Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8235 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. I, 28/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 28/04/2020), n.8235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 8150/2019 r.g. proposto da:

D.K.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Francesco Verrastro, con cui elettivamente domicilia in Roma, Piazza

Mazzini n. 8, presso lo studio dell’Avvocato Salvatore Fachile.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– resistente –

avverso la sentenza della Corte di appello di Catania, depositata in

data 27.7.2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha chiesto l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di Catania ha rigettato l’appello proposto da D.K.M., cittadino del Senegal, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di Catania, con la quale erano state respinte le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della reclamata protezione sussidiaria ed umanitaria.

La corte del merito ha in primo luogo ricordato la vicenda personale del ricorrente, secondo il racconto di quest’ultimo: il richiedente ha infatti narrato di essere stato costretto ad abbandonare il paese di origine, perchè coinvolto nel furto di prodotti agricoli di cui egli stesso era custode e perchè temeva di essere arrestato in caso di suo rientro in patria; ha evidenziato che non ricorrevano i presupposti per la richiesta tutela di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b e che, peraltro, nella sua regione di provenienza ((OMISSIS)), non vi era una situazione di conflitto armato generalizzato e dunque non era riconoscibile neanche la residuale ipotesi di protezione di cui del predetto art. 14, lett. c; ha evidenziato, infine, che non era fondata la domanda di protezione umanitaria in assenza di una condizione di soggettiva vulnerabilità del richiedente e che non era riconoscibile lo status di rifugiato in quanto non era stato allegato uno status di persecuzione e perchè era, comunque, sempre possibile per il ricorrente richiedere la protezione delle autorità locali.

2. La sentenza, pubblicata il 27.7.2018, è stata impugnata da D.K.M. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo la parte ricorrente lamenta violazione e falsa

applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, commi 2 e 3, art. 27, comma 1 bis, art. 32, comma 3, D.P.R. n. 21 del 2015, art. 6, comma 6 e art. 16 direttiva 2013/32 UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2, comma 1, lett. g, artt. 5, 6, art. 14, comma 1, lett. b e art. 15 della direttiva 2011/95/UE e violazione del principio del contraddittorio, tutto in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, per avere escluso il riconoscimento della protezione umanitaria senza disporre la richiesta audizione del richiedente e senza accertare le condizioni di effettiva vulnerabilità del richiedente, in correlazione con la situazione generale del paese di provenienza e con l’omessa protezione delle forze di polizia.

2. Con il secondo motivo si articola, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, in relazione all’omessa motivazione sulla richiesta di permesso di soggiorno per motivi umanitari.

3. Con il terzo mezzo il richiedente denuncia violazione del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 136, comma 2, in relazione alla disposta revoca dell’ammissione del richiedente al patrocinio a spese dello Stato.

4. Il ricorso è infondato.

4.1 Il primo motivo è, in parte, infondato e, per altra parte, inammissibile.

4.1.1 Quanto al primo profilo, occorre ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 3003 del 07/02/2018, cfr. anche: Sez. 6, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

Non è dunque rintracciabile l’invocata violazione di legge.

4.1.2 Quanto al secondo profilo, ricorda la Corte che se è pur vero che, in tema di protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e art. 14, lett. a) e b), il conseguente diritto non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (cfr. Sez. 6, sentenza n. 15192 del 20/07/2015; nello stesso senso, anche: Sez. 6, Ordinanza n. 25873 del 18/11/2013; Sez. 6, Ordinanza n. 163 56 del 03/07/2017; Sez. 6, Ordinanza n. 23604 del 09/10/2017); tuttavia, è altrettanto vero che, nel caso di specie, la parte ricorrente non ha neanche allegato di aver richiesto protezione alle autorità statali, senza riceverla, ed anzi il provvedimento impugnato esclude espressamente tale ultima circostanza.

Ne consegue che, in assenza di tale allegazione, non è possibile richiedere un approfondimento istruttorio sulle condizioni di effettiva protezione delle autorità locali in relazione al particolare pericolo allegato.

4.2 Il secondo motivo è invece inammissibile perchè le circostanze allegate (tortura e grave ritardo mentale, che pur in astratto avrebbero potuto avere rilievo in relazione alla condizione di vulnerabilità) non sono state allegate nei precedenti gradi di merito e dunque integrano fatti nuovi dedotti solo in questo giudizio di legittimità.

4.3 Il terzo motivo è inammissibile perchè volto a richiedere alla Corte di cassazione una rivalutazione del merito della decisione in relazione alla revoca del patrocinio a spese dello Stato.

Nessuna statuizione è dovuta per le spese del giudizio di legittimità, stante la mancata difesa dell’amministrazione resistente.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, inserito dalla L. n. 228 del 2012, art. 1, comma 17, dà atto della sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso principale, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

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