Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8232 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. I, 28/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 28/04/2020), n.8232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso n. 4527/2019 r.g. proposto da:

K.I., (cod. fisc. (OMISSIS)), rappresentato e difeso, giusta

procura speciale apposta in calce al ricorso, dall’Avvocato Paolo

Alessandrini, presso il cui studio è elettivamente domiciliato in

Ascoli Piceno, Via Rua del Papavero n. 6.

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’INTERNO, (cod. fisc. (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore il Ministro.

– intimato –

avverso la sentenza della Corte di appello di L’Aquila, depositata in

data 23.6.2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/1/2020 dal Consigliere Dott. Roberto Amatore;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio, che ha chiesto il rigetto del ricorso;

udito, per il ricorrente, l’Avv. Paolo Alessandrini, che ha chiesto

accogliersi il proprio ricorso.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Con la sentenza impugnata la Corte di Appello di L’Aquila ha rigettato l’appello proposto da K.I., cittadino del Gambia, avverso l’ordinanza emessa dal Tribunale di L’Aquila, con la quale erano state respinte le domande volte al riconoscimento dello status di rifugiato e della reclamata protezione sussidiaria ed umanitaria.

La corte del merito ha in primo luogo ricordato la vicenda personale del richiedente, per come raccontata da quest’ultimo in sede di audizione; il ricorrente ha infatti narrato di essere stato costretto a fuggire dal suo paese di origine, temendo di essere accusato di incendio colposo, in seguito alle fiamme prodotte dalla combustione di sterpaglie, fiamme che si erano diffuse enormemente nelle fattorie vicine, a causa del vento.

La corte territoriale ha inoltre osservato che non ricorrevano i presupposti per il riconoscimento dello status di rifugiato, in quanto il ricorrente non era stato oggetto di atti di persecuzione e perchè il reato di incendio colposo è perseguito, in realtà, come delitto anche in Italia; ha, inoltre, osservato che l’ulteriore reato relativo al trasferimento dal paese di provenienza, senza autorizzazione governativa, non poteva riguardare il ricorrente, essendo applicabile la fattispecie criminosa solo ai funzionari e ai membri di delegazioni, che approfittano di tale loro condizione per recarsi all’estero; ha dunque evidenziato che non poteva riconoscersi la tutela di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. a e b, essendo peraltro in miglioramento le condizioni carcerarie dei detenuti in Gambia; ha infine osservato che non ricorreva neanche l’ipotesi di protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, essendo sul punto generiche le allegazioni del ricorrente sulle condizioni interne del Gambia, paese che, comunque, non è attraversato da conflitti generalizzati e diffusi; ha inoltre ritenuto non fondata la domanda di protezione umanitaria, avendo evidenziato l’inconferenza probatoria della documentazione versata in atti dall’appellante, come tale attestante lo svolgimento di lavoro dipendente in Italia.

2. La sentenza, pubblicata il 23.6.2018, è stata impugnata da K.I. con ricorso per cassazione, affidato a tre motivi.

L’amministrazione intimata non ha svolto difese.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Con il primo motivo il ricorrente – lamentando, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 4 Direttiva Comunitaria 2004/83/CE del 29.4.2004, D.Lgs. n. 251 del 2007, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 3, art. 8 e art. 27, comma 1 bis, ed art. 8 della predetta direttiva – si duole del diniego della richiesta protezione internazionale, con particolare riferimento alla violazione dell’obbligo di cooperazione istruttoria incombente sui giudici del merito. Si lamenta, inoltre, la mancata audizione del richiedente.

2. Con il secondo mezzo si articola, sempre ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, vizio di violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3, 5, 7 e 14 e del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 27, in relazione al rischio di carcerazione del ricorrente e alla mancata corretta valutazione del sistema carcerario gambiano.

3. Il terzo motivo denuncia, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, violazione e falsa applicazione dell’art. 4 della direttiva 2011/95/UE, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, nonchè dell’art. 10 direttiva 2013/32/UE, D.Lgs. n. 25 del 2008, artt. 8 e 27, in relazione al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32 e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19, comma 1, art. 2 Cost. e dell’art. 3CEDU. Il ricorrente lamenta, più in particolare, l’omessa valutazione del profilo dell’integrazione del richiedente nella società italiana, al fine di scrutinare la fondatezza della domanda di protezione umanitaria.

4. Il ricorso è fondato nei limiti qui di seguito precisati.

4.1 Il primo motivo è tuttavia infondato.

4.1.1 Per quanto concerne la doglianza relativa alla mancata audizione del ricorrente, giova ricordare che, secondo la giurisprudenza espressa da questa Corte, nel procedimento, in grado d’appello, relativo ad una domanda di protezione internazionale, non è ravvisabile una violazione processuale sanzionabile a pena di nullità nell’omessa audizione personale del richiedente, atteso che il rinvio, contenuto nel D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35, comma 13, al precedente comma 10, che prevede l’obbligo di sentire le parti, non si configura come un incombente automatico e doveroso, ma come un diritto della parte di richiedere l’interrogatorio personale, cui si collega il potere officioso del giudice d’appello di valutarne la specifica rilevanza (cfr. Sez. 6, Ordinanza n. 3003 del 07/02/2018, cfr. anche: Sez. 6, Ordinanza n. 24544 del 21/11/2011).

Sul punto, va in primo luogo evidenziato come, anche a voler superare il profilo di inammissibilità legato alla evidente novità della questione, sollevata solo in questo giudizio di cassazione, la doglianza non sia comunque fondata, posto che la difesa del ricorrente non specifica in quale modo l’audizione del ricorrente avrebbe potuto arricchire il quadro probatorio già ritenuto sufficientemente istruito da parte della corte territoriale.

2. Il secondo motivo è invece inammissibile, in quanto rivolto – in relazione alla forma di tutela di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b – a sollecitare la Corte di legittimità ad una rivalutazione contenutistica delle fonti informative per accreditare un diverso giudizio di merito in relazione alle condizioni carcerarie del Gambia, profilo quest’ultimo in relazione al quale la corte abruzzese ha invece espresso una motivazione adeguata ed esente da criticità argomentative.

3. Il terzo motivo è invece fondato.

3.1 Manca, nella motivazione impugnata, la valutazione comparativa tra la odierna situazione del ricorrente e la possibile compressione del nucleo dei suoi diritti fondamentali, in caso di rimpatrio in Gambia, da condurre in ossequio ai principi che si andranno ad esporre.

Sul punto, non è inutile ricordare che, secondo la giurisprudenza di questa Corte (Cass. 4455/2018, per come confermata anche da Cass., ss.uu., sent. 29459/2019), in materia di protezione umanitaria, il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza (così, Cass. 1104/2020).

Ciò posto, occorre rimettere al giudice del rinvio la valutazione della predetta comparazione (invece assente nella motivazione impugnata) tra la odierna condizione del richiedente asilo e quella in cui egli verserebbe in caso di suo rimpatrio in Gambia, e ciò con particolare riferimento a quei profili di particolare vulnerabilità resi evidenti dalla vicenda personale del ricorrente.

Osserva il collegio, in proposito, che, sulla premessa in fatto della ritenuta veridicità del racconto del richiedente protezione, è compito del giudice di merito procedere ad una accurata ed approfondita valutazione della situazione di vulnerabilità sopra descritta.

Il giudizio comparativo tra la condizione personale del richiedente protezione e le conseguenze di un suo eventuale rimpatrio – giudizio alla luce del quale, secondo l’insegnamento di questa Corte (Cass. 4455/2018), andranno valutati funditus, operandone poi un bilanciamento di tipo ipotetico, l’attuale condizione dell’istante nel paese di accoglienza ed il suo futuro ricollocamento in quello di provenienza – non può prescindere dall’analisi e dal significato del sintagma “condizione di vulnerabilità” vulnerabilità che, alla luce dell’insegnamento delle sezioni unite, rappresenta soltanto una delle ipotesi per le quali può riconoscersi la protezione umanitaria (così, sempre Cass. 1104/2020, cit. supra).

Le sezioni unite, invero, con la sentenza poc’anzi citata, hanno definitivamente chiarito, quanto ai presupposti necessari per ottenere la protezione umanitaria (in consonanza con la citata pronuncia 4455/2018 di questa Corte, ed in difformità da quanto ritenuto nella ordinanza di rimessione 11749/2019):

1. che non si può trascurare la necessità di collegare la norma che la prevede ai diritti fondamentali che l’alimentano;

2. che gli interessi protetti non possono restare “ingabbiati” in regole rigide e parametri severi, che ne limitino le possibilità di adeguamento, mobile ed elastico, ai valori costituzionali e sovranazionali, sicchè l’apertura e la residualità della tutela non consentono tipizzazioni (ex multis, Cass. 15 maggio 2019, nn. 13079 e 13096);

3. che le relative basi normative non sono, allora, “affatto fragili” (come affermato, invece, nell’ordinanza di rimessione), ma “a compasso largo”: l’orizzontalità dei diritti umani fondamentali, con il sostegno dell’art. 8 della Cedu, promuove l’evoluzione della norma, elastica, sulla protezione umanitaria a clausola generale di sistema, capace di favorire i diritti umani e di radicarne l’attuazione;

4. che andava, pertanto, condiviso l’orientamento di questa Corte (inaugurato da Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455, e seguito, tra le altre, da Cass. 19 aprile 2019, n. 11110 e da Cass. n. 12082/19, cit.) che assegna rilievo centrale alla valutazione comparativa, ex art. 8 CEDU, tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel Paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale;

5. che, con riferimento all’ipotesi che precede, non poteva, peraltro, essere riconosciuto al cittadino straniero il diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari considerando, isolatamente e astrattamente, il suo livello di integrazione in Italia, “nè il diritto può essere affermato in considerazione del contesto di generale e non specifica compromissione dei diritti umani accertato in relazione al paese di provenienza (Cass. 28 giugno 2018, n. 17072). Si prenderebbe altrimenti in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo Paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, di per sè inidonea al riconoscimento della protezione umanitaria (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304)”.

Il collegio esprime convinta adesione (al di là del vincolo ex lege che lo impone) a tale insegnamento.

Chiariti i principi posti a presidio dell’istituto della protezione umanitaria, caratterizzata dalla morfologica esigenza di procedere a valutazioni soggettive ed individuali, condotte caso per caso (onde impedire che il giudice di merito si risolva a declinare valutazioni di tipo “seriale”, improntate ai più disparati quanto opinabili criteri altrettanto seriali), va nuovamente riaffermato il principio secondo il quale, in subiecta materia, oggetto del giudizio è pur sempre la persona, i suoi diritti fondamentali, la sua dignità di essere umano (così, sempre Cass. 1104/2020, cit. supra).

Il giudizio di bilanciamento evocato dalle sezioni unite di questa Corte, che ne sottolineano il rilievo centrale, ha, testualmente, ad oggetto la valutazione comparativa tra il grado d’integrazione effettiva nel nostro paese e la situazione soggettiva e oggettiva del richiedente nel paese di origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare, si ripete, la privazione della titolarità dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile e costitutivo della dignità personale.

Nel caso di specie, il giudice di merito mostra di non dubitare della credibilità del racconto del richiedente, avendo tuttavia omesso di valutare il grado di integrazione nel contesto sociale italiano di quest’ultimo e non avendo pertanto svolto quel giudizio comparativo sopra ricordato.

Si impone pertanto l’annullamento del provvedimento impugnato con rinvio alla Corte di appello competente che si atterrà ai principi di diritto sopra riaffermati e che deciderà anche in ordine alle spese del giudizio di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il terzo motivo di ricorso; rigetta i restanti motivi; cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Corte di appello di L’Aquila, in diversa composizione, anche per le spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

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