Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8231 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 21/10/2020, dep. 24/03/2021), n.8231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SORRENTINO Federico – Presidente –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CATALDI Michele – Consigliere –

Dott. GUIDA Riccardo – Consigliere –

Dott. CENICCOLA Aldo – est. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso n. 8351/2013 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE (CF (OMISSIS)), in persona del Direttore p.t.,

rapp.ta e difesa ex lege dall’Avvocatura Generale dello Stato,

elettivamente domiciliata in Roma alla v. dei Portoghesi n. 12;

– ricorrente –

contro

SCART IMBALLAGGI s.r.l. (p.i. (OMISSIS)), in persona del legale

rapp.te p.t., rapp.ta e difesa per procura a margine del

controricorso dagli avv. Giovanni Gatteschi, Marcello Catacchini e

Antonio Rizzo, elettivamente domiciliati presso lo studio di

quest’ultimo in Roma alla via Toscana n. 10;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 33/1/12 depositata in data 2 febbraio 2012

della Commissione tributaria Regionale della Toscana;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

giorno 21 ottobre 2020 dal relatore Dott. Aldo Ceniccola.

 

Fatto

RILEVATO

che:

Con sentenza n. 33/1/12, depositata il 2 febbraio 2012, la Commissione tributaria regionale della Toscana rigettava l’appello proposto dall’Agenzia delle entrate avverso la sentenza con la quale la Commissione tributaria provinciale di Arezzo aveva accolto il ricorso della società Scart. Imballaggi s.r.l. avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2006.

Osservava la CTR che la questione principale era costituita da un finanziamento di Euro 1.500.000 pervenuto alla Scart Imballaggi dalla propria controllata BP Imballaggi Industriali s.r.l. e che l’Ufficio non aveva spiegato per quali ragioni l’operazione economica in oggetto aveva consentito un risparmio di imposta all’interno del gruppo, posto che la qualificazione della somma come entrata per l’una società (e non come prestito) comportava per converso la qualificazione della stessa come uscita (e non come denaro concesso in prestito) per la controllata. Inoltre il contribuente aveva fornito una spiegazione logica dell’operazione, costituita dalla circostanza che la controllata poteva meglio ottenere un mutuo, disponendo di sufficiente consistenza immobiliare, mentre la controllante risultava già esposta sul piano bancario.

Avverso tale sentenza propone ricorso per cassazione l’Agenzia delle entrate mediante due motivi. Resiste il contribuente mediante controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

1. Con il primo motivo l’Ufficio lamenta l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5) avendo la CTR del tutto travisato il reale oggetto del contendere, costituito non già dall’esistenza o meno di valide ragioni economiche a fondamento del risparmio di imposta conseguito all’interno del gruppo, ma dalla qualificazione dell’operazione come contributo in conto esercizio (come tale rilevante ai fini della determinazione del reddito imponibile), ovvero come finanziamento a titolo oneroso operato dalla controllata in favore della controllante (come sostenuto dal ricorrente).

1.1. Il motivo è fondato.

1.2. Ai sensi del D.P.R. 22 dicembre 1986, n. 917, art. 85, comma 1, lett. g), “sono considerati ricavi (…) i contributi in denaro, o il valore normale di quelli, in natura, spettanti sotto qualsiasi denominazione in base a contratto”.

1.3. In relazione a tale disposto normativo e dunque al fine di determinare la base imponibile, era nel caso in esame rilevante la corretta qualificazione della dazione operata dalla controllata in favore della controllante come contributo o piuttosto (come preteso dal contribuente) come finanziamento a titolo oneroso.

1.4. Al contrario, il percorso motivazionale seguito dalla CTR, pur partendo da un esatto inquadramento della problematica, correttamente esposta nella parte narrativa riguardante lo svolgimento del processo, non offre alcuna risposta concreta sul reale oggetto del contendere, soffermandosi piuttosto sulla circostanza (irrilevante ai fini della risoluzione della controversia) che l’operazione non avrebbe determinato un reale risparmio di imposta all’interno del gruppo, atteso che l’operazione di segno positivo per una delle due società, costituiva parallelamente un’operazione di segno negativo per l’altra.

1.5. Nè può ritenersi che una reale e consapevole qualificazione della dazione sia stata operata dalla CTR nell’inciso che pare escludere l’esistenza di un prestito (“e non come denaro concesso in prestito per la controllata”), innanzitutto perchè la CTR non motiva le ragioni di tale affermazione e poi perchè l’esclusione della qualificazione della dazione in termini di prestito avrebbe dovuto determinare la condivisione delle ragioni dell’Ufficio e non di quelle del contribuente.

2. La condivisione del primo motivo del ricorso determina l’assorbimento del secondo, con il quale l’Ufficio ha lamentato l’insufficiente e contraddittoria motivazione circa un fatto decisivo per il giudizio (art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5), osservando che se le difficoltà economiche della Scart potevano giustificare il ricorso al mutuo, come opinato dalla CTR, a maggior ragione esse potevano giustificare, come sostenuto dall’Ufficio, un contributo in conto di esercizio a destinazione multipla.

3. Le considerazioni che precedono impongono, dunque, l’accoglimento del ricorso, sicchè la sentenza impugnata va cassata, con rinvio alla Commissione tributaria regionale della Toscana che provvederà, in diversa composizione, anche in relazione alle spese della presente fase di legittimità.

P.Q.M.

accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Toscana, in diversa composizione, anche per le spese della presente fase di legittimità.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 21 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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