Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8237 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 07/04/2010, (ud. 12/01/2010, dep. 07/04/2010), n.8237

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SCIARELLI Guglielmo – Presidente –

Dott. MONACI Stefano – Consigliere –

Dott. DI NUBILA Vincenzo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. BALLETTI Bruno – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 27871/2006 proposto da:

B.F., elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LUIGI

CALAMATTA 16, presso lo studio dell’avvocato CRASOLLA GUIDO BRUNO,

rappresentata e difesa dall’avvocato CIFELLI NICOLA, giusta delega

in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

CSB SOFTWARE S.R.L., in persona del legale rappresentante pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA LIVIO ANDRONICO 24,

presso lo studio dell’avvocato LOIACONO ROMAGNOLI MARIA TERESA,

rappresentata e difesa dall’avvocato LA GIOIA CLAUDIO, giusta delega

a margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 315/2005 della CORTE D’APPELLO di BRESCIA,

depositata il 11/10/2005 R.G.N. 485/04;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

12/01/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO BALLETTI;

udito l’Avvocato CIFELLI NICOLA;

udito l’Avvocato ROMAGNOLI ILARIA per delega LA GIOIA CLAUDIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FINOCCHI GHERSI Renato, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con ricorso ex art. 414 c.p.c., dinanzi al Tribunale – giudice del lavoro di Brescia B.F. conveniva in giudizio la s.r.l. C.S.B. SOFTWARE – alle cui dipendenze aveva prestato lavoro dall’8 novembre 1993 – per ottenere la declaratoria di illegittimità del licenziamento per giustificato motivo oggettivo intimatole in data 28 maggio 2001 con la conseguente condanna alla reintegrazione nel posto di lavoro ed al risarcimento del danno L. n. 300 del 1970, ex art. 18. Sosteneva la ricorrente che “la società non aveva nessuna necessità di ridurre i costi con licenziamenti e non attraversava una congiuntura negativa, tanto è vero che il personale aveva ottenuto aumenti di stipendio e si era fatto ricorso sistematico allo straordinario, e chiedeva, comunque, che venisse accertato che la società convenuta non aveva rispettato i criteri di scelta previsti per i licenziamenti, alla luce dei quali la scelta non avrebbe mai potuto cadere su essa ricorrente”.

Si costituiva in giudizio la s.r.l. C.S.B. SOFTWARE che impugnava integralmente la domanda attorea, eccependo specificatamente che non potessero esservi dubbi sulla legittimità del licenziamento, attesa la piena sussistenza del giustificato motivo oggettivo come chiaramente emergeva dall’esame dei bilanci degli anni 2000 e 2001; in particolare replicava che gli aumenti erano stati concessi solo ai creatori di programmi, per evitare che andassero a lavorare altrove, e solo costoro avevano fatto qualche ora di straordinario legata a particolari momenti, mentre il settore della commercializzazione dei pacchetti software standardizzati, cui era addetta la B., attraversava un momento di grave crisi. L’adito Giudice del lavoro – compiuta l’istruttoria testimoniale, acquisiti i documenti ed espletata c.t.u. contabile – rigettava, con sentenza del 30 settembre 2003, il ricorso e – a seguito di impugnativa della B. e ricostituitosi il contraddittorio – la Corte di appello di Brescia, con sentenza in data 11 ottobre 2005, respingeva l’appello compensando le spese del grado. Per la cassazione della cennata sentenza B.F. propone ricorso sostenuto da due motivi. L’intimata s.r.l. C.S.B. SOFTWARE resiste con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1 – Con il primo motivo di ricorso la ricorrente denunciando “violazione e falsa applicazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, art. 2697 c.c., artt. 115 e 116 c.p.c., nonchè vizi di motivazione” – evidenzia “sia la pretestuosità e l’insussistenza della dedotta crisi aziendale, sia la pretestuosità e sostanziale inutilità e/o insufficienza delle misure adottate e, quindi, la mancanza del presupposto fondamentale da cui traggono origine e da cui devono ripetere la loro legittimità gli intimati licenziamenti tra cui quello oggetto del presente giudizio, con la conseguenza che l’erronea valutazione delle risultanze istruttorie anche sotto il profilo in esame, in uno con la mancata rinnovazione della c.t.u., inficia gravemente l’impugnata sentenza e ne postula l’annullamento” e che “la totale obliterazione di elementi che potevano condurre ad una diversa decisione, in uno con la deficienza del procedimento logico che ha indotto il giudice al suo convincimento, anche in ordine alle risposte fornite alle censure tecniche rivolte nei confronti dell’impugnata sentenza, concretano indubbiamente il vizio di omessa e/o insufficiente motivazione su punti decisivi della controversia atteso il rapporto di causalità logica tra le concrete circostanze trascurate e la soluzione giuridica data dal giudice alla controversia de qua”.

Con il secondo motivo di ricorso la ricorrente – denunciando, ancora “violazione della L. n. 604 del 1966, artt. 3 e 5, art. 2697 c.c., artt. 1175 e 1375, 115 e 116 c.p.c., nonchè vizi di motivazione” – rileva “un duplice errore nell’iter logico-giuridico del giudice a quo che, non avendo saputo fare uso corretto delle risultanze istruttorie, è incorso nella violazione dei principi che in premessa aveva ricordato come applicabili alla fattispecie in ossequio al pacifico orientamento della S.C. sul punto: per cui argomenta la ricorrente – se è vero, che il controllo giudiziario sui motivi addotti dal datore di lavoro deve limitarsi al controllo della sussistenza degli stessi, nonchè all’esistenza del nesso causale tra questi e gli adottati provvedimenti espulsivi, è anche vero che in una situazione come quella de qua se si pone in concreto il problema dell’individuazione dei criteri obiettivi che consentano di ritenere la scelta operata conforme ai principi di correttezza e buona fede di cui all’art. 1175 c.c., esso va risolto sulla scorta della idoneità dei medesimi principi di scelta applicabili in fattispecie di licenziamenti collettivi, che invece, sono stati in buona parte ignorati o non correttamente applicati dal giudice a quo”.

2 – Il primo motivo di ricorso – ove, in particolare, la ricorrente asserisce che la Corte di appello “non si è attenuta alle emergenze processuali” e, specificamente, “ha del tutto superficialmente valutato le risultanze testimoniali e non ha proceduto alla rinnovazione della c.t.u.”, e, al termine, pone la domanda: “dov’è l’adeguata e congrua motivazione in ordine al criterio adottato nella valutazione e scelta delle prove, e/o delle emergenze processuali, nel controllo della loro attendibilità e concludenza al fine di privilegiare alcune in ragione del diverso spessore probatorio e rilevante consistenza e disattender tutte le altre?” – non appare meritevole di accoglimento.

2/a – Il cennato complesso motivo si caraterizza, quindi sostanzialmente per le articolate censure in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie (testimoniale, peritali e documentali), per cui – nonostante la contraria e ininfluente precisazione difensiva della ricorrente per tentare di corroborare il motivo di ricorso mediante la non pertinente (nella specie) censura di “violazione di legge” e di “vizio di motivazione” – si rimarca che la cennata valutazione rientra nell’attività istituzionalmente riservata al giudice di merito non sindacabile in cassazione se non sotto il profilo della congruità della motivazione del relativo apprezzamento (Cass. n. 322/2003).

Pervero, il giudice di merito è libero di attingere il proprio convincimento da quelle prove che ritenga più attendibili e idonee alla formazione dello stesso e di disattendere taluni elementi ritenuti incompatibili con la decisione adottata, essendo sufficiente, ai fini della congruità della motivazione, che da questa risulti che il convincimento si sia realizzato attraverso una valutazione dei vari elementi processualmente acquisiti, considerati nel loro complesso, pur senza un’esplicita confutazione degli altri elementi non menzionati e non accolti, anche se allegati, purchè risulti logico e coerente il valore preminente attribuito a quelli utilizzati.

Si rileva, altresì, che le censure con cui una sentenza viene impugnata per vizio della motivazione in ordine alla valutazione delle risultanze probatorie non possono essere intese a far valere la non rispondenza della ricostruzione dei fatti operata dal giudice del merito al diverso convincimento soggettivo della parte – pure in relazione al valore da conferirsi alle “presunzioni” (la cui valutazione è anch’essa incensurabile in sede di legittimità alla stregua di quanto già riferito in merito alla valutazione delle risultanze probatorie (Cass. n. 11906/2003)) – e, in particolare, non vi si può opporre un preteso migliore e più appagante coordinamento dei molteplici dati acquisiti, atteso che tali aspetti del giudizio, interni all’ambito della discrezionalità di valutazione degli elementi di prova e dell’apprezzamento dei fatti, attengono al libero convincimento del giudice e non ai possibili vizi dell’iter formativo di tale convincimento rilevanti ai sensi della disposizione di cui all’art. 360 c.p.c., n. 5: in caso contrario, il motivo di ricorso si risolverebbe in una inammissibile istanza di revisione delle valutazioni e dei convincimenti del giudice di merito, idest di una nuova pronuncia sul fatto sicuramente estranea alla natura e alle finalità del giudizio di cassazione.

2/b – Circa, poi, la pretesa mancata rinnovazione della c.t.u. che – secondo la ricorrente “inficia gravemente l’impugnata sentenza e ne postula l’annullamento”, si rimarca che il giudice di appello non è tenuto a disporre un nuovo accertamento peritale anche quando non condivida – come nella specie non è avvenuto – le conclusioni del primo consulente, atteso che “rientra nel potere discrezionale del giudice di merito accogliere o rigettare l’istanza di rinnovo della consulenza tecnica di ufficio, senza che l’eventuale provvedimento negativo possa essere censurato in sede di legittimità, quando risulti che gli elementi di convincimento per disattendere la richiesta dalle parti siano stati tratti dalle risultanze probatorie già acquisite e ritenute esaurienti dal Giudice” (cfr, ex plurimis, Cass. n. 10849/2007). Proprio con riferimento alla relazione del c.t.u. sentito anche per chiarimenti nell’ambito dell’istruttoria del giudizio di primo grado (come è stato precisato nella sentenza impugnata), – le cui risultanze sono espressamente citate in più punti della stessa sentenza – la Corte di appello ha rilevato – al termine di un corretto e logico percorso motivazionale – che i dati probatori avevano “fornito la prova che il motivo del licenziamento era vero e reale posto che, a fronte di una simile situazione, la decisione imprenditoriale di ridurre il personale non poteva che apparire giustificata”, ribadendo conclusivamente che “la prova della crisi aziendale e della sua serietà è stata fornita, quella della necessità di ridurre i costi anche, che la scelta non potesse che cadere sul settore amministrativo (essendo quello creativo punto nevralgico di tutta l’attività) pure, così come corretta appare l’individuazione della B.”.

2/c – A conferma della pronuncia di rigetto dei motivi del ricorso vale riportarsi al principio di cui alla sentenza di questa Corte n. 5149/2001 (e, più di recente, di Cass. Sezioni Unite n. 14297/2007) in virtù del quale, essendo state rigettate le principali assorbenti ragioni di censura, il ricorso deve essere respinto nella sua interezza poichè diventano inammissibili, per difetto di interesse, le ulteriori ragioni di censura.

3 – Anche il secondo motivo di ricorso – per non avere la Corte territoriale considerato e motivatamente valutato in ordine alla prova sulla inutilizzabilità della ricorrente in altre mansioni equivalenti – deve essere respinto.

3/a – Infatti, in merito alla censura che connota sostanzialmente il motivo in esame circa l’asserito vizio della sentenza impugnata “in relazione al mancato rispetto dei principi generali in tema di oneri probatori incombenti sul datore di lavoro nella scelta dei lavoratori da licenziare e di cui la motivazione costituisce proprio l’indice rilevatore”, la Corte di appello ha correttamente premesso, in linea di principio, che “in materia di licenziamenti individuali per giustificato motivo oggettivo, disciplinati dalla L. n. 604 del 1966, art. 3, seconda parte, occorre la rigorosa dimostrazione della sussistenza delle ragioni addotte e del nesso di causalità con il recesso, come correttamente evidenzia l’appellante e, fatto ciò, il datore di lavoro ha l’ulteriore onere di provare l’impossibilità di adibire utilmente il lavoratore in mansioni diverse da quelle che prima svolgeva, con riferimento alla organizzazione aziendale esistente all’epoca del licenziamento e anche attraverso fatti positivi, tali da determinare presunzioni semplici……;

rientrano attualmente in questo alveo, le ipotesi di riassetti organizzativi attuati per la più economica gestione dell’azienda, che peraltro non devono essere pretestuosi e strumentali, ma volti a fronteggiare situazioni sfavorevoli non contingenti che influiscano decisamente sulla normale attività produttiva imponendo un’effettiva necessità di riduzione dei costi. Corollario non necessario, ma certo utile a fugar dubbi, in tema di licenziamento per giustificato motivo oggettivo di soli quattro lavoratori in una struttura come quella della C.S.B. che sopportava all’epoca costi per il personale di circa L. 4 miliardi, è la prova circa la superfluità del lavoro del dipendente licenziato, che, pur potendo essere fornita mediate il ricorso a risultanze di natura presuntiva e indiziaria, deve tuttavia investire l’intero ambito lavorativo, anche se non è necessario che vengano soppresse tutte le mansioni in precedenza attribuite al lavoratore licenziato……: si tratta – definisce conclusivamente la Corte territoriale – di una prova complessa e articolata, ma certo il rigore probatorio richiesto non deve spingersi fino a rendere del tutto impossibile porre in essere un licenziamento individuale per giustificato motivo oggettivo, specialmente in strutture di non grandi dimensioni come è quella in esame”.

Da questi, del tutto condivisibili, principi – che non possono certo concretizzare una violazione delle norme enunciate dalla ricorrente nell’intestazione del motivo di ricorso – discende che in tema di giustificato motivo di licenziamento non è sindacabile, nei suoi profili di congruità e opportunità, la scelta imprenditoriale che abbia comportato la soppressione del posto cui era addetta la dipendente licenziata, semprechè risulti l’oggettività e non la pretestuosità del riassetto organizzativo operato e della scelta della dipendente de qua.

Nel merito della legittimità della cennata scelta la Corte di Brescia rileva, al termine di un corretto percorso motivazionale, che “la scelta caduta sulla persona della B. può considerarsi motivata dal fatto che si trattava della più giovane del comparto che presentava l’esubero e priva di carichi di famiglia” ed aggiunge che “in questo contesto la prova della non utilizzabilità della lavoratrice in altri settori si desume agevolmente dalla mancata qualifica specifica per passare all’unico settore veramente produttivo, quello dei programmatori, e trova riscontro forte nell’andamento aziendale anche successivo perchè, oltre alla già ricordata contrazione del personale amministrativo, si è assistito negli anni ad una diminuzione di tutti i comparti tanto che il personale è passato dalle 70 unità del 2000 progressivamente ai 27 del 2004”.

3/b – Con riferimento, quindi, alla censura in merito agli asseriti vizi di motivazione – che inficerebbero la sentenza impugnata – si rimarca che -) il difetto di motivazione, nel senso d’insufficienza di essa, può riscontrarsi soltanto quando dall’esame del ragionamento svolto dal giudice e quale risulta dalla sentenza stessa emerga la totale obliterazione di elementi che potrebbero condurre ad una diversa decisione ovvero l’obiettiva deficienza, nel complesso di essa, del procedimento logico che ha indotto il giudice, sulla base degli elementi acquisiti, al suo convincimento, ma non già, invece, – come per le censure mosse nella specie dalla ricorrente – quando vi sia difformità rispetto alle attese ed alle deduzioni della parte sul valore e sul significato attribuiti dal giudice di merito agli elementi delibati; -) il vizio di motivazione sussiste unicamente quando le motivazioni del giudice non consentano di ripercorrere l’iter logico da questi seguito o esibiscano al loro interno non insanabile contrasto ovvero quando nel ragionamento sviluppato nella sentenza sia mancato l’esame di punti decisivi della controversia – irregolarità queste che la sentenza impugnata di certo non presenta -; -) per poter considerare la motivazione adottata dal giudice di merito adeguata e sufficiente, non è necessario che nella stessa vengano prese in esame (al fine di confutarle o condividerle) tutte le argomentazioni svolte dalle parti, ma è sufficiente che il giudice indichi – come, nella specie, esaustivamente ha fatto la Corte di appello di Brescia – le ragioni del proprio convincimento, dovendosi in questo caso ritenere implicitamente rigettate tutte le argomentazioni logicamente incompatibili con esse.

3/c – A conferma della decisione di rigetto anche del secondo motivo vale ribadire, pure a questo proposito, quanto già statuito sub “capo 2/c” in conformità a Cass. Sez. Unite n. 14297/2007.

4 – In definitiva, alla stregua delle considerazioni svolte, il ricorso proposto da B.F. deve essere respinto e la ricorrente, per effetto della soccombenza, va condannata al pagamento a favore della società controricorrente, delle spese del giudizio di legittimità liquidate come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso; condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione che liquida in Euro 34,00 oltre a Euro 2.000,00 per onorario e oltre alle spese generali ed agli ulteriori oneri di legge.

Così deciso in Roma, il 12 gennaio 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

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