Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8235 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 11386/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

L.A., rapp.to e difeso dall’avv. Maurizio Bono, con cui

elett.te domicilia in Roma, alla via Malpighi n. 12/a presso lo

studio dell’avv. Francesco Facciolongo, come da procura speciale in

calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 4576/29/15 della Commissione Tributaria della

Sicilia, depositata il 3/11/2015, notificata a mezzo PEC;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 novembre 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 4576/29/15, depositata il 3 novembre 2015, notificata a mezzo PEC in data 17 dicembre 2015, la Commissione Tributaria della Sicilia rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 149/2/11 della Commissione Tributaria di Trapani, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione del rigetto da parte dell’Agenzia del Territorio di Trapani del reclamo proposto da L.A. avverso il frazionamento di una precedente particella, posta in una zona di demarcazione tra la sua proprietà privata e la contigua fascia di demanio marittimo, da cui era conseguita per la nuova particella l’entrata in conservazione degli archivi catastali per il Comune di Campobello di Mazara;

3. la CTP, ritenuta la propria giurisdizione, aveva accolto il ricorso; la CTR aveva confermato la decisione di primo grado rilevando che il giudizio, avendo ad oggetto una questione relativa alla delimitazione ed estensione del classamento dei terreni, e non l’accertamento della proprietà privata o demaniale della zona, su cui tra l’altro era già intervenuto in giudicato, rientrava nella giurisdizione del giudice tributario, nè vi era necessità di una integrazione del contraddittorio nei confronti dell’Assessorato Regionale Territorio e Ambiente che non aveva alcuna competenza in materia;

4. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, notificato a mezzo PEC il 5 luglio 2016, affidato a tre motivi; il contribuente resisteva con controricorso e depositata memoria ex art. 380 bis c.p.c..

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 2, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, per aver ritenuto la giurisdizione del giudice tributario in luogo di quella del giudice ordinario benchè la controversia avesse ad oggetto la delimitazione del diritto di proprietà privata rispetto al bene demaniale confinante;

2. con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione dell’art. 2909 c.c., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, contestando l’opponibilità del giudicato in quanto in nessuna delle sentenze citate l’Agenzia figurava come parte del giudizio;

3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione della L. n. 1032 del 1971, artt. 2 e 3 ed all’art. 7 c.p.a., in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 1, sussistendo la giurisdizione del g.a. per la parte in cui era stato fatto valere il vizio procedimentale del difetto di contraddittorio.

Osserva che:

1. Preliminarmente va accolta l’eccezione di tardività fatta valere nel controricorso: il ricorso per cassazione è stato infatti proposto dall’Agenzia oltre il termine breve di 60 gg di cui all’art. 325 c.p.c., comma 2, decorrente dalla notifica della sentenza effettuata dal contribuente a mezzo PEC, presso Ufficio provinciale dell’Agenzia del Territorio, in data 17-12-2015.

1.1 Secondo i principi espressi da Cass. n. 16421 del 2019; n. 24568 del 2018 e n. 21597 del 2017 “la notifica della sentenza effettuata alla controparte a mezzo PEC (L. n. 53 del 1994 nel testo, ex art. 3 bis, applicabile ratione temporis, modificato dal D.L. n. 179 del 2012, art. 16 quater, comma 1, lett. d), conv., con modif., dalla L. n. 228 del 2012), è idonea a far decorrere il termine breve d’impugnazione nei confronti del destinatario ove il notificante provi di aver allegato e prodotto la copia cartacea del messaggio di trasmissione a mezzo posta elettronica certificata, le ricevute di avvenuta consegna e accettazione e la relata di notificazione, sottoscritta digitalmente dal difensore, nonchè la copia conforme della sentenza che, trattandosi di atto da notificare non consistente in documento informatico, sia stata effettuata mediante estrazione di copia informatica dell’atto formato su supporto analogico e attestazione di conformità del cit. D.L. n. 179 del 2012, ex art. 16 undecies.”

1.2 La documentazione allegata in calce alla copia della sentenza in atti attesta il rispetto delle suindicate formalità (è in atti la copia conforme della sentenza con allegata attestazione di conformità ai fini della notifica, e relative ricevute di consegna e accettazione), e quindi costituisce prova del perfezionarsi della notificazione della sentenza nei termini suddetti; nè del resto l’Agenzia destinataria della notifica ne ha contestato la regolarità sotto uno o più profili. (Vedi Cass. 28339 del 2017).

2. Quanto poi alla idoneità della notifica effettuata presso la sede territoriale dell’Agenzia che aveva emesso l’atto impugnato, è stato da tempo già affermato da questa Corte che “In tema di contenzioso tributario, la sentenza d’appello emessa in un giudizio, nel quale l’Agenzia delle entrate abbia partecipato senza il patrocinio dall’Avvocatura dello Stato, può essere notificata, ai fini della decorrenza del termine breve per la proposizione del ricorso per cassazione, sia presso la sede centrale dell’Agenzia delle entrate sia presso la sede del suo ufficio periferico, che va considerato come organo del primo, con pari capacità di stare in giudizio ai sensi del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, artt. 10 e 11, secondo un modello assimilabile alla preposizione institoria di cui agli artt. 2203 e 2204 c.c.. Nè tale soluzione comporta un aggravio nell’esercizio del diritto di difesa nella fase di legittimità, poichè l’Ufficio centrale e quelli periferici, che emettono l’atto impugnato e curano il contenzioso dinanzi alle commissioni tributarie, debbono comunque cooperare nell’attività di predisposizione della difesa tecnica dell’Agenzia nel giudizio di cassazione.” (Vedi Cass. n. 441 e n. 18936 del 2015).

3. Verificato dunque che la notifica a mezzo PEC della sentenza impugnata ha provocato il decorso del termine breve di sessanta giorni per impugnare il provvedimento con ricorso per cassazione, a decorrere dalla notifica stessa avvenuta il 17 dicembre 2015, e che il ricorso è stato invece notificato in data 5 luglio 2016, ben oltre la scadenza del termine breve, ne va ritenuta la tardività.

3.1 Rilevato che la parte ricorrente ha ottemperato all’onere del deposito della copia della sentenza impugnata entro il termine di cui all’art. 369 c.p.c., comma 1, non sussistono i presupposti per dichiarare improcedibile il ricorso.

4. Il ricorso va, pertanto, dichiarato inammissibile.

4.1. Segue la condanna dell’Agenzia delle Entrate al pagamento delle spese di questo giudizio di legittimità, che si liquidano come da dispositivo.

PQM

La Corte:

dichiara inammissibile il ricorso;

condanna l’Agenzia delle Entrate a pagare al controricorrente le spese di lite del presente giudizio, che si liquidano nell’importo complessivo di Euro 2.500,00 per compensi professionali, oltre spese generali nella misura del 15% ed accessori di legge.

Così deciso in Roma, da remoto, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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