Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8236 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8236

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23751-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende;

– ricorrente –

contro

Q.D.A., elettivamente domiciliato in ROMA,

PIAZZA CAVOUR presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso

dall’avvocato GIUSEPPE VACCARO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 832/16/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della SICILIA – SEZIONE DISTACCATA di SIRACUSA, depositata

il 03/03/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia concernente l’impugnazione da parte di Q.D.A. di cartella di pagamento, emessa ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, relativa ad omessi e/o ritardati versamenti attinenti l’addizionale comunale, l’addizionale regionale, ed irpef 2008, la Commissione Tributaria Regionale della Sicilia, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dal contribuente, riformava la decisione di primo grado di rigetto del ricorso, dichiarando la nullità del ruolo e della cartella perchè non preceduti nè da comunicazione dell’esito della liquidazione nè da invito al contraddittorio.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate propone ricorso per cassazione su unico motivo.

Il contribuente resiste con controricorso.

Serit Sicilia s.p.a. non ha svolto attività difensiva.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il controricorrente ha depositato memoria.

Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

L’unico motivo, a mezzo del quale si deduce la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, è manifestamente fondato alla luce dell’orientamento pacifico di questa Corte secondo cui “in tema di riscossione delle imposte, la L. 27 luglio 2000, n. 212, art. 6, comma 5, non impone l’obbligo del contraddittorio preventivo in tutti i casi in cui si debba procedere ad iscrizione a ruolo, ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, ma soltanto “qualora sussistano incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione”, situazione, quest’ultima, che non ricorre necessariamente nei casi soggetti alla disposizione appena indicata, la quale implica un controllo di tipo documentale sui dati contabili direttamente riportati in dichiarazione, senza margini di tipo interpretativo; del resto, se il legislatore avesse voluto imporre il contraddittorio preventivo in tutti i casi di iscrizione a ruolo derivante dalla liquidazione dei tributi risultanti dalla dichiarazione, non avrebbe posto la condizione di cui al citato inciso” (ex multis, di recente, Sentenza n.8342/2012; n. 15584/2014).

Tale orientamento, contrariamente a quanto ritenuto dal Giudice di appello non risulta superato o mutato dalla sentenza del 17.6.2014 n. 19667 delle Sezioni Unite di questa Corte come condivisibilmente statuito e chiarito dalla successiva sentenza, sempre delle Sezioni Unite del 9.12.2015 n. 24823.

Alla luce dei superiori principi la sentenza impugnata, la quale si è limitata a dichiarare la nullità della cartella solo per il mancato rispetto del preventivo contraddittorio senza indagare se sussistessero quelle “incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione” presupposto dell’obbligatorietà dell’invio della comunicazione di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis, merita la cassazione con rinvio al Giudice di merito affinchè provveda al riesame ed al regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Sicilia, in diversa composizione cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Motivazione semplificata.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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