Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8232 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. III, 07/04/2010, (ud. 05/03/2010, dep. 07/04/2010), n.8232

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PREDEN Roberto – Presidente –

Dott. AMATUCCI Alfonso – Consigliere –

Dott. SPAGNA MUSSO Bruno – rel. Consigliere –

Dott. FRASCA Raffaele – Consigliere –

Dott. D’AMICO Paolo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

ALBERGO MODERNO DI ALBERTO SANTONICO E C S.A.S. (OMISSIS) in

persona del suo socio accomandatario sig. S.A.,

S.A. (OMISSIS) in proprio, elettivamente

domiciliati in ROMA, VIA UGO DE CAROLIS 34/B, presso lo studio

dell’avvocato CECCONI MAURIZIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato VULPETTI VALENTINO giusta delega a margine

del ricorso;

– ricorrenti –

contro

CAPITALIA SERVICE J.V. S.R.L. – SOCIETA’ FACENTE PARTE DEL GURPPO

BANCARIO CAPITALIA, quale mandataria di CAPITALIA SPA (OMISSIS) in

persona dei signori B.F. e F.C., elettivamente

domiciliata in ROMA, LUNGOTEVERE ARNALDO DA BRESCIA 9-10, presso lo

studio dell’avvocato FIORETTI ANDREA, che la rappresenta e difende

giusta delega a margine del controricorso;

– controricorrente –

e contro

H3 IMMOBILIARE S.R.L. IN LIQUIDAZIONE;

– intimata –

avverso la sentenza n. 4271/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 2^

SEZIONE CIVILE, emessa il depositata il 06/10/2005, R.G.N. 4425/2004,

R.G.N. 4425/2004;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

05/03/2010 dal Consigliere Dott. BRUNO SPAGNA MUSSO;

udito l’Avvocato MAURIZIO CECCONI;

udito l’Avvocato ANDREA FIORETTI;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

GOLIA Aurelio, che ha concluso per il rigetto.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza depositata in data 29.4.2003, il Tribunale di Frosinone rigettava l’opposizione all’esecuzione proposta dalla Albergo Moderno di Alberto Santonico e C. s.a.s. e dal socio accomandatario S.A. nei confronti della Banca di Roma, dichiarando valido ed efficace il mutuo tra quest’ultima e la società H3 Immobiliare, unitamente alla garanzia ipotecaria (ed al conseguente pignoramento immobiliare) prestata dalla società opponente.

Il Giudice di primo grado riteneva, in particolare, che l’accordo intercorso tra la Banca di Roma e la società H3 Immobiliare s.r.l.

era da qualificarsi come mutuo garantito da immobile di terzo (società Albergo Moderno), e che il richiamo contenuto in detto contratto alla L. n. 175 del 1991 non era di per sè rilevante ai fini della configurazione di tale rapporto come mutuo edilizio, in quanto la mancanza di una modalità specifica di erogazione delle somme e del temine di inizio e di fine lavori faceva intendere che la comune intenzione delle parti non era indirizzata alla conclusione di un mutuo di scopo.

Con atto di appello notificato in data 23.4.2004, l’Albergo Moderno e il S. deducevano, tra l’altro, che il Tribunale aveva errato nel negare la configurazione del contratto di mutuo come “di scopo edilizio”, con conseguente esplicita previsione dell’erogazione delle somme mutuate all’ultimazione dell’opera o a stati di avanzamento;

rilevavano che l’art. 2 del contratto, nel quale è previsto che il mutuo è concesso per la ristrutturazione di un immobile in garanzia, non costituisce enunciazione di un mero motivo, come ritenuto dal Tribunale di Frosinone, ma esprime la causa del medesimo, che consente la qualificazione come mutuo edilizio ai sensi della L. n. 175 del 1991, art. 9.

Costituitasi Capitalia s.p.a. (già Banca di Roma) e contumace la H3 Immobiliare, la Corte d’Appello di Roma, con la sentenza in esame depositata in data 6.10.2005 n. 42/71, rigettava il gravame;

affermava in particolare la Corte territoriale che “anche nel caso estremo in cui volesse ritenere l’accordo pattuito dalla Banca con la società H3 Immobiliare fosse un mutuo di scopo, l’appello dovrebbe essere rigettato in quanto non si potrebbe mai arrivare a dichiarare la nullità del contratto ex art., 1418 c.c., in altri termini solo quando già all’inizio del rapporto, cd. momento genetico, le parti contraenti sono d’accordo circa la non realizzazione dello scopo, può parlarsi di nullità per difetto di causa o perchè stipulato in frode alla legge, mentre, ove la causa non sia stata raggiunta per fatto successivo, si deve parlare di inadempimento. Nel caso in esame mai appellante ha dedotto che fin dal primo momento le parti erano d’accordo circa il perseguimento di una finalità diversa da quella indicata nel contratto ed anzi ciò sembra da escludersi anche perchè è lo stesso appellante ad indicare che l’accordo tra i soci era diretto alla ristrutturazione dell’albergo di proprietà della società terza datrice di ipoteca”.

Ricorrono per cassazione l’Albergo Moderno di S.A. e quest’ultimo in proprio con sei motivi; resiste con controricorso Capitalia Service J.V. s.r.l. (mandataria di capitale s.p.a., già Banca di Roma s.p.a.), che ha, altresì, depositato memoria. Non ha svolto attività difensiva l’intimata H3 Immobiliare s.r.l. in liquidazione.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1325, 1343 e 1345 c.c., nonchè della L. 6 giugno 1991, art. 9, n. 175 (art. 360 c.p.c., n. 3). Vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Con il secondo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1362, 1363, 1366, 1370 c.c., nonchè della L. n. 175 del 1991, art. 9 (art. 360 c.p.c., n. 3)”.

Con il terzo motivo si deduce “violazione e falsa applicazione dell’art. 1325 c.c., nonchè della L. n. 175 del 1991, art. 9 (art. 360 c.p.c., n. 3). Vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Con il quarto motivo si deduce “violazione e falsa applicazione degli artt. 1418, 1343 e 1344 c.c. e della L. n. 175 del 1991, art. 9 (art. 360 c.p.c., n. 3) vizio di omessa, insufficiente e contraddittoria motivazione circa un punto decisivo della controversia (art. 360 c.p.c., n. 5)”.

Con il quinto motivo si deduce “nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., che statuisce il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione alla domanda di qualificazione del negozio come contratto di mutuo di scopo volontario”.

Con il sesto motivo si deduce “nullità della sentenza e del procedimento per violazione dell’art. 112 c.p.c., che statuisce il principio di corrispondenza tra il chiesto ed il pronunciato (art. 360 c.p.c., n. 4), in relazione alla domanda di qualificazione del negozio come contratto di mutuo di scopo sottoposto a condizione”.

Il ricorso non merita accoglimento in relazione a tutte le suesposte doglianze.

Quanto ai primi quattro motivi, da trattarsi congiuntamente in quanto aventi ad oggetto il medesimo thema decidendum della interpretazione della Corte di merito (che ha escluso essere il contratto in questione “di mutuo con scopo edile”) deve rilevarsi che, come già statuito da questa Corte, (tra le altre, Cass. n. 22536/2007) l’interpretazione di un atto negoziale è tipico accertamento in fatto riservato al giudice di merito, incensurabile in sede di legittimità, se non nell’ipotesi di violazione dei canoni legali di ermeneutica contrattuale, di cui agli artt. 1362 e segg. c.c., o di motivazione inadeguata ovverosia non idonea a consentire la ricostruzione dell’iter logico seguito per giungere alla decisione.

Pertanto onde far valere una violazione sotto il primo profilo, occorre non solo fare puntuale riferimento alle regole legali d’interpretazione, mediante specifica indicazione dei canoni asseritamente violati ed ai principi in esse contenuti, ma occorre, altresì, precisare in qual modo e con quali considerazioni il giudice del merito se ne sia discostato; con l’ulteriore conseguenza dell’inammissibilità del motivo di ricorso che si fondi sull’asserita violazione delle norme ermeneutiche o del vizio di motivazione e si risolva, in realtà, nella proposta di una interpretazione diversa.

Nel caso di specie il ricorrente con dette doglianze si limita a censurare l’interpretazione della Corte di merito, “sostituendo” ad essa la propria tesi fondata sulla configurazione del caso in esame di un contratto di scopo.

Privi di pregio sono anche gli ultimi due motivi.

A parte la genericità delle censure espresse nel quinto motivo, in ordine alla dedotta non corrispondenza tra chiesto e pronunciato, occorre rilevare che la domanda dell’Albergo Moderno e del S. era finalizzata all’ottenimento di una dichiarazione di invalidità od inefficacia del contratto di mutuo, del successivo atto di erogazione e della garanzia ipotecaria, con ulteriore insussistenza del diritto della Banca di agire in executivis: in proposito risulta che la Corte di merito, sulla base di un compiuto esame delle risultanze documentali, ha individuato la totalità delle istanze attoree, rigettandole sia quanto alla configurazione di un mutuo edilizio, sia riguardo alla impossibilità, quale conseguenza del primo assunto, di individuare e ritenere applicabile la diversa “disciplina” del mutuo di scopo.

Inammissibile è, infine, l’ultimo motivo perchè prospetta, tra l’altro in modo non autosufficiente, una questione nuova in relazione alla domanda di qualificazione del contratto in questione come condizionato.

Le spese seguono la soccombenza e si liquidano come in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti in solido al pagamento delle spese processuali della presente fase in favore di Capitalia s.p.a. che liquida in complessivi Euro 15.200,00 (di cui Euro 200,00 per esborsi), oltre spese generali ed accessorie come per legge.

Così deciso in Roma, il 5 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

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