Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8233 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. I, 28/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 28/04/2020), n.8233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 6505-2019 r.g. proposto da:

J.M., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso,

giusta procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato

Antonino Ciafardini, presso il cui studio è elettivamente

domiciliato in Pescara, Piazza S. Andrea n. 13;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata in

data 13.9.2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udita, per il ricorrente, l’Avv. Antonino Ciafardini, che ha chiesto

accogliersi il proprio ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da J.M., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di L’Aquila, con la quale erano state respinte le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della reclamata protezione sussidiaria ed umanitaria.

La corte del merito ha ricordato che il richiedente asilo aveva raccontato di essere fuggito dal Gambia in seguito a contrasti con il datore di lavoro e all’accusa di aver incendiato i campi ove lavorava; ha evidenziato che il ricorrente non aveva diritto allo status di rifugiato, in assenza dell’allegazione di atti di persecuzione ai suoi danni e che il ricorrente non rischiava neanche la carcerazione in caso di rientro in patrio, posto che non era stato provato che fosse stato proprio l’odierno ricorrente a cagionare l’incendio; ha osservato che, comunque, il fatto di reato denunciato non integrava un illecito a sfondo politico, per il quale era ipotizzabile una persecuzione statale e che, pertanto, non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b; ha, infine, osservato che non ricorrevano neanche i presupposti per la residuale ipotesi di protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, non essendo il Gambia attraversato da conflitti armati ed anzi essendo oramai avviato su un sicuro percorso di democratizzazione interna; ha ritenuto, inoltre, infondata anche la domanda di protezione umanitaria, in assenza di una condizione di vulnerabilità soggettiva del richiedente ed avendo quest’ultimo allegato, a supporto della domanda, solo la giovane età ed un generico riferimento alla privazione delle libertà individuali nel paese di provenienza.

2. La sentenza, pubblicata il 13.9.2018, è stata impugnata da J.M. con ricorso per cassazione, affidato a quattro motivi. L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente lamenta vizio di motivazione apparente in relazione al profilo del rischio di carcerazione e di rappresaglie familiari e dunque nullità della sentenza per violazione dell’art. 132 c.p.c., n. 4.

2. Con il secondo mezzo si denuncia e violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per mancata applicazione del principio dell’onere della prova attenuato e per la mancata valutazione della credibilità del richiedente, ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5.

3. Il terzo motivo articola vizio di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, in relazione al mancato riconoscimento della protezione sussidiaria per la situazione di violenza indiscriminata presente nel paese di provenienza.

4. Con il quarto motivo il ricorrente deduce vizio di violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, per il mancato riconoscimento della protezione umanitaria.

5. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

5.1 Possono essere esaminati congiuntamente i primi due motivi di censura, che sono fondati.

5.1.1 Sotto un primo profilo, la censura è fondata perchè, come denunciato dal ricorrente, la motivazione deve ritenersi integralmente omessa in riferimento all’allegato pericolo di carcerazione e alla conseguente necessità di un approfondimento istruttorio in relazione alle condizioni di carcerazioni in Gambia, al fine di verificare funditus la possibilità di riconoscere la richiesta protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. b.

5.1.2 Sotto altro profilo, giova ricordare che, in tema di protezione internazionale, nella forma della protezione sussidiaria, del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3 e art. 14, lett. a) e b), il conseguente diritto non può essere escluso dalla circostanza che agenti del danno grave per il cittadino straniero siano soggetti privati qualora nel paese d’origine non vi sia un’autorità statale in grado di fornirgli adeguata ed effettiva tutela, con conseguente dovere del giudice di effettuare una verifica officiosa sull’attuale situazione di quel Paese e, quindi, sull’eventuale inutilità di una richiesta di protezione alle autorità locali (cfr. Sez. 6, sentenza n. 15192 del 20/07/2015; nello stesso senso, anche: Sez. 6, Ordinanza n. 25873 del 18/11/2013; Sez. 6, Ordinanza n. 16356 del 03/07/2017; Sez. 6, Ordinanza n. 23604 del 09/10/2017).

Nel caso di specie, la parte ricorrente ha allegato una situazione di persecuzione familiare, senza che la corte di merito si sia fatto carico di verificare la possibilità di richiedere da parte del ricorrente adeguata protezione nell’ambito dell’ordinamento giuridico interno.

5.2 Il terzo motivo è invece inammissibile in quanto volto a richiedere a questa Corte di legittimità una rivisitazione del contenuto della decisione in ordine alla situazione di pericolosità interna del Gambia, profilo che esula dall’ambito di cognizione del giudice di legittimità e sul quale la corte territoriale ha reso una motivazione adeguata ed esente da criticità argomentative, evidenziando che il Gambia è paese non attraversato da conflitti armati generalizzati ed anzi avviato su un solido percorso di democratizzazione interna.

5.3 Il quarto motivo è invece inammissibile in ragione dell’evidente genericità di formulazione delle relative doglianze, posto che, a fronte di una motivazione che ha escluso l’allegazione da parte dell’appellante di particolari condizioni di vulnerabilità soggettiva, l’odierno ricorrente non ha indicato quali fossero tali condizioni nè ha smentito tale affermazione giudiziale, specificando in quale atto difensivo avesse allegato la ricorrenza dei presupposti applicativi necessari per il riconoscimento dell’invocata protezione umanitaria.

Si impone pertanto la cassazione della sentenza impugnata in relazione ai primi due motivi di censura, con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila che deciderà anche sulle spese del presente giudizio di legittimità.

P.Q.M.

Accoglie i primi due motivi di ricorso; dichiara inammissibili i restanti; cassa la sentenza impugnata con rinvio alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

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