Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8234 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. I, 28/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 28/04/2020), n.8234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 6506/2019 r.g. proposto da:

M.F., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Antonino Ciafardini, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Pescara, Piazza Sant’Andrea n. 13.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata in

data 8.8.2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avv. Antonino Ciafardini, che ha chiesto

accogliersi il proprio ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da M.F., cittadino nigeriano, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di L’Aquila, con la quale erano state respinte le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della reclamata protezione sussidiaria ed umanitaria.

La corte del merito ha in primo luogo ricordato la vicenda personale del ricorrente, secondo il racconto di quest’ultimo: il richiedente ha infatti narrato di essere stato costretto ad abbandonare il paese di origine, la Nigeria, in quanto minacciato da uno zio, potente uomo politico, in seguito ad un contenzioso ereditario e perchè la polizia, dallo stesso ricorrente interpellata, gli aveva riferito di non essere in grado di proteggerlo; ha, poi, osservato che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, giacchè la riferita minaccia di violenza proveniva da soggetto privato e non riguardava ragioni legate alla razza, alla religione, alla nazionalità, all’appartenenza ad un determinato gruppo sociale ovvero ad opinioni politiche; ha, inoltre, ritenuto che non fosse fondata neanche la domanda di protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a e b, in ragione della genericità e non credibilità del racconto del richiedente; ha, infine, ritenuto non sussistente il diritto alla protezione sussidiaria, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, in quanto, secondo i rapporti informativi consultati (EASO contenente le COI sulla Nigeria), la regione di provenienza del ricorrente (Delta Niger) non è interessata da conflitti armati generalizzati; ha, inoltre, ritenuto non fondata la domanda di protezione umanitaria, in ragione dell’assenza di una condizione di soggettiva vulnerabilità del richiedente che, in ordine alla minaccia di violenza raccontata, ben avrebbe potuto richiedere la protezione della polizia e delle autorità locali.

2. La sentenza, pubblicata il 8.8.2018, è stata impugnata da M.F. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27 e degli artt. 2 e 3 CEDU, e difetto di motivazione, travisamento dei fatti ed omesso esame di fatti decisivi. Si evidenzia che, in riferimento alla richiesta protezione sussidiaria, gli atti di violenza ben possono provenire anche da soggetti privati, purchè le autorità locali non siano in grado di garantire protezione ai richiedenti e che, pertanto, i giudici del merito avrebbero dovuto attivare i loro poteri istruttori per verificare il predetto presupposto della mancanza di protezione statale, in relazione alla minaccia descritta dal richiedente.

2. Con il secondo mezzo si denuncia violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, per il mancato accertamento di una minaccia grave collegata alla situazione di conflittualità interna del paese di origine del richiedente.

3. Il terzo motivo articola vizio di violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 2, 3, 5,6 e 14, nonchè del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, per non aver la corte di merito valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri normativi fissati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 e per non aver applicato il principio dell’onere probatorio attenuato e comunque vizio di motivazione contraddittoria ed apparente.

4. Con il quarto mezzo si deduce violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e sempre vizio di motivazione apparente e contraddittoria, in relazione al diniego della richiesta protezione umanitaria.

5. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

5.1 Sul punto oggetto di discussione, è utile ricordare che, per quanto concerne, più in particolare, il tema della protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e art. 14, lett. a) e b), il conseguente diritto non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (cfr. Sez. 6, sentenza n. 15192 del 20/07/2015; nello stesso senso, anche: Sez. 6, Ordinanza n. 25873 del 18/11/2013; Sez. 6, Ordinanza n. 16356 del 03/07/2017; Sez. 6, Ordinanza n. 23604 del 09/10/2017).

Nel caso di specie, la Corte d’Appello L’Aquila, invero, non considera le allegazioni di parte ricorrente rivolte ad evidenziare l’inutilità di richieste di protezione da parte del richiedente stesso all’autorità statale. Ne deriva una violazione dello specifico dovere dell’autorità accertatrice di verifica della veridicità di quanto affermato, allegato e prodotto al riguardo ove si dubiti, come nella specie, della sua oggettiva corrispondenza alla realtà, così come stabilito dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8 (v. Cass. n. 25873/2013).

Inoltre, è necessario che il Giudice della protezione internazionale proceda ad una valutazione dei fatti prospettati alla luce della situazione attuale del Paese d’origine del richiedente non potendo fermarsi alle sole ragioni che spinsero lo straniero ad abbandonare il proprio Paese, in ossequio a quanto disposto dal D.L. n. 251 del 2007, art. 3, comma 3, lett. a). Solo in presenza di un simile accertamento (di riscontro dell’effettività del rischio dedotto, valutato all’attualità) il giudice del merito avrebbe potuto formulare una valutazione pertinente e negare la tutela sussidiaria al cittadino straniero (cfr. sempre cfr. Sez. n. 15192/2015, cit. supra).

Ne consegue l’accoglimento del primo motivo.

5.2 Il secondo motivo è invece inammissibile perchè volto a sollecitare questa Corte di legittimità ad una rivalutazione del merito della decisione in ordine al profilo della situazione di pericolosità interna della Nigeria nel senso richiesto dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, profilo sul quale la corte territoriale ha invece motivato in modo adeguato, evidenziando che le regioni della Nigeria interessate da conflitti armati sono quelle del nord-est, lontane dalla zona di provenienza del richiedente.

5.3 Il terzo motivo è del pari inammissibile.

5.3.1 In ordine al profilo della valutazione di credibilità del racconto del richiedente, è necessario ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, in tema di ricorso per cassazione, il vizio di violazione di legge consiste nella deduzione di un’erronea ricognizione, da parte del provvedimento impugnato, della fattispecie astratta recata da una norma di legge e implica necessariamente un problema interpretativo della stessa; l’allegazione di un’erronea ricognizione della fattispecie concreta a mezzo delle risultanze di causa è, invece, esterna all’esatta interpretazione della norma e inerisce alla tipica valutazione del giudice di merito, sottratta al sindacato di legittimità (cfr. Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019). Più precisamente, la valutazione in ordine alla credibilità del racconto del cittadino straniero costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito, il quale deve valutare se le dichiarazioni del ricorrente siano coerenti e plausibili, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c). Tale apprezzamento di fatto è censurabile in cassazione solo ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, come omesso esame circa un fatto decisivo per il giudizio che è stato oggetto di discussione tra le parti, come mancanza assoluta della motivazione, come motivazione apparente, come motivazione perplessa ed obiettivamente incomprensibile, dovendosi escludere la rilevanza della mera insufficienza di motivazione e l’ammissibilità della prospettazione di una diversa lettura ed interpretazione delle dichiarazioni rilasciate dal richiedente, trattandosi di censura attinente al merito (cfr. sempre, Sez. 1, Ordinanza n. 3340 del 05/02/2019).

Orbene, osserva la Corte come, sotto l’egida formale del vizio di violazione di legge, la parte ricorrente pretenda, ora, un’inammissibile rivalutazione del contenuto delle dichiarazioni rilasciate dal ricorrente e del giudizio di complessiva attendibilità di quest’ultimo, censura che è irricevibile in questo giudizio di legittimità perchè non dedotta nel senso sopra chiarito e perchè comunque rivolta ad uno scrutinio di merito delle dichiarazioni, che, invece, è inibito al giudice di legittimità.

5.3.2 Nel resto, le doglianze si compongono di generici riferimenti alla violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria e del principio dell’onere probatorio attenuato e, dunque, non superano il vaglio di ammissibilità.

5.4 Il quarto motivo, articolato in riferimento al diniego della richiesta protezione umanitaria, è inammissibile, perchè – sebbene la motivazione impugnata sia estremamente laconica nella spiegazione dell’accertata inesistenza delle condizioni di vulnerabilità soggettive del richiedente – la censura non spiega, se non genericamente (con riferimento alle condizioni di inerzia delle autorità statuali e al diritto ad una vita dignitosa), quali fossero le predette condizioni di vulnerabilità, legittimanti la richiesta del permesso di soggiorno per motivi umanitari.

Ne consegue la cassazione del provvedimento impugnato in relazione al primo motivo, con rinvio alla corte di merito per un nuovo esame.

Le spese del presente giudizio di legittimità sono rimesse al giudice del rinvio.

P.Q.M.

Accoglie il primo motivo di ricorso; dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata, con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, per nuovo esame.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA