Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8232 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 13/11/2020, dep. 24/03/2021), n.8232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. FUOCHI TINARELLI Giuseppe – Presidente –

Dott. CATALLOZZI Paolo – rel. Consigliere –

Dott. TRISCARI Giancarlo – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. ARMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12563/2014 R.G. proposto da:

SMS Operations s.p.a., in persona del legale rappresentante pro

tempore, rappresentata e difesa dall’avv. Maurizio Leo, con

domicilio eletto presso il suo studio, sito in Roma, piazza SS.

Apostoli, 66;

– ricorrente –

contro

Agenzia delle Entrate, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

la quale è domiciliati in Roma, via dei Portoghesi, 12;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della

Lombardia, n. 1011/2014, depositata il 25 febbraio 2014.

Udita la relazione svolta nella camera di consiglio del 13 novembre

2020 dal Consigliere Paolo Catallozzi.

 

Fatto

RILEVATO

che:

– la SMS Operations s.p.a. propone ricorso per cassazione avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale della Lombardia, depositata il 25 febbraio 2014, di reiezione dell’appello dalla medesima proposta avverso la sentenza di primo grado che aveva respinto il suo ricorso per l’annullamento dell’avviso di accertamento con cui era stata rettificata la dichiarazione resa, ai fini i.v.a., per l’anno 2007 e recuperato la maggiore imposta non versata;

– dall’esame della sentenza impugnata si evince che con tale atto l’Ufficio aveva disconosciuto il diritto della società (all’epoca, Wellcome Immobiliare 1 s.r.l.) alla detrazione dell’I.v.a. relativamente ad un’operazione di acquisto immobiliare, per la quale era stata emessa fattura per Euro 44 min., oltre i.v.a., in quanto ritenuta inesistente;

– il giudice di appello ha dato atto che la Commissione provinciale aveva respinto il ricorso della contribuente in ragione della mancata stipulazione del contratto definitivo e del “carattere artificioso e meramente strumentale” del relativo contratto preliminare, avuto riguardo ai rapporti di stretto collegamento tra le società coinvolte nell’operazione, facenti tutte capo ad una medesima persona fisica, e all’inspiegabile lievitazione del prezzo dell’immobile nei passaggi intervenuti tra tali società, oltre a dichiarare inammissibile il riunito ricorso del sig. L., destinatario della notifica dell’atto impositivo sulla supposta qualità di amministratore delegato della società contribuente, per carenza di interesse;

– ha, quindi, respinto il gravame di quest’ultima in considerazione del ritenuto carattere fittizio dell’operazione, desunto, in particolare, dall’assenza di una giustificazione economica della triangolazione posta in essere dalle società convolte nell’operazione, se non quella di creare il presupposto di un credito i.v.a., del fatto che il corrispettivo era stato versato solo nella minor misura di Euro 17.400.000,00 con denaro fornito dal sig. Squatriti e che rientrava nella disponibilità dello stesso, nella medesima data, a titolo di un inconfigurabile credito per miglioramenti e addizioni eseguiti sull’immobile e dall’emissione, da parte della contribuente, di una fattura, in prossimità della chiusura dell’esercizio sociale, per un’operazione estranea al suo oggetto sociale e rivolta verso l’estero, avente quale unica finalità quella di poter chiedere il rimborso del credito i.v.a. generato dall’operazione in esame;

– il ricorso è affidato a due motivi;

– resiste con controricorso l’Agenzia delle Entrate.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– occorre preliminarmente rilevare che la ricorrente ha dato atto che la sentenza impugnata è stata a lei notificata il 13 marzo 2014, ma ha omesso di depositare in giudizio la relativa copia munita della relata di notifica;

– orbene, giova rammentare che in tale ipotesi il ricorso per cassazione dev’essere dichiarato improcedibile, ai sensi dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 2, a nulla rilevando che il ricorso sia stato notificato nel termine breve decorrente dalla data di notificazione della sentenza, ponendosi la procedibilità come verifica preliminare rispetto alla stessa ammissibilità (cfr., in tema, Cass., sez. un., 2 magio 2017, n. 10648;

vedi anche, successivamente, Cass., 12 febbraio 2020, n. 3466; Cass., ord., 22 luglio 2019, n. 19695);

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo;

– sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

PQM

La Corte dichiara il ricorso improcedibile; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese del giudizio di legittimità, liquidate in Euro 25.000,00, oltre rimborso spese prenotate a debito.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma dello stesso art. 13, comma 1-bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 13 novembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

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