Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8233 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 20/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. DE MASI Oronzo – Presidente –

Dott. LO SARDO Giuseppe – Consigliere –

Dott. MONDINI Antonio – Consigliere –

Dott. DELL’ORFANO Antonella – Consigliere –

Dott. D’ORIANO Milena – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 8158/2015 R.G. proposto da:

Orsa S.p.A., in persona del legale rapp.te p.t., elett.te dom.to in

Roma alla P.zza del Fante n. 2, presso lo studio dell’avv. Giovanni

Palmeri da cui è rapp.to e difeso, unitamente all’avv. Angelo Cuva,

come da procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

Comune di Palermo, in persona del Sindaco p.t.;

– intimato –

avverso la sentenza n. 2746/3/14 della Commissione Tributaria della

Sicilia, depositata il 25/9/2014, non notificata;

letto il parere del sostituto procuratore generale Dott. Roberto

Mucci;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

20 novembre 2020 dalla Dott.ssa Milena d’Oriano.

 

Fatto

RITENUTO

che:

1. con sentenza n. 2746/3/14, depositata il 25 settembre 2014, non notificata, la Commissione Tributaria della Sicilia accoglieva l’appello proposto dal Comune di Palermo, con rigetto di quello incidentale proposto dalla società contribuente, avverso la sentenza n. 284/9/11 della Commissione Tributaria di Palermo, con compensazione delle spese di lite;

2. il giudizio aveva ad oggetto l’impugnazione di una cartella di pagamento relativa all’omesso pagamento della TARSU per le annualità dal 2005 al 2009, in riferimento ad un immobile adibito ad albergo, di cui la contribuente aveva chiesto l’annullamento contestando la legittimità della delibera, con cui erano stati disposti aumenti di tariffa, per incompetenza della Giunta municipale ad adottarla e per l’annullamento da parte del TAR della precedente Delib. n. 165 del 2006, nonchè l’applicazione di tariffe maggiorate per le attività alberghiere;

3. la CTP aveva parzialmente accolto il ricorso, ritenendo inapplicabili gli aumenti di tariffa disposti sin dal 2006, mentre aveva rigettato il motivo attinente alle tariffe differenziate per gli alberghi; la CTR, ritenuta la validità delle delibere con cui il Comune aveva proceduto alla determinazione delle nuove tariffe, aveva dichiarato legittima l’iscrizione a ruolo per tutte le annualità;

4. avverso la sentenza di appello, la società Orsa S.p.A. proponeva ricorso per cassazione, notificato il 26 marzo 2015, affidato a cinque motivi; il Comune intimato non si costituiva in giudizio;

5. con memoria depositata il 29-10-20 la ricorrente chiedeva la declaratoria di estinzione del giudizio richiamando la nota, notificata al Comune di Palermo il 29 settembre 2017, con cui aveva depositato la documentazione attestante la presentazione per ogni annualità della domanda di definizione agevolata prevista dal D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv. con modif. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, ed il pagamento della prima rata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. la definizione delle controversie pendenti ai sensi del D.L. n. 50 del 2017, art. 11, conv., con modif., dalla L. 21 giugno 2017, n. 96, prevede la presentazione di una apposita istanza da parte del contribuente ed il pagamento integrale degli importi di cui all’atto impugnato che hanno formato oggetto di contestazione e degli interessi per ritardata iscrizione a ruolo, di cui al D.P.R. 29 settembre 1973, n. 602, art. 20, calcolati fino al sessantesimo giorno successivo alla notifica dell’atto. Non sono dovuti, invece, le sanzioni collegate al tributo e gli interessi di mora stabiliti dallo stesso D.P.R. n. 602 del 1973, art. 30, comma 1, mentre se la controversia riguarda interessi di mora o sanzioni non collegate ai tributi, la definizione si effettua con il versamento del quaranta per cento degli importi in contestazione;

2. l’istanza presentata dalla contribuente risulta corredata della documentazione attestante la presentazione della richiesta di definizione ed il pagamento della prima rata;

3. ai sensi del D.L. n. 50 cit., art. 11, commi 8 e 9, in caso di deposito da parte del contribuente entro il 10 ottobre 2017 di una copia della domanda di definizione e del versamento degli importi dovuti o della prima rata, il processo resta sospeso fino al 31 dicembre 2018 e si estingue in mancanza di istanza di trattazione presentata entro la stessa data dalla parte che ne ha interesse;

4. questa Corte ha già affermato che: “In tema di definizione agevolata del D.L. n. 50 del 2017, ex art. 11, comma 10, conv., con modif., in L. n. 96 del 2017), poichè la sospensione del giudizio tributario opera su istanza di parte al solo fine di riscontrare l’effettiva definizione della lite, il pagamento dei dovuto da parte del contribuente equivale all’integrazione di tale condizione e consente al giudice di dichiarare d’ufficio la cessazione della materia del contendere, con conseguente estinzione del processo, prevista altresì in mancanza di istanza di trattazione entro il 31 dicembre 2018 dalla parte che via abbia interesse” (Vedi Cass. n. 12017 del 2020);

5. tanto premesso, va dichiarata l’estinzione del giudizio per essere cessata la materia del contendere, a seguito dell’avvenuta definizione della controversia ai sensi della suindicata procedura.

5.1 Alla declaratoria di estinzione del giudizio per sopravvenuta cessazione della materia del contendere, segue che le spese dell’intero giudizio estinto restano a carico della parte che le ha anticipate, come espressamente disposto dal D.L. 24 aprile 2017, n. 50, art. 11, comma 10, conv. dalla L. 21 giugno 2017, n. 96.

5.2 Non sussistono i presupposti per l’applicazione del “doppio contributo” come già statuito da questa Corte (vedi Cass. n. 25485 del 2018; in caso di rinuncia Cass. n. 14782 e n. 31732 del 2018).

PQM

La Corte:

dichiara estinto il giudizio;

spese a carico della parte che le ha anticipate.

Così deciso in Roma, da remoto, il 20 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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