Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8234 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 35/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore p.t., elett.te

domiciliata in Roma, alla via dei Portoghesi n. 12, presso

l’Avvocatura Generale dello Stato, che la rappresenta e difende, ope

legis;

– ricorrente –

contro

Polynt S.p.A., in persona del legale rappresentante p.t. rapp.to e

difeso dall’avv. Maurizio Leone e dall’avv. Antonella Giglio, presso

il cui studio elett.te domicilia in Roma, alla via A. Gramsci n. 14,

come da procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 848/5/15 della Commissione Tributaria della

Toscana, depositata il 20/4/2015, non notificata;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 novembre 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 848/5/15, depositata il 20 aprile 2015, non notificata, la Commissione Tributaria della Toscana rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle Entrate avverso la sentenza n. 66/3/13 della Commissione Tributaria di Arezzo, con condanna al pagamento delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di un avviso di accertamento con il quale l’Agenzia delle Entrate aveva proceduto alla variazione della rendita catastale di un complesso industriale sito nel Comune di (OMISSIS), destinato alla produzione di sostanze chimiche, elevato da Euro 111.108,00 ad Euro 467.332,80 in conseguenza di una modifica dei valori unitari attribuiti a terreni, piazzali ed impianti, e della inclusione di impianti produttivi non considerati dalla società contribuente;

3. la CTP aveva accolto parzialmente il ricorso, attribuendo al complesso industriale la rendita di Euro 194.426,38 in adesione alla consulenza tecnica disposta in giudizio;

4. la CTR aveva confermato la decisione gravata rilevando che il procedimento di primo grado aveva avuto una lunga durata; che la CTP aveva condiviso le conclusioni dell’elaborato peritale; che l’Ufficio non aveva addotto motivi nuovi rispetto a quelli già fatti valere in primo grado ma solo doglianze generiche, che non vi erano ragioni per discostarsi dalle conclusioni del consulente tecnico, fondate sull’esame di tutta la copiosa documentazione esibita; che il giudice di primo grado aveva seguito un corretto iter per addivenire alla decisione;

5. avverso la sentenza di appello, l’Agenzia delle Entrate proponeva ricorso per cassazione, consegnato per la notifica il 14 dicembre 2015, affidato a tre motivi; la società contribuente resisteva con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. con il primo motivo di ricorso l’Agenzia delle Entrate censura la sentenza impugnata, denunciando violazione e falsa applicazione dell’art. 132 c.p.c., comma 2, n. 4, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, in presenza di una motivazione priva dell’enunciazione della ratio decidendi e di ogni riferimento alle ragioni di fatto e di diritto poste a sostegno del rigetto delle censure formulate con l’atto di appello;

2. con il secondo motivo lamenta la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, essendo consentito all’appellante riproporre le questioni già fatte valere in primo grado;

3. con il terzo motivo deduce violazione e falsa applicazione del R.D.L. n. 652 del 1939, artt. 4, 5 e 10; del D.P.R. n. 1142 del 1949, artt. 8 e 30 e del D.L. n. 44 del 2005, art. 1-quinquies, conv. dalla L. n. 88 del 2005, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, censurando l’impugnata sentenza per aver confermato la sentenza di primo grado nella parte in cui aveva aderito alla CTU, che illegittimamente aveva omesso di valutare, ai fini della determinazione della rendita, impianti dotati di stabilità, impianti di tipo civile e quelli specifici, equiparati ai macchinari avendo una durata media di poco superiore ai quattro anni.

Osserva che:

1. Il primo e secondo motivo, da trattarsi congiuntamente per connessione, risultano fondati.

I due motivi, pur se dedotti sotto il profilo della violazione di legge, denunciano in realtà il difetto assoluto di motivazione della sentenza impugnata e, in quanto correttamente ricondotti alla violazione dell’art. 132 c.p.c. e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, vanno riqualificati ai sensi del paradigma normativo di cui all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4.

1.1 Giova premettere che secondo la consolidata giurisprudenza di questa Corte, si è in presenza di una “motivazione apparente” allorchè la motivazione, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, come parte del documento in cui consiste il provvedimento giudiziale, non rende tuttavia percepibili le ragioni della decisione, perchè costituita da argomentazioni obiettivamente inidonee a far conoscere l’iter logico seguito per la formazione del convincimento, ove il giudice di merito ometta di indicare gli elementi da cui ha tratto il proprio convincimento ovvero li indichi senza un’approfondita loro disamina logica e giuridica, di talchè essa non consente alcun effettivo controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento del giudice. Sostanzialmente omogenea alla motivazione apparente è poi quella perplessa e incomprensibile: in entrambi i casi, invero – e purchè il vizio risulti dal testo della sentenza impugnata, a prescindere dal confronto con le risultanze processuali – l’anomalia motivazionale, implicante una violazione di legge costituzionalmente rilevante, integra un error in procedendo e, in quanto tale, comporta la nullità della sentenza impugnata per cassazione (cfr. Sez. 1 30 giugno 2020 n. 13248; Sez. 1, 18 giugno 2018 n. 16057; Sez. 6-5, 7 aprile 2017 n. 9097 e n. 9105; Sez. U 3 novembre 2016 n. 22232; Sez. U 5 agosto 2016 n. 16599; Sez. U 7 aprile 2014, n. 8053 ed ancora Cass. n. 4891 del 2000; n. 1756 e n. 24985 del 2006; n. 11880 del 2007; n. 161, n. 871 e n. 20112 del 2009).

1.2 Il vizio di omessa o apparente motivazione della sentenza ricorre poi allorquando il giudice di appello abbia sostanzialmente riprodotto la decisione di primo grado, senza illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui ha inteso disattendere tutti i motivi di gravame, limitandosi a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure (Vedi Cass. n. 16057 del 2018).

Come più volte affermato da questa Corte” La sentenza d’appello può essere motivata “per relationem”, purchè il giudice del gravame dia conto, sia pur sinteticamente, delle ragioni della conferma in relazione ai motivi di impugnazione ovvero della identità delle questioni prospettate in appello rispetto a quelle già esaminate in primo grado, sicchè dalla lettura della parte motiva di entrambe le sentenze possa ricavarsi un percorso argomentativo esaustivo e coerente, mentre va cassata la decisione con cui la corte territoriale si sia limitata ad aderire alla pronunzia di primo grado in modo acritico senza alcuna valutazione di infondatezza dei motivi di gravame.” (Vedi, tra le tante, Cass. n. 20883 del 2019; n. 28139 del 2018; n. 14786 del 2016).

2. Rileva infine che, come evidenziato da Cass. n. 32954 del 2018, “In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello, delle ragioni originarie poste a fondamento della pretesa fatta valere in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, secondo il quale il ricorso in appello deve contenere “i motivi specifici dell’impugnazione” e non già “nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito.”

Questa Corte ha in particolare affermato che “Nel processo tributario, anche nell’ipotesi in cui l’Amministrazione finanziaria si limiti a ribadire ed a riproporre in appello le stesse ragioni ed argomentazioni poste a sostegno della legittimità del proprio operato già dedotte in primo grado, deve ritenersi assolto l’onere d’impugnazione specifica richiesto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, che costituisce norma speciale rispetto all’art. 342 c.p.c.” (Vedi Cass. n. 24641 del 2018 e n. 7369 del 2017).

Seppure sia necessario, in coerenza con quanto statuito dalle Sezioni Unite (Sez. U, n. 27199 del 16/11/2017) con riguardo agli artt. 342 e 434 c.p.c., che l’impugnazione contenga una chiara individuazione delle questioni e dei punti contestati della sentenza impugnata e, con essi, delle relative doglianze, sicchè alle argomentazioni svolte nella sentenza impugnata siano contrapposte quelle dell’appellante in vista della critica, e confutazione, delle ragioni del primo giudice, ciò non significa che la mera riproposizione delle originarie argomentazioni non assolva a tale requisito.

Il dissenso, infatti, può legittimamente investire la decisione nella sua interezza, sostanziandosi proprio nelle argomentazioni che suffragavano la domanda o la pretesa rimasta disattesa; inoltre, non occorrendo “l’utilizzo di particolari forme sacramentali o la redazione di un progetto alternativo di decisione da contrapporre a quella di primo grado” (Sez. U, n. 27199/2017), i motivi d’appello non possono considerarsi assenti o carenti quando l’atto d’appello contenga una esplicita motivazione che, interpretata anche alla luce delle conclusioni formulate, non possa in alcun modo dirsi incerta, sicchè essi risultano ricavabili, in termini inequivoci e univoci seppure per implicito, dall’intero atto d’impugnazione.

3. Venendo al caso di specie, il giudice di appello si è limitato a manifestare la sua condivisione della decisione di prime cure, e della CTU che in tale giudizio era stata disposta, senza neanche riprodurne il contenuto, nè tanto meno illustrare – neppure sinteticamente – le ragioni per cui aveva inteso disattendere i motivi di gravame, fondando il suo giudizio adesivo sulla lunga durata del procedimento di primo grado, sul fatto che in quel giudizio sarebbe stata svolta una complessa attività istruttoria, esaminata una copiosa documentazione, disposta una consulenza tecnica, risultata ben motivata e per questo condivisa dalla CTR; metteva in evidenza poi che l’Ufficio con l’atto di appello si sarebbe limitato a riproporre i motivi fatti valere in primo grado senza apportare elementi di novità.

3.1 Ebbene dette motivazioni si risolvono in formule astratte e stereotipate, valevoli per un numero indefinito di casi, che non consentono di verificare la correttezza del ragionamento logico-giuridico posto a base della decisione, in quanto prive di un seppure minimo richiamo o collegamento con la vicenda specifica sottoposta all’esame della Commissione che richiedeva, di contro, la disamina di questioni di fatto peculiari del caso concreto.

I motivi di appello si fondavano infatti su contestazioni specifiche ai criteri applicati dalla CTU in ordine alla valutabilità o meno ai fini della determinazione della rendita catastale degli impianti fiscalmente ammortizzabili entro cinque anni, degli impianti specifici non utilizzabili da altre aziende, degli impianti civili presenti nei fabbricati, dei criteri di abbattimento per vetustà applicati, dell’omessa inclusione dell’IVA; nessuna di queste deduzioni è stata invece presa in esame dal giudice del gravame.

3.2 Si è, in conclusione, in presenza di una tipica fattispecie di motivazione apparente, ovvero di motivazione che, pur essendo graficamente (e, quindi, materialmente) esistente, risulta tuttavia costruita in modo tale da rendere impossibile ogni controllo sull’esattezza e sulla logicità del ragionamento decisorio e quindi tale da non attingere la soglia del “minimo costituzionale” richiesto dall’art. 111 Cost., comma 6.

4. Per tutto quanto sopra esposto, in accoglimento dei primi due motivi, assorbito il terzo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla CTR della Toscana, in diversa composizione, anche per la liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

La Corte, accoglie il primo e secondo motivo di ricorso, dichiara assorbito il terzo; cassa la sentenza impugnata e rinvia la causa per un nuovo esame, anche per le spese, alla CTR della Toscana, in diversa composizione.

Così deciso in Roma, da remoto, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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