Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8235 del 26/04/2016


Clicca qui per richiedere la rimozione dei dati personali dalla sentenza

Civile Sent. Sez. L Num. 8235 Anno 2016
Presidente: VENUTI PIETRO
Relatore: DE MARINIS NICOLA

SENTENZA

sul ricorso 13900-2013 proposto da:
FRANCO STEFANO C.F. FRNSFN55E15B885U, elettivamente
domiciliato in ROMA,

VIA FLAMINIA

195, presso lo

studio dell’avvocato SERGIO VACIRCA, rappresentato e
difeso dall’avvocato MARIA BRAGGION, giusta delega in
atti;
– ricorrente –

2015
5089

contro
RECORDATI INDUSTRIA CHIMICA E FARMACEUTICA S.P.A.,

C.F. 00748210150, in persona del legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata

Data pubblicazione: 26/04/2016

in ROMA, VIA DI RIPETTA 70, presso lo studio
dell’avvocato MASSIMO LOTTI, che la rappresenta e
difende unitamente agli avvocati SALVATORE FLORIO,

FABRIZIO DAVERIO, giusta delega in atti;
– con troricorrente –

D’APPELLO di TORINO,

depositata il 26/11/2012 R.G.N.

421/12;
udita la relazione della causa svolta nella pubblica
udienza del 17/12/2015 dal Consigliere Dott. NICOLA
DE MARINIS;
udito l’Avvocato SERGIO VACIRCA per delega verbale
-Avv.
MARIA BRAGGION;
udito l’Avvocato ACHILLE BORRELLI per delega MASSIMO
LOTTI;
udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore
Generale Dott. FRANCESCA CERONI che ha concluso per
l’inammissibilità in subordine il rigetto del
ricorso.

avverso la sentenza n. 1202/2012 della CORTE

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO
Con sentenza del 26 novembre 2012, la Corte d’Appello di Torino – chiamata a
pronunziarsi sul gravame proposto, in via principale da Stefano Franco e, in via incidentale,
dalla Recordati, Industria chimica e farmaceutica S.p.A. avverso la decisione con cui il
Tribunale di Torino aveva accolto la domanda del Franco e dichiarato illegittimo, in quanto

con le conseguenze ripristinatorie e risarcitorie di cui all’art. 18 1. n. 300/1970 — respingeva
l’appello principale ed accoglieva l’incidentale, pervenendo, in integrale riforma della
decisione di pime cure alla declaratoria di legittimità dell’intimato recesso.
La decisione della Corte territoriale discende dall’aver questa ritenuto non condivisibile la
valutazione del primo giudice circa la tardività della contestazione e giustificato, per la
ricorrenza degli addebiti contestati, l’intimato licenziamento.
Per la cassazione di tale decisione ricorre il Franco, affidando l’impugnazione a quattro
motivi cui resiste, con controricorso, la Società.
Entrambe le parti hanno presentato memoria.

MOTIVI DELLA DECISIONE
I quattro motivi su cui il ricorrente articola la proposta impugnazione sono tutti volti a
censurare l’iter procedimentale e logico della valutazione operata dalla Corte territoriale e
posta a base del convincimento espresso circa la ricorrenza nella specie delle invocate
ragioni giustificative dell’intimato licenziamento, imputandosi alla Corte medesima la
mancata ammissione della prova testimoniale richiesta in sede di gravame ad integrazione
di quella espletata in prime cure ed, in particolare, a confutazione della testimonianza della
dott.ssa Bozzolini, assunta dalla Corte territoriale a fondamentale sostegno del
convincimento espresso, nonostante, all’udienza di discussione dell’appello, fosse stata
avvertita della querela di falso sporta a suo carico dal ricorrente, e da qualificarsi,
viceversa, come quantomeno perplessa se non del tutto inattendibile (primo motivo); lo
scostamento, in sede di valutazione della condotta addebitata, dai principi della
tempestività ed immutabilità della contestazione cui quella valutazione deve essere
improntata (secondo motivo); l’inadeguata ponderazione delle situazioni di contesto in cui
si colloca la condotta addebitata, con particolare riferimento al dato per cui il ricorrente, in
precedenza mai raggiunto da precedenti disciplinari, veniva viceversa licenziato per ben tre
volte dal momento in cui il ruolo di capo area veniva assunto dal Sig. Ferraris e, nell’ultima
vicenda qui in esame, per una pluralità di condotte omissive (le mancate visite) tenute nei

relativo ad una mancanza tardivamente contestata, il licenziamento disciplinare intimatogli,

confronti di un solo medico, la dott.ssa Bozzolini, poi teste chiave nel giudizio, in rapporti
\ di amicizia con il FeiTaris (terzo motivo); l’inosservanza del principio di corrispondenza tra
il chiesto ed il pronunciato per aver dato rilievo a risultanze documentali, in particolare alla
non corrispondenza dell’indirizzo indicato nel report di visita a quello effettivo, viceversa
ritenuto irrilevante da entrambe le parti ed effettivamente tale, atteso che quel dato non
viene indicato dall’informatore ma automaticamente inserito dal sistema informatico sulla

nominativo, questo sì, indicato dall’informatore sul report (quarto motivo).
Prendendo le mosse dall’esame del secondo motivo, che, attenendo alle modalità di
esercizio del potere disciplinare, riveste un carattere prioritario sul piano logico e giuridico,
deve ritenersi che Io stesso meriti accoglimento
Va rilevato a riguardo come il convincimento espresso dalla Corte territoriale in ordine alla
tempestività della contestazione non appare congruamente argomentato sul piano logico e
giuridico nella misura in cui prescinde del tutto dalla circostanza, viceversa
opportunamente valorizzata dal primo giudice, relativa all’assunzione da parte della Società
nei confronti dell’odierno ricorrente di una precedente iniziativa disciplinare, con
applicazione della sanzione espulsiva, poi annullata in sede giudiziaria, afferente ad una
vicenda del tutto analoga di mancata effettuazione delle visite periodiche ad un medico
della zona a lui affidata.
In effetti, quella vicenda, tenuto conto che la segnalazione della sua rilevanza disciplinare
proveniva dal medesimo soggetto che, prima di assumere il ruolo di capo area, diretto
superiore gerarchico del ricorrente, aveva avuto contezza, negli stessi termini che avevano
dato luogo a quella contestazione, di episodi della stessa natura, doveva essere considerata
un’ultima frazione di un’unica condotta integrante il medesimo inadempimento, così da
valere l’omessa considerazione degli stessi, all’atto della iniziale contestazione, a
determinare la tardività di ogni successiva iniziativa disciplinare che li assumesse a causa
giustificativa della stessa se non addirittura la consumazione del relativo potere ed a
configurare, dunque, il suo successivo esercizio, come mera “riesumazione” dello stesso,
non solo tardiva, ma, a ben vedere, anche surrettizia, a fronte dell’inidoneità della prima
parziale iniziativa disciplinare a dar luogo, stante il sancito annullamento del disposto
licenziamento, al perseguito effetto estintivo del rapporto.
Pertanto, in relazione a tale motivo, idoneo a ritenere assorbiti gli altri qui formulati, il
ricorso va accolto e la sentenza impugnata cassata con rinvio alla Corte d’Appello di

base delle informazioni, anche non aggiornate, di cui dispone a riguardo in relazione al

Torino, in diversa composizione, che provvederà alle statuizioni consequenziali,
, disponendo altresì sull’attribuzione delle spese del presente giudizio di legittimità

PER QUESTI MOTIVI
Corte accoglie il secondo motivo, dichiara assorbiti gli altri, cassa la sentenza
impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello
di Torino in diversa composizione.

Così deciso in Roma nella camera di consiglio del 17 dicembre 2015.

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA