Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8234 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 21/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 23499-2015 proposto da:

S.V., elettivamente domiciliato in ROMA, PIAZZA CAVOUR

presso la CASSAZIONE, rappresentato e difeso dagli avvocati DOMENICO

PARRELLA, SABRINA VARRICCHIO;

– ricorrenti –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende ope

legis;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 6926/44/2014 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA, depositata il 14/07/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 21/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Nella controversia avente origine dall’impugnazione da parte di S.V. dell’avviso di accertamento con il quale erano stati rideterminati, per l’anno di imposta 2003 ed ai fini dell’irpef, i redditi da partecipazione a seguito dell’accertamento di maggior reddito, ai fini irap ed iva, a carico della “Centro Aktis Diagnostica e Terapia di S.G. e C. s.a.s..”, della quale il contribuente era socio, la Commissione tributaria regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, in accoglimento dell’appello proposto dall’Agenzia delle entrate riformava integralmente la decisione di primo grado favorevole al contribuente.

Avverso la sentenza il contribuente ha proposto ricorso per cassazione articolato su tre motivi cui resiste con controricorso l’Agenzia delle entrate.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

Il terzo motivo di ricorso, con il quale si deduce la violazione dell’art. 5 TUIR e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 14, trattato da primo per ragioni di pregiudizialità, è manifestamente fondato, con assorbimento dei primi due.

Le Sezioni Unite di questa Corte hanno, infatti, affermato che l’unitarietà dell’accertamento che è alla base della rettifica delle dichiarazioni dei redditi delle società di persone e delle associazioni di cui al D.P.R. n. 917 del 1986, art. 5 e dei soci delle stesse e la conseguente automatica imputazione dei redditi a ciascuno di costoro, proporzionalmente alla quota di partecipazione agli utili ed indipendentemente dalla percezione degli stessi, comporta che il ricorso tributario proposto, anche avverso un solo avviso di rettifica, da società o da uno dei componenti di essa riguarda inscindibilmente sia l’ente associativo, sia i membri di esso – salvo il caso in cui questi prospettino (solo) questioni personali (vedi Cass., Sezioni unite civili, 4 giugno 2008, n. 14815).

Per questi aspetti, dunque, la controversia in oggetto concerne gli elementi comuni della fattispecie costitutiva dell’obbligazione dedotta nell’atto autoritativo impugnato, con conseguente configurabilità di un caso di litisconsorzio necessario originario e relativa necessità di integrazione, essendo il giudizio celebrato senza la partecipazione di tutti í litisconsorzi necessari affetto da nullità assoluta, rilevabile in ogni stato e grado del procedimento, anche di ufficio.

Non ricorrere, inoltre, l’ipotesi in cui la Corte ha escluso la necessità della declaratoria di nullità dell’intero giudizio con rimessione degli atti al primo giudizio (esaminata, per prima, da Cass. 18 febbraio 2010, n. 2830), giacchè non emerge la trattazione simultanea dei giudizi nei gradi di merito e da parte della medesima Commissione.

Da altro canto, si è anche affermato, in ipotesi analoghe, che vada devoluto al giudice di merito l’accertamento se si sia, nel frattempo, formato un giudicato nei confronti di uno dei litisconsorti e, quali effetti sostanziali e processuali questo eventuale giudicato determini (cfr. Cass. n. 20820/2012).

Quanto all’Iva, l’accertamento del relativo maggior imponibile a carico di una società di persone, se autonomamente operato, non determina, in caso di impugnazione, la necessità del simultaneus processus nei confronti dei componenti di essa e, quindi, un litisconsorzio necessario, mancando un meccanismo analogo a quello previsto dal combinato disposto di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 40, comma 2 e D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 5, di unicità di accertamento ed automatica imputazione dei redditi in proporzione alla partecipazione agli utili, con connessa comunanza di base imponibile tra i tributi a carico della compagine sociale e dei membri di essa. Qualora, tuttavia, l’Agenzia abbia contestualmente proceduto, come nel caso in questione, con unico atto, ad accertamento irap a carico di una società di persone, fondati su elementi comuni, il profilo dell’accertamento impugnato concernente l’imponibile Iva, non suscettibile di autonoma definizione in funzione di aspetti ad esso specifici, non si sottrae al vincolo necessario di simultaneus processus, attesa l’inscindibilità delle due situazioni (in termini, Cass., ord. 19 maggio 2010, n. 12236;Cass. 25 marzo 2011, n. 6935; richiama questi principi anche Cass. 29 luglio 2011, n. 16661).

Ne consegue che la società e tutti i suoi soci devono essere parte dello stesso procedimento e la controversia non può essere decisa limitatamente ad alcuno soltanto di essi.

Va, pertanto, dichiarata la nullità dell’intero giudizio, con travolgimento delle due sentenze di merito e disposto il rinvio alla Commissione Tributaria Provinciale di Napoli.

La peculiarità della controversia induce a compensare integralmente tra le parti le spese dei gradi di merito e del presente giudizio.

PQM

In accoglimento del terzo motivo di ricorso, assorbiti i primi due, dichiara la nullità dell’intero giudizio e rinvia alla Commissione tributaria provinciale di Napoli.

Compensa tra le parti le spese dei gradi di merito e quelle del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 21 febbraio 2012.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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