Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8234 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. III, 07/04/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 07/04/2010), n.8234

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

V.N. (OMISSIS), L.M.T.

(OMISSIS), elettivamente domiciliate in ROMA presso la

CANCELLERIA DELLA CORTE DI CASSAZIONE, rappresentate e difese

dall’avvocato ALIANI ANGELA con studio in 70024 GRAVINA DI PUGLIA

(BA), CORSO MAMELI 14 giusta delega in calce al ricorso;

– ricorrenti –

contro

LIGURIA ASSICURAZIONI (OMISSIS) in persona del suo legale

rappresentante pro tempore Dr. P.S., considerata

domiciliata “ex lege” in ROMA, presso la CANCELLERIA DELLA CORTE DI

CASSAZIONE, rappresentata e difesa dall’avvocato GARGANO RAFFAELE

giusta delega in atti;

– controricorrente –

e contro

F.C., C.C., P.A.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 332/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 9/2/2005, depositata il 12/04/2005, R.G.N.

134/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato ANGELA GALIANI;

udito l’Avvocato RAFFAELE GARGANO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con citazione in data 1.3.93, V.N. e L.M. T. convenivano innanzi al Tribunale di Bari F.C. e C.C., rispettivamente conducente e proprietario di un ciclomotore, per sentirli condannare in solido al risarcimento dei danni, per L. 33.259.931, subiti a seguito di un sinistro stradale in data 25.6.87; deducevano che mentre percorrevano a piedi un marciapiede in Gravina di Puglia erano state investite da detto ciclomotore condotto dalla F., all’epoca minorenne e con a bordo il C. proprietario, come detto, di tale veicolo.

Si costituivano entrambi i convenuti, eccependo, in via preliminare la intervenuta prescrizione del diritto ai sensi dell’art. 297 c.c., comma 2, e contestando, nel merito, la propria responsabilità per essere l’incidente avvenuto per fatto e colpa esclusiva di P.A. che, alla guida di un autoarticolato assicurato con la Liguria Assicurazioni s.p.a., aveva invaso la corsia del ciclomotore causando la perdita da parte della conducente di controllo dello stesso; chiedevano pertanto di chiamare in causa il P. e la Liguria Assicurazioni.

Autorizzata detta chiamata, si costituiva in giudizio la Liguria Assicurazioni, anch’essa eccependo l’intervenuta prescrizione, mentre rimaneva contumace il P..

Con sentenza del Tribunale di Bari del 15-25.5.2002, veniva dichiarata la prescrizione ex art. 2947 c.c., comma 2, dell’azione risarcitoria proposta dalle istanti, con decorrenza dalla data dell’evento e sul rilievo di omessa presentazione di querela.

A seguito di appello del 20.12.2002, e successiva riassunzione del 14.1.2003, da parte della L. e della V., costituitisi la Liguria Assicurazione, la F., il C. e contumace il P., la Corte di Appello di Bari, con la sentenza in esame n. 332/2005, rigettava il gravame; riteneva in particolare la Corte, premesso che la decorrenza della prescrizione in questione doveva farsi decorrere dal decreto di concessione di amnistia del 12.4.90, che “tra le produzioni delle appellanti, si rinvengono numerose missive di contestazione dell’incidente. Le prime due sono datate 1- 27 agosto 1987 e sono indirizzate alla F. ed al C., la terza è stata indirizzata all’assicurazione Liguria in data 22 marzo 1990. Per il tempo successivo all’amnistìa risultano due ulteriori contestazioni alla F. ed al C. in data 6 giugno 1991 (raccomandate pervenute, rispettivamente, i giorni 7 e 11 successivi), e, poi, la citazione in giudizio degli stessi, notificata il 1 aprile 1993. Quanto al P. e alla società Liguria Assicurazione, essi sono stati destinati della citazione a seguito di chiamata in causa da parte di F. e C., il 21 ottobre 1993. Risulta, dunque, che l’atto interruttivo della prescrizione è stato notificato al P. ed alla compagnia di assicurazione quando erano già decorsi due anni dalla causa estintiva del reato, mentre sono state tempestive le raccomandate e la citazione a giudizio di C. e F., perchè eseguite ad intervalli inferiori a due anni. Ora, l’art. 1310 c.c., dispone che gli atti interruttivi della prescrizione hanno effetto contro tutti i condebitori solidali e, quindi, contro tutte le persone alle quali sia imputabile il fatto dannoso e, tuttavia, la giurisprudenza ha chiarito che la disposizione non si applica allorchè l’atto interruttivo sia compiuto nei confronti di soggetto che appaia soltanto condebitore solidale senza esserlo, con la conseguenza che ove questi, a seguito di una valutazione ex post, risulti immune da colpa di relazione relativa azione risarcitoria, gli atti interruttivi della prescrizione eseguiti nei suoi confronti, non giovano al danneggiato nei confronti degli altri effettivi responsabili”.

Ricorrono per cassazione la V. e la L., con quattro motivi, illustrati da memoria; resiste con controricorso la Liguria Assicurazione e relativa memoria. Non hanno svolto attività difensiva F.C., C.C. e P.A..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce violazione dell’art. 2947 c.c.; si afferma che “proposta istanza formale di punizione, la stessa, al fine di applicazione del più ampio termine prescrizionale, prevista per il reato di lesioni personali, opera nei confronti di tutti coloro che sono stati attinti alla stessa, sia che sia stata o non sia stata iniziato procedimento penale in danno, ai sensi e per gli effetti di cui all’art. 2947 c.c., comma 3”, anche per quanto statuito della recente pronuncia delle S.U. n. 27337/2008.

Con il secondo motivo si deduce violazione dell’art. 2054 c.c., e degli artt. 90, 102, 103, 104 C.d.S. in ordine alla ritenuta esclusione di responsabilità della conducente F.C. e C.C., contrariamente alle risultanze processuali (rapporto dei vigili del fuoco e dichiarazioni testimoniali).

Con il terzo motivo si deduce violazione dell’art. 1310 c.c., in quanto erroneamente la Corte Territoriale ha escluso la configurabilità della ipotesi di effettività degli atti interruttivi contro tutti i debitori in solido.

Con il quarto motivo si denuncia che la Corte d’Appello, pur dando atto della presentazione della querela, ne ignora la valenza in ordine alla decisione.

Il ricorso merita accoglimento nei termini di cui infra e con riferimento ai profili di censura, di cui i suddetti motivi, aventi ad oggetto la mancanza di efficacia degli atti interruttivi in questione, anche nei confronti del P. e della Liguria Assicurazione.

Argomenta, infatti, la Corte Territoriale, dopo aver premesso che, nella vicenda in esame, la prescrizione ex art. 2947 c.c., comma 2, a seguito di presentazione di querela (contrariamente a quanto ritenuto dai giudici di primo grado), debba farsi decorrere dal provvedimento di amnistia dell’aprile 1990, che le odierne ricorrenti hanno proposto atti interruttivi della stessa, in modo tempestivo (nell’agosto 1987), esclusivamente nei confronti della F. e del C., mentre “l’atto interruttivo della prescrizione è stato notificato al P. e alla compagnia di assicurazione quando erano già decorsi due anni dalla causa istintiva del reato”, con la conseguenza che, se è vero che l’art. 1310 c.c., dispone che gli atti interruttivi della prescrizione hanno effetti contro tutti i condebitori solidali (e quindi contro tutte le persone alle quali sia imputabile il fatto dannoso), è altrettanto vero che, sempre secondo i Giudici di Secondo Grado, tale norma non si applica allorchè l’atto interruttivo sia compiuto nei confronti di soggetto “che appaia soltanto condebitore solidale senza esserlo (per cui, ove questi, come nel caso di specie, con riferimento alla F. e al C., in base ad una valutazione ex post risulti immune da colpa, gli atti interruttivi della prescrizione non giovano al danneggiato nei confronti degli altri effettivi responsabili)”.

Tale assunto non è condivisibile: l’affermazione della Corte di merito, pur fondata su un precedente giurisprudenziale di questa Corte (Cass. n. 6337/88), non valuta una circostanza processuale decisiva nella presente controversia.

Deve, infatti, rilevarsi che, allorchè le odierne ricorrenti proposero azione nei confronti della F. e del C., per ottenere il risarcimento dei danni subiti, “vennero a conoscenza” dell’eventuale responsabilità del P., quale conducente dell’autoarticolato, assicurato con la Liguria Assicurazione, solo a seguito della relativa chiamata in causa, a titolo di manleva da parte di detti originari convenuti, del P. e della Liguria Assicurazione. E’ dunque, di tutta evidenza che è a far data da detta chiamata in causa, avvenuta il 21.10.93, che deve farsi decorrere il termine prescrizionale in questione ai sensi del citato art. 2947 c.c., comma 3, per quanto statuito dalla (richiamata in memoria delle ricorrenti) sentenza delle S.U. n. 27337/2008, secondo cui, qualora l’illecito civile sia considerato dalla legge come reato, ma il giudizio penale non sia stato promosso, anche per difetto di querela, all’azione risarcitoria si applica l’eventuale più lunga prescrizione prevista per il reato (art. 2947 c.c., comma 3, prima parte) perchè il giudice, in sede civile, accerti incidenter tantum, e con gli strumenti probatori ed i criteri propri del fatto-reato in tutti i suoi elementi costitutivi, procedimento civile, la sussistenza di una fattispecie che integri gli estremi di un soggettivi ed oggettivi.

Detto termine decorre dalla data del fatto, da intendersi riferito al momento in cui il soggetto danneggiato abbia avuto, o avrebbe dovuto avere, usando l’ordinaria diligenza e tenendo conto della diffusione delle conoscenze scientifiche, sufficiente conoscenza della rapportabilità causale del danno lamentato.

Ne deriva ancora che, in virtù del principio generale dell’art. 2935 c.c., secondo cui la prescrizione comincia a decorrere dal giorno in cui il diritto può essere fatto valere, che non può certo ritenersi prescritta l’azione risarcitoria nei confronti del P. (e della Liguria Assicurazione), ritenuto dalla Corte di merito, sulla base di valutazioni di circostanze probatorie non più esaminabili nella presente sede, esclusivo responsabile nella determinazione del sinistro in questione: occorre anche rimarcare in proposito che la chiamata in causa è addirittura successiva a detti atti interruttivi.

La cassazione dell’impugnata decisione comporta l’enunciazione del seguente principio di diritto: l’affermazione in base alla quale, gli atti interruttivi della prescrizione, ai sensi dell’art. 1310 c.c., hanno effetto contro tutti i condebitori solidali, tranne nel caso di condebitori risultanti ex post immuni da colpa, non riguarda l’ipotesi in cui l’atto introduttivo del giudizio risulta originariamente proposto solo nei confronti di alcuni di detti condebitori e la parte istante accerti, solo a seguito di chiamata in causa da parte dei convenuti, la presenza di altri condebitori solidali, per cui il termine prescrizionale nei confronti di quest’ultimi, ai sensi dell’art. 2947 c.c., comma 3, (ove ne sussistano i presupposti), decorre non dal fatto (o da un’eventuale amnistia in caso di fatto-reato) ma dalla data di detta chiamata in causa (anche per quanto disposto dall’art. 2935 c.c.).

P.Q.M.

La Corte accoglie il ricorso nei termini di cui in motivazione; cassa l’impugnata decisione e rinvia, anche per le spese della presente fase, alla Corte d’Appello di Bari in diversa composizione.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

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