitariamente una pluralità di condotte. In sostanza, l’irrogazione delle sanzioni è stata effettuata sulla base di condotte già ab origine raggruppate in base alle norme violate. Pertanto, la motivazione della Corte d’Appello è corretta ed esauriente sul punto, non potendosene lamentare la carenza o tantomeno l’omissione.

3. – Con il terzo motivo, i ricorrenti lamentano la “Violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, art. 14,D.Lgs. n. 385 del 1993, art. 145 (T.U.B.), L. n. 689 del 1981, art. 1 (principio di legalità). Violazione del principio del ne bis in idem, il quale vieta di sanzionare più di una volta lo stesso comportamento illecito (in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3). Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 (nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, in quanto, nel provvedimento sanzionatorio, si sarebbe determinata la sovrapposizione dei rilievi e la inammissibile plurima valutazione della stessa condotta, in quanto, in base al principio di legalità, la medesima condotta, là dove violi un precetto normativo, non può essere suscettibile di valutazione ripetuta, ai fini sanzionatori, come si sarebbe verificato nella fattispecie, con palese violazione del principio fondamentale del ne bis in idem. I ricorrenti deducono che il gruppo di rilievi contrassegnati con “sub 1” nel provvedimento sanzionatorio attengono alla governance e ai controlli interni, mentre i rilievi richiamati nei gruppi “sub 2” e “sub 3” (con la sola eccezione dei rilievi nn. 4 e 11, comma 2, relativi rispettivamente ai controlli interni e alla vigilanza informativa) attengono a profili di rischiosità. Nel provvedimento sanzionatorio, pertanto, con il gruppo di rilievi contrassegnati “sub 2” e “sub 3” sono stati sanzionati per due volte comportamenti aventi ad oggetto la materia dei controlli interni (rilievo n. 4), già contestata con il gruppo di rilievi “sub 1”, e la materia della rischiosità, contestata con il gruppo di rilievi “sub 2” e “sub 3”, per poi finire per contestare con il gruppo “sub 6” l’intero rilievo 11, pertinente con la vigilanza informativa solo per la parte rappresentata dal rilievo 11, comma 2.

3.1. – Il motivo non è fondato.

3.2. – La Corte di merito, correttamente, ha rilevato che non vi sia stata alcuna violazione del principio del ne bis in idem, in quanto non risulta che il medesimo fatto sia stato contestato più volte, trattandosi “all’evidenza” di fatti diversi, ancorchè sussumibili nella previsione della stessa fattispecie; nè che il medesimo fatto sia stato considerato con riferimento a violazioni diverse.

Peraltro, altrettanto correttamente, la Corte sottolinea come, in proposito, i motivi siano “inammissibilmente generici, non facendo riferimento agli specifici fatti contestati, ma alla tipologia della violazione (ad esempio controlli interni o rischiosità) in relazione ad alcuni rilievi”; rilevando, altresì, che una condotta può essere plurioffensiva e venire, quindi, in esame con riguardo a più tipi di violazione, laddove gli opponenti non hanno dimostrato che un rilievo contestato con riferimento a un dato tipo di violazione sia stato considerato con riferimento ad altro tipo.

3.3. – D’altro canto, va altresì sottolineato che (come dedotto dalla controricorrente e non contestato dai ricorrenti) nelle lettere di contestazione si individuano, per ciascuna violazione contestata, non solo le fonti primarie, ma anche le disposizioni secondarie – emanate dalla Banca d’Italia in attuazione delle fonti primarie – che prescrivono le regole di comportamento di cui è stata contestata la violazione. Orbene, è anche alle disposizioni di vigilanza della Banca d’Italia, come esposte nelle lettere di contestazione, che va fatto riferimento per individuare i precetti violati dai ricorrenti; sicchè a nulla vale dolersi della genericità delle sole norme primarie individuate nel provvedimento sanzionatorio. Di conseguenza, è naturale che alcune disposizioni primarie siano richiamate in merito a più violazioni contestate, in quanto differenti sono le disposizioni secondarie citate nelle contestazioni e nel provvedimento sanzionatorio, e che differenti sono i fatti posti a base delle contestazioni e delle sanzioni. E dunque, correttamente, il decreto impugnato ha ritenuto non lesiva del principio del ne bis in idem l’irrogazione di sanzioni per fatti riconducibili a diversi plessi di norme secondarie (anche se riconducibili alla medesima norma primaria).

4. – Con il quarto motivo, i ricorrenti denunciano la “Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4, e art. 112 c.p.c. (nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”, osservando che la Banca d’Italia, nella “Analisi delle controdeduzioni”, si è limitata soltanto a descrivere le controdeduzioni formulate dagli opponenti, senza spiegare perchè la documentazione difensiva non sarebbe stata sufficiente a giustificare l’idoneità dei processi aziendali e per quali motivi gli interventi assunti nel tempo sarebbero risultati non risolutivi. Nè la Banca d’Italia ha valutato la circostanza delle carenze riscontrate nei meccanismi di circolazione delle informazioni all’interno del Consiglio e, soprattutto, tra il Presidente e il Direttore Generale (detentori delle informazioni) e i Consiglieri, non prendendo in considerazione singolarmente, nel provvedimento sanzionatorio, la posizione degli opponenti, senza tenere conto che le sanzioni hanno carattere personale e non collettivo. I ricorrenti deducono inoltre che la riforma della disciplina delle società, introdotta dal D.Lgs. n. 6 del 2003, abbia alleggerito le responsabilità degli amministratori privi di deleghe, essendo stato rimosso l’obbligo di vigilanza sul generale andamento della gestione, sostituito dall’onere di “agire informato”, atteso il potere dell’amministratore di richiedere informazioni. In particolare, i ricorrenti sottolineano che l’Organo di Vigilanza bancaria rilevava la responsabilità del Presidente del C.d.A., sig. F., il quale, contravvenendo gli obblighi imposti dalla normativa, non si adoperava efficacemente per favorire la dialettica interna e l’adeguata circolazione di informazioni; anzi esercitando con ampia discrezionalità la facoltà di presentare documenti direttamente nel corso della seduta consiliare. Mentre, i tre opponenti avevano accettato la carica di Consiglieri di Amministrazione con la consapevolezza certificata dal Rapporto Ispettivo conseguente a un accertamento svoltosi dal 14.1.2010 al 27.4.2010 – che l’impianto organizzativo-gestionale-patrimoniale della Banca non presentasse criticità. La mancanza di ogni informazione utile all’esercizio delle proprie prerogative di Consiglieri di Amministrazione evidenzia come ai ricorrenti non possano essere ascritti gli illeciti amministrativi contestati, anche per l’incontestabile carenza dell’elemento soggettivo, non potendo l’illecito amministrativo essere addebitato a titolo di responsabilità oggettiva. Pertanto, secondo i ricorrenti la motivazione del decreto sarebbe apparente, se non del tutto omessa.

4.1. – Il motivo non è fondato.

4.2. – Questa Corte ha affermato che la normativa vigente sancisce doveri di particolare pregnanza in capo al C.d.A. delle società bancarie, che riguardano anche i Consiglieri non esecutivi, i quali sono tenuti ad agire in modo informato e ad ostacolare l’evento dannoso; e che spetta dunque ai Consiglieri non esecutivi provare di aver tenuto la condotta dovuta (Cass. n. 22848 del 2015), di avere sollecitato le informazioni mancanti e di essersi rifiutati di deliberare in assenza di adeguate notizie (Cass. n. 2737 del 2013). In questa decisione è stato chiarito che l’art. 2381 c.c., comma 3, nel testo sostituito ad opera del D.Lgs. n. 6 del 2003, prevede che il consiglio di amministrazione “può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sè operazioni rientranti nella delega” e “valuta, sulla base della relazione degli organi delegati, il generale andamento della gestione”. Il comma 6 della stessa disposizione sancisce l’obbligo di tutti gli amministratori di “agire in modo informato”, stabilendo che “ciascun amministratore può chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società”. Il nuovo art. 2392 c.c., a sua volta, continua a prevedere che gli amministratori “sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose”.

4.3. – Questo dovere della compagine dei consiglieri non esecutivi è particolarmente stringente in materia di organizzazione e governo societario delle banche, anche in ragione degli interessi protetti dall’art. 47 Cost., la cui rilevanza pubblicistica plasma l’interpretazione delle norme dettate dal codice civile. La diligenza richiesta agli amministratori risente, infatti, della “natura dell’incarico” ad essi affidato ed è commisurata alle “loro specifiche competenze” (art. 2392 c.c.).

In materia di società bancarie, il dovere di agire informati, dei consiglieri non esecutivi non è rimesso, nella sua concreta operatività, alle segnalazioni provenienti dagli amministratori delegati attraverso i rapporti dei quali la legge onera questi ultimi, giacchè anche i primi devono possedere ed esprimere costante ed adeguata conoscenza del business bancario e, essendo compartecipi delle decisioni assunte dall’intero consiglio (al quale è affidata l’approvazione degli orientamenti strategici e delle politiche di gestione del rischio dell’intermediario), hanno l’obbligo di contribuire ad assicurare un governo efficace dei rischi in tutte le aree della banca e di attivarsi in modo da poter utilmente ed efficacemente esercitare una funzione dialettica e di monitoraggio sulle scelte compiute dagli organi esecutivi attraverso un costante flusso informativo; e ciò non solo in vista della valutazione dei rapporti degli amministratori delegati, ma anche ai fini della diretta ingerenza nella delega attraverso l’esercizio dei poteri, di spettanza del consiglio di amministrazione, di direttiva e di avocazione.

4.4. – A tali principi s’è correttamente uniformata la Corte d’appello; infatti, oggi, la responsabilità degli amministratori privi di specifiche deleghe operative non può discendere da una generica condotta di omessa vigilanza, tale da trasmodare nei fatti in responsabilità oggettiva, ma deve riconnettersi alla violazione del dovere di “agire informati”, sia sulla base delle informazioni che a detti amministratori devono essere somministrate, sia sulla base di quelle che essi stessi possono acquisire di propria iniziativa. Ed ha specificato che gli amministratori (i quali non abbiano operato) rispondono delle conseguenze dannose della condotta di altri amministratori (i quali abbiano operato) soltanto qualora siano a conoscenza di necessari dati di fatto tali da sollecitare il loro intervento, ovvero abbiano omesso di attivarsi per procurarsi gli elementi necessari ad agire informati. Discendendo da ciò che, nel contesto normativo attuale, gli amministratori non operativi rispondono per non aver impedito “fatti pregiudizievoli” dei quali, o abbiano acquisito in positivo conoscenza (anche per effetto delle informazioni ricevute ai sensi dell’art. 2381 c.c., comma 3), ovvero dei quali debbano acquisire conoscenza, di propria iniziativa, ai sensi dell’obbligo posto dall’art. 2381 c.c., u.c.: per cui occorre che la semplice facoltà di “chiedere agli organi delegati che in consiglio siano fornite informazioni relative alla gestione della società” sia innescata, così da trasformarsi in un obbligo positivo di condotta, da elementi tali da porre sull’avviso gli amministratori alla stregua della “diligenza richiesta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze” (Cass. n. 17441 del 2016).

4.5. – La Corte d’Appello ha, inoltre, puntualmente analizzato le singole condotte contestate, le relative controdeduzioni e le ragioni addotte dalla Banca d’Italia nella motivazione del provvedimento sanzionatorio; ed ha fornito adeguata motivazione del perchè le controdeduzioni sono state ritenute inidonee a mandare i ricorrenti esenti da responsabilità; e del perchè (essendo state le controdeduzioni presentate non singolarmente, ma aderendo alle osservazioni presentate da tutti i componenti del C.d.A. congiuntamente) era spiegabile che le considerazioni del Servizio Costituzioni e Gestione della Crisi al Direttorio non distinguessero le singole posizioni, distinzione poi effettuata in sede di irrogazione della sanzione.

Di conseguenza, la motivazione del decreto impugnato in parte qua, lungi dal configurarsi apparente, o men che mai omessa, risulta viceversa pienamente adeguata e congrua.

5. – Con il quinto motivo, i ricorrenti lamentano l'”Omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti (in riferimento all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5). Violazione dell’art. 132 c.p.c., comma 4 (nullità della sentenza in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4)”. Rilevano i ricorrenti che, in ordine al rilievo n. 1 (azione di governo e sistema di controlli interni), nelle controdeduzioni era stato rilevato che l’azione di contrasto agli squilibri di liquidità aveva costituito fattore determinante dell’azione aziendale, caratterizzante il piano industriale del 2012-2014. Il piano operativo del settembre 2012 prevedeva nuove azioni non previste in precedenza, quali: l’aumento di capitale; la chiusura di sportelli non performanti; la revisione delle logiche di segmentazione della clientela e del modello di filiale; interventi sul credito. Su tali fatti nessun esame sarebbe stato condotto dalla Corte d’Appello, così come è accaduto per il rilievo n. 2, a proposito del quale nell’opposizione i ricorrenti avevano precisato che l’attività di supervisione della gestione relativa all’andamento del portafoglio prestiti era esercitata attraverso un sistema di flussi informativi costruito nel tempo, mentre il rilievo relativo alla scarsa fidelizzazione della nuova clientela si doveva ricondurre al fatto che l’obiettivo primario dell’anno 2012 era rappresentato dal raggiungimento di un riequilibrio della posizione di liquidità, per cui era stata perseguita una politica di incremento della clientela, specie attraverso una crescita nell’ambito della raccolta diretta da privati. Una motivazione del tutto apparente sarebbe anche quella resa in ordine al rilievo n. 4, riguardo al quale nell’opposizione i ricorrenti hanno dedotto che dal secondo semestre 2010 la funzione di Internal Audit aveva adottato una specifica metodologia al fine di rendere oggettivo il processo di valutazione del sistema dei controlli predisposto a presidio dei rischi aziendali. Secondo la Corte d’Appello il provvedimento impugnato motivava in modo corretto, osservando che nelle controdeduzioni non si spiegava la mancata coerenza tra la gravità delle disfunzioni riscontrate e il giudizio complessivo formulato dall’audit, per cui, pur in presenza di rilevanti irregolarità, queste non erano state oggetto di adeguata considerazione da parte degli organi aziendali. I ricorrenti non condividono la motivazione del provvedimento sanzionatorio, poichè la censura a tale motivazione consisteva proprio nel rilevare che le verifiche di follow up del 2012 citate nel verbale ispettivo, non erano relative alla gestione del credito, bensì alla gestione delle sofferenze. Comunque, il decreto sarebbe illegittimo per omesso esame del fatto decisivo, costituito dal fatto che il follow up sulla gestione delle patologie creditizie si era concluso senza alcun giudizio, in quanto era stato ritenuto necessario programmare nel 2013 una nuova ispezione ordinaria a seguito delle modifiche normative in corso. Quanto poi al rilievo n. 14, nell’opposizione si evidenziava che le prove di disaster recovery riguardavano la verifica funzionale degli applicativi “core”, non spiegando la Corte di merito perchè le argomentazioni dei ricorrenti sarebbero ammissive dell’addebito. Con riferimento al rilievo n. 15 (normativa in materia di trasparenza), la Corte sbrigativamente rileverebbe che le controdeduzioni osservavano che nel 2013 era stata operata una revisione della normativa interna in tema di trasparenza; la modifica delle condizioni era stata oggetto di analisi da parte di gruppi di lavoro specifici; la revisione automatica nel 2013 era stata interrotta grazie alle funzioni attribuite alla struttura interna denominata Funzione di Conformità. La Corte, senza motivazione e, comunque, omettendo l’esame di fatti decisivi, osservava che era evidente la mancata risposta del debitore agli addebiti, se non l’indicazione di adattamenti che avrebbero dovuto consentire di porre rimedio per il futuro alle rilevate criticità. Invero, i ricorrenti deducevano che tutte le manovre attuate dal gennaio 2011 al giugno 2013 erano state precedute da un’analisi in ordine alla clientela target e agli impatti economici attesi, rispetto alla variazione registrata da taluni parametri esogeni che potessero creare un disequilibrio nella relazione con la clientela e che la Banca aveva deciso di riequilibrare tramite una modifica unilaterale delle condizioni contrattuali. Infine, quanto al rilievo n. 11 (rischi legali e reputazionali) nel decreto impugnato si rileva che nella motivazione della proposta di sanzione la Banca d’Italia non ha insistito sulla conformità dell’operazione ai principi contabili internazionali, limitandosi a sottolineare la mancata comunicazione di informazioni rilevanti. Secondo la Corte non costituisce scusante il fatto che i finanziamenti non siano stati deliberati dal C.d.A., in quanto i Consiglieri, nell’esaminare un’operazione così rilevante, avrebbero dovuto pretendere maggiori informazioni con riferimento ai finanziamenti. I ricorrenti rilevano che il Tribunale di Arezzo, Ufficio del Giudice per l’udienza preliminare, ha assolto alcuni esponenti della BPEL dal reato di ostacolo all’esercizio delle funzioni di vigilanza della Banca d’Italia, ascritto con riferimento all’operazione di dismissione immobiliare (spin off) Palazzo della Fonte, perchè il fatto non sussiste.

5.1. – Il motivo è inammissibile.

5.2. – L’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (nella nuova formulazione adottata dal D.L. n. 83 del 2012, convertito dalla L. n. 134 del 2012, applicabile alle sentenze impugnate dinanzi alla Corte di cassazione ove le stesse siano state pubblicate in epoca successiva al 12 settembre 2012, e quindi ratione temporis anche al decreto oggetto del ricorso in esame, pubblicato il 27 maggio 2016) consente (Cass. n. 8053 e n. 8054 del 2014) di denunciare in cassazione – oltre all’anomalia motivazionale che si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, e cioè, in definitiva, quando tale anomalia si esaurisca nella “mancanza assoluta di motivi sotto l’aspetto materiale e grafico”, nella “motivazione apparente”, nel “contrasto irriducibile tra affermazioni inconciliabili” e nella “motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile”, esclusa qualunque rilevanza del semplice difetto di “sufficienza” della motivazione – solo il vizio dell’omesso esame di un fatto storico, principale o secondario, la cui esistenza risulti dal testo della sentenza o dagli atti processuali, che abbia costituito oggetto di discussione tra le parti e abbia carattere decisivo, vale a dire che, ove esaminato, avrebbe determinato un esito diverso della controversia (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

5.3. – Nel rispetto delle previsioni dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 6, e art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4, i ricorrenti avrebbero, dunque, dovuto specificamente e contestualmente indicare il “fatto storico”, il cui esame sia stato omesso, il “dato”, testuale o extratestuale, da cui esso risulti esistente, il “come” e il “quando” tale fatto sia stato oggetto di discussione processuale tra le parti e la sua “decisività” (Cass. n. 14014 e n. 9253 del 2017).

Orbene, nel motivo in esame, della enucleazione e della configurazione di siffatti presupposti (sostanziali e non meramente formali), onde poter accedere all’esame del parametro di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5, non v’è traccia; ciò soprattutto con riguardo alla mancata specificazione del profilo della decisività, solo apoditticamente asserito, laddove i fatti dedotti di cui si lamenta l’omesso esame non hanno portata tale da assicurare, con un grado di certezza e non di mera probabilità, un diverso esito del giudizio di opposizione, se non altro per la semplice considerazione che i fatti, in relazione ai quali i ricorrenti denunciano l’omesso esame, riguardano solo alcuni dei numerosi rilievi ispettivi sottesi alle violazioni ad essi imputate.

5.4. – Tantomeno, la asserita anomalia motivazionale si tramuta in violazione di legge costituzionalmente rilevante, esaurendosi in una “motivazione apparente”, in quanto la Corte di merito ha esplicitamente esaminato e dato risposte adeguatamente motivate a tutti i profili di contestazione degli indicati rilievi. Piuttosto, le censure mosse in riferimento agli evocati parametri si risolvono, in buona sostanza, nella richiesta al giudice di legittimità di una generale rivalutazione alternativa delle ragioni poste a fondamento in parte qua del decreto impugnato (Cass. n. 1885 del 2018), inammissibile seppure effettuata con asserito riferimento alla congruenza sul piano logico e giuridico del procedimento seguito per giungere alla soluzione adottata dalla Corte distrettuale e contestata dal ricorrente.

6. – Con il sesto motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione e falsa applicazione della L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 12; artt. 2381 e 2392 c.c. (in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3)”, poichè si attribuisce loro una responsabilità oggettiva, là dove la valutazione da parte della Banca d’Italia è stata condotta in modo collettivo, senza un esame specifico della posizione di ciascuno degli incolpati, come anche ha fatto acriticamente la Corte d’Appello; con ciò violando la L. n. 689 del 1981, art. 3. Si evidenzia che l’Organo di Vigilanza bancaria aveva rilevato la specifica responsabilità del Presidente del C.d.A., che non si era efficacemente adoperato per favorire la dialettica interna e l’adeguata circolazione di informazioni. Nè, la Corte ha attribuito rilievo alla circostanza che i ricorrenti avessero accettato la carica di Consiglieri di Amministrazione con la consapevolezza – certificata dal Rapporto Ispettivo conseguente a un accertamento svoltosi dal 14.1.2010 al 27.4.2010 – che l’impianto organizzativo-gestionale-patrimoniale della banca non presentasse criticità. In base all’art. 2381 c.c., comma 5, gli organi delegati riferiscono al C.d.A. e al Collegio sindacale sul generale andamento della gestione, nonchè sulle operazioni di maggiore rilievo effettuate dalla società. La nuova formulazione dell’art. 2392 c.c. esclude la responsabilità degli amministratori per omessa vigilanza sul generale andamento della gestione, sostituita dall’obbligo di “agire informato”. Mentre la rilevante carenza di informazioni, utili all’esercizio delle proprie prerogative di Consiglieri di Amministrazione, avrebbe dovuto essere diversamente considerata dalla Corte d’Appello, nella radicale mancanza di colpevolezza in capo ai ricorrenti.

6.1. – Il motivo non è fondato.

6.2. – Del tutto correttamete (richiamando i principi sopra enunciati in ordine all’obbligo di “agire informati” in capo agli amministratori privi di delega ed alle conseguenze del suo mancato assolvimento: v. sub 4.2. e segg.), la Corte di merito rilevato che “il C.d.A. ha operato sulla base di informazioni incomplete, come esposto in termini dettagliati nei rilievi ispettivi, senza che sul punto siano state formulate contestazioni nelle controdeduzioni” – ha ribadito che “l’obbligo di agire informati comporta che in difetto di adeguato supporto informativo gli amministratori non esecutivi siano tenuti a pretendere comunicazioni aggiuntive dagli amministratori esecutivi ovvero a non partecipare alla deliberazione, facendo dare atto a verbale delle ragioni che motivano tale rifiuto” (Cass. n. 13051 del 2014; Cass. n. 17799 del 2014).

Ed altrettanto condivisibile risulta la considerazione della Corte distrettuale secondo cui anche le carenze istruttorie in ordine ai finanziamenti concessi e la circostanza che questi siano stati erogati senza essere deliberati da C.d.A. a soggetti facenti parte del medesimo gruppo cui appartenevano i sottoscrittori o a soggetti ad essi vicini (che il decreto riporta come “non seriamente contestate dagli opponenti”) non possano non essere censurate. Così come non costituisce scusante il fatto che i finanziamenti non siano stati deliberati dal C.d.A., proprio perchè i consiglieri, nell’esaminare l’operazione, così rilevante per caratteristiche e portata (derivandone una rilevantissima plusvalenza di 36,352 milioni di Euro, con un beneficio in termini di liquidità di 75 milioni di Euro), avrebbero dovuto pretendere maggiori informazioni proprio con riferimento ai finanziamenti, ai nominativi dei principali sottoscrittori, nonchè alle modalità con cui era stata assicurata la provvista.

Pertanto, lungi dal configurarsi l’attribuzione in capo ai ricorrenti di una responsabilità oggettiva, con violazione del disposto di cui alla L. n. 689 del 1981, art. 3, merita piena condivisione la conclusione della Corte d’appello, secondo cui (poichè l’art. 2392 c.c. richiede che gli amministratori adempiano ai doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto, ed in questo caso anche dalle disposizioni di vigilanza, con la diligenza richiasta dalla natura dell’incarico e dalle loro specifiche competenze) “gli opponenti di fronte alla importanza dell’operazione che veniva deliberata, fondamentale sia per le dimensioni in assoluto sia per la difficile situazione in cui versava Banca Etruria, avrebbero dovuto pretendere informazioni sui sottoscrittori delle azioni e degli SFP e sui loro legami con BPEL”.

7. – Con il settimo motivo, i ricorrenti deducono la “Violazione di legge: D.Lgs. n. 385 del 1993, artt. 144 e 145; L. n. 689 del 1981, artt. 3 e 11. Violazione del principio della comparazione equitativa tra la sanzione comminata e l’entità dell’infrazione e del principio della graduazione della colpa”, là dove la Corte d’appello afferma che il provvedimento sanzionatorio avrebbe motivato adeguatamente in ordine all’entità della sanzione irrogata a ciascuno dei componenti del C.d.A., applicando la sanzione prevista per ognuna delle violazioni contestate e distinguendo tra le diverse posizioni dei ricorrenti, trattandosi viceversa di motivazione solo apparente, che si limita apoditticamente a ripetere quanto contenuto nella proposta, senza tenere conto delle specifiche censure formulate dai ricorrenti.

7.1. – Il motivo è inammissibile.

7.2. – A prescindere dal rilievo della non configurabilità, nella specìe, del lamentato vizio di indifferenziata applicazione delle sanzioni a carico dei ricorrenti e dei vertici dell’Istituto bancario (Presidente del C.d.A. e Direttore Generale), che la Corte distrettuale analizza e motiva adeguatamente, va pregiudizialmente richiamato il principio secondo cui, nel procedimento di opposizione avverso le sanzioni amministrative pecuniarie irrogate per violazione della legge bancaria, il giudice ha il potere discrezionale di quantificarne l’entità, entro i limiti sanciti da quest’ultima, allo scopo di commisurarla all’effettiva gravità del fatto concreto, globalmente desunta dai suoi elementi oggettivi e soggettivi, senza che sia tenuto a specificare i criteri seguiti, dovendosi escludere che la sua statuizione sia censurabile in sede di legittimità ove (come nella specie) quei limiti siano stati rispettati e dalla motivazione emerga come, nella determinazione, si sia tenuto conto dei parametri previsti dalla L. n. 689 del 1981, art. 11, quali la gravità della violazione, la personalità dell’agente e le sue condizioni economiche” (Cass. n. 2406 del 2016). La Corte di merito ha osservato, appunto, che la sanzione, pur nella ricordata gradazione, è stata dalla Banca d’Italia contenuta, per ciascuno dei tre ricorrenti (in riferimeto ai quali le omissioni informative del Presidente valgono ad attenuarne la posizione, ma non ad eliderne la colpa), in somma vicina al minimo edittale, sì che non risulta violato il principio di ragionevolezza nè vi sono motivi per ridurne l’entità, tenuto conto della gravità oggettiva dei fatti e dell’entità delle perdite e delle sofferenze della banca.

8. – Il ricorso va dunque rigettato. Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come da dispositivo. Va emessa altresì la dichiarazione di cui al D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

La Corte rigetta il ricorso. Condanna i ricorrenti in solido alla refusione delle spese di lite in favore della controricorrente che liquida in complessivi Euro 15.200,00 di cui Euro 200,00 per rimborso spese vive, oltre al rimborso forfettario spese generali, in misura del 15%, ed accessori di legge. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma del comma 1-bis dello stesso art. 13.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio della seconda sezione civile della Corte Suprema di Cassazione, il 8 novembre 2018.

Depositato in Cancelleria il 22 marzo 2019

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