Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8235 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/04/2011, (ud. 13/01/2011, dep. 11/04/2011), n.8235

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIDIRI Guido – Presidente –

Dott. TOFFOLI Saverio – Consigliere –

Dott. FILABOZZI Antonio – Consigliere –

Dott. BALESTRIERI Federico – rel. Consigliere –

Dott. ARIENZO Rosa – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7659-2007 proposto da:

D.N.M., già elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE DEI

CONSOLI 27, presso lo studio dell’avvocato DE PAMPHILIS GUIDO,

rappresentato e difeso dall’avvocato CONTI MARIA giusta delega in

atti e da ultimo presso LA CANCELLERIA DELLA CORTE SUPREMA DI

CASSAZIONE;

– ricorrente –

contro

I.N.P.S. – ISTITUTO NAZIONALE DELLA PREVIDENZA SOCIALE, in persona

del legale rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliato in

ROMA, VIA DELLA FREZZA N. 17, presso l’Avvocatura Centrale

dell’Istituto, rappresentato e difeso dagli avvocati RICCIO

ALESSANDRO, PULLI CLEMENTINA, VALENTE NICOLA, giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

MINISTERO DELL’ECONOMIA E DELLE FINANZE;

– intimato –

avverso la sentenza n. 711/2006 della CORTE D’APPELLO di L’AQUILA,

depositata il 14/12/2006 R.G.N. 750/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

13/01/2011 dal Consigliere Dott. FEDERICO BALESTRIERI;

udito l’Avvocato PULLI CLEMENTINA;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

FEDELI Massimo che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

D.N.M. inoltrava due domande amministrative volte al riconoscimento del diritto all’indennità di accompagnamento, la prima datata 1 dicembre 1997 e la seconda datata 9 settembre 1999.

Esaurita negativamente la fase amministrativa, proponeva dunque due ricorsi, il primo al Tribunale di Chieti, il secondo al Tribunale di Pescara.

Quest’ultimo, con sentenza del 11 novembre 2003, riconosceva il suo diritto all’indennità di accompagnamento dal 1 agosto 2002. Tale sentenza diveniva definitiva e l’INPS, peraltro, erogava la prestazione con la detta decorrenza.

Circa un anno dopo, nel 2004, il Tribunale di Chieti respingeva la domanda per difetto del requisito sanitario.

Il D.N. proponeva appello avverso tale ultima sentenza, in via principale eccependo il contrasto con precedente giudicato, in via subordinata eccependo l’incontestato requisito sanitario maturato in epoca successiva.

La Corte de L’Aquila respingeva l’appello ritenendo che la circostanza “che una sentenza precedente abbia riconosciuto nelle more il diritto azionato non giustificava il travolgimento della sentenza qui impugnata”, vigendo in materia l’art. 149 disp. att. c.p.c. e non potendosi escludere che le condizioni sanitarie del D. N. fossero nel frattempo migliorate.

Avverso tale sentenza propone ricorso per Cassazione il D.N. affidato a due motivi.

L’I.N.P.S. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con primo motivo il D.N. denuncia violazione dell’art. 2909 c.c., per non avere la Corte ritenuto sussistere tra le parti giudicato esterno.

Formulava, all’esito dell’illustrazione del motivo, il quesito di diritto ex art. 366 bis c.p.c..

Il motivo è infondato, non potendo ravvisarsi nella specie alcun giudicato, trattandosi di diverse e distinte domande amministrative.

A tale riguardo va evidenziato come nel caso di specie non venga riportato – in violazione del principio della autosufficienza del ricorso per cassazione – nè il dispositivo, nè il contenuto della sentenza del Tribunale di Pescara, a cui il D.N. fa richiamo a sostegno della sollevata eccezione di giudicato esterno.

Con secondo motivo il D.N. denuncia la sentenza di “omessa pronuncia e/o motivazione”, per non essersi pronunciata o aver motivato il rigetto della domanda subordinata avanzata nelle conclusioni.

Il motivo è inammissibile non contenendo alcun quesito di diritto ai sensi dell’art. 366 bis c.p.c. e rientrando certamente il vizio di omessa pronuncia nell’ipotesi di cui all’art. 360 c.p.c., n. 4.

(Cass. 27 gennaio 2006 n. 1755, cui adde Cass. 14 febbraio 2006 n. 319) quale error in procedendo.

Circa la dedotta omessa motivazione, il ricorrente omette, altrettanto inammissibilmente, la chiara indicazione del fatto controverso e la sua decisività.

Va infatti rammentato che l’accertamento del requisito sanitario a far data dal 1 agosto 2002 era già stato pacificamente accertato, sicchè non può certamente definirsi decisivo.

Il ricorso deve essere in definitiva respinto.

Nulla sulle spese, non essendo ratione temporis applicabile la L. n. 326 del 2003.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Nulla sulle spese.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 13 gennaio 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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