Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8231 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. I, 28/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 28/04/2020), n.8231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 6513/2019 proposto da:

M.M., rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Novello, del

Foro di Catania giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato

ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 412/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Caltanissetta confermava l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta da M.M. (alias S.), nato in (OMISSIS), volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. La Corte d’appello riferiva che il richiedente, sostanzialmente analfabeta e nullafacente nel proprio paese, aveva dichiarato innanzi alla Commissione territoriale di avere ricevuto minacce dalla forza politica di opposizione a quella, il partito (OMISSIS), cui apparteneva il padre.

3. Riteneva non riconoscibile lo status di rifugiato nè la protezione sussidiaria in quanto la versione del richiedente era generica e poco circostanziata in ordine agli elementi fondamentali della vicenda, quali il presunto partito politico di appartenenza, il ruolo ricoperto nello stesso dal padre, le specifiche ragioni delle asserite minacce nei suoi confronti. Negava infine che la zona di provenienza, nella quale pur si registrano scontri tra militanti dei diversi partiti, fosse esposta al pericolo di condanna a morte, tortura, minaccia grave individuale alla vita persona derivante da violenza indiscriminata (Rapporto EASO sul Bangladesh del 2017).

4. Infine negava la protezione umanitaria ritenendo non allegata una condizione di particolare vulnerabilità, nè un significativo radicamento nel nostro Paese.

5. Per la cassazione della sentenza M.M. (alias S.) ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Il Ministero dell’interno ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

6. Con il primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il Tribunale (rectius, la Corte d’appello) applicato il principio dell’onere probatorio attenuato così come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri forniti dal D.Lgs. n. 251, artt. 3 e 5.

7. Sostiene che, contrariamente a quanto assunto dal giudice di merito, le dichiarazioni fossero precise e coerenti con la realtà sociopolitica del Bangladesh, dove, sebbene formalmente sia stata instaurata la democrazia, la scena socio-politica è rimasta instabile e i due partiti politici maggioritari, (OMISSIS) e (OMISSIS), si sono alternati al governo sin dal 1991.

8. Il motivo non è fondato.

9. Questa Corte ha chiarito che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018).

10. Il richiedente è dunque tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 15794 del 12/06/2019).

11. Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. ex multis Cass., 21/11/2018, n. 30105, Cass. 12/11/2019, n. 29279).

12. Nel caso, la Corte d’Appello ha compiuto il dovuto esame delle dichiarazioni del richiedente, vagliandole alla luce delle informazioni relative al paese di provenienza, ritenendole non credibili e comunque inidonee ad integrare i presupposti per la protezione richiesta, sicchè la doglianza relativa alla necessità di procedere ad ulteriore cooperazione istruttoria officiosa costituisce una mera contrapposizione alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure adeguatamente censurata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

13. Con il secondo motivo deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c, per non avere la Corte d’Appello riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino derivante da una situazione di violenza indiscriminata.

14. Il motivo è inammissibile.

15. Va premesso che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’ essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi in cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della Direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15 direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018, n. 30105).

16. Nel caso, la Corte di merito ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine della richiedente, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), all’esito di un’articolata valutazione desunta da siti internazionali accreditati (report EASO 2017). La Corte ha altresì rilevato la sussistenza di scontri tra i militanti dei diversi partiti, escludendo comunque che sia raggiunto il richiesto livello di pericolo generalizzato per la pubblica incolumità.

17. Il secondo motivo si sostanzia in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello ed in tal senso risulta inammissibile, considerato che il vizio di motivazione rappresentato dal travisamento di fatti decisivi non è riconducibile al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

18. Come terzo motivo il ricorrente lamenta la violazione dell’art. 112 c.p.c., D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, per non avere la Corte d’Appello valutato la situazione personale del richiedente ai fini del riconoscimento della protezione umanitaria, ed in particolare lo svolgimento di regolare attività lavorativa a tempo indeterminato come autista/corriere con contratto a tutele crescenti a far data dal 1.1.2019.

19. Il motivo non è fondato.

20. Questa Corte ha chiarito (v. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 13.11.2019), che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza.

21. Nel caso, la Corte di merito ha compiuto la valutazione comparativa rispondente alla legge come interpretata dalla richiamata giurisprudenza, nè costituiscono elementi decisivi nel senso di ritenere un’effettiva integrazione in Italia e smentire la valutazione trascritta nello storico di lite la sussistenza di un contratto di lavoro, in assenza di elementi di vulnerabilità e di compressione nel Paese di provenienza dei diritti fondamentali.

22. Conclusivamente, il ricorso dev’essere rigettato.

23. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

24. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

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