Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8233 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. III, 07/04/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 07/04/2010), n.8233

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

D.G. (OMISSIS) titolare dell’omonima ditta

individuale D’ESTE PENNE e PIPE DI D.G.,

elettivamente domiciliato in ROMA, VIALE LIBIA 174, presso lo studio

dell’avvocato CESARI GIANMARCO, che lo rappresenta e difende

unitamente all’avvocato RIPONTI DANILO giusta delega a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

MONTBLANC ITALIA SRL (OMISSIS) in persona del suo Amministratore

Delegato e legale rappresentante pro- tempore Dr.ssa F.

B., elettivamente domiciliata in ROMA, VIALE CASTRO PRETORIO

122, presso lo studio dell’avvocato RUSSO ANDREA, che la rappresenta

e difende unitamente all’avvocato ARNO’ GAETANO giusta delega a

margine del controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3234/2004 della CORTE D’APPELLO di MILANO, 3^

SEZIONE CIVILE, emessa il 5/10/2004, depositata il 17/12/2004, R.G.N.

197/2003;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato GIANMARCO CESARI;

udito l’Avvocato ANDREA RUSSO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per l’accoglimento.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione notificato il 2-7-99, D.G., quale titolare della ditta individuale D’Este Penne & Pipe di D.G., conveniva davanti al Tribunale di Milano, la Montblanc Italia s.r.l. per sentire accertare la compensazione parziale tra il proprio debito per quasi L. 160 milioni per corrispettivi dovuti alla società convenuta a titolo di forniture di articoli di cancelleria, effettuate tra il luglio 1997 e il maggio 1998, ed il debito di L. 112.800.000, come fatturato, della Montblanc nei suoi confronti, per rimborso delle spese sostenute per l’arredamento del cd. “shop in shop” nel suo negozio per le vendita dei prodotti Montblanc, nonchè per ottenere la condanna della convenuta al risarcimento dei danni, quantificati in L. 50.000.000, per asserita violazione degli obblighi contrattuali relativi alla fornitura di prodotti Montblanc in esclusiva, a particolari condizioni economiche circa forniture di prodotti in anteprima ed a pubblicità privilegiate allo scopo di canalizzare verso gli “shop in shop” vendite e distribuzione. La convenuta Montblanc, costituitasi, si opponeva alle domande dell’attrice ed, a sua volta, proponeva domanda riconvenzionale di condanna del D. al pagamento in suo favore del saldo del corrispettivo delle predette forniture, pari a L. 112.800.000, nonchè al risarcimento dei danni ex art. 96 c.p.c..

Con sentenza 3-4/6-5- 2002 n. 5380, il Tribunale di Milano rigettava le domande attoree ed, in accoglimento della domanda riconvenzionale svolta da Montblanc, condannava il D. al pagamento in favore della convenuta del richiesto saldo del corrispettivo delle forniture pari ad Euro 58.256,34, oltre interessi legali.

A seguito dell’appello del D., costituitasi la Montblanc, la Corte d’Appello di Milano, con la sentenza in esame n. 3234/2004, rigettava il gravame, confermando quanto statuito in primo grado.

Affermava, in particolare, la Corte territoriale che “il rigetto della domanda di compensazione proposta dal D. va, pertanto, confermato per l’assorbente motivo che l’appellante, in base alla corretta interpretazione ed applicazione della convenzione tra le parti, non ha diritto al preteso rimborso delle spese sostenute per arredare il punto vendita che devono rimanere ad esclusivo carico dello stesso in quanto proprietario degli arredi”.

Ricorre per cassazione il D. con un unico motivo, illustrato da memoria; resiste con controricorso la Montblanc.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con l’unico motivo di ricorso il D. deduce violazione degli artt. 329, 333, 343, 346 e 112 c.p.c.. Si afferma in particolare che “la Corte erroneamente ha ritenuto di non riformare la sentenza impugnata, ritenendo di accogliere la tesi difensiva proposta dalla Montablanc, in ordine al thema disputandum già coperto dal giudicato in quanto mai gravato di appello incidentale. Come evidenziato, nella narrativa dei fatti e dello svolgimento del processo di secondo grado, la Montblanc srl nel costituirsi nel grado di appello non aveva proposta alcun appello incidentale. Infatti con la comparsa della costituzione del 15.4.2003 dimessa la prima udienza innanzi alla Corte di Appello di Milano, Montblanc si è limitata a richiamare le sue eccezioni sollevate nel corso del procedimento di primo grado sena proporre appello incidentale”; si aggiunge che “l’appello spiegato dal ricorrente aveva per oggetto solo il quantum del suo credito, con conseguente formazione della cosa giudicata in relazione all’an dello stesso”.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione all’unico detto motivo.

Deve innanzi tutto rilevarsi che non meritevole di accoglimento è l’assunto del ricorrente in ordine alla formazione di un giudicato riguardo alla tesi difensiva della Montblanc in primo grado, per non avere quest’ultima proposto appello incidentale: va osservato in proposito che la Montblanc non era stata dichiarata soccombente in primo grado, avendo il Tribunale rigettato la domanda del D. e accolto invece quella della stessa Montblanc (sul presupposto della non adeguata prova circa l’accordo a suo tempo intervenuto tra le parti per l’allestimento del cosiddetto “shop and shop”); ne deriva che la Montblanc, non risultando assolutamente soccombente a seguito della pronuncia di primo grado, non avesse alcun interesse alla proposizione di una impugnazione incidentale (che se proposta sarebbe stata inammissibile).

Inoltre, con riferimento alla dedotta formazione di un giudicato nella parte relativa alla proprietà della Montblanc dell’arredo in questione, con conseguente, diritto del D. al rimborso delle spese sostenuto per l’allestimento del negozio ed ulteriore affermazione che la decisione sull’an è autonoma ed indipendente dalla decisione sul quantum, è evidente che tale argomentazione del ricorrente non ha pregio alcuno: la valutazione della liquidità di un credito non può prescindere dall’esistenza del credito stesso ed, ancora, l’accertamento della proprietà di detto mobilio non risulta certo coperto da giudicato, non configurando tale punto un capo autonomo dalla sentenza ma un argomento discrezionalmente valutabile da parte dei giudici di secondo grado.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

PQM

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese della presente fase che liquida in complessivi Euro 4.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

 

 

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA