Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8231 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. lav., 11/04/2011, (ud. 10/11/2010, dep. 11/04/2011), n.8231

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. ROSELLI Federico – Presidente –

Dott. PICONE Pasquale – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – Consigliere –

Dott. AMOROSO Giovanni – rel. Consigliere –

Dott. NAPOLETANO Giuseppe – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 7960-2007 proposto da:

MINISTERO DEL LAVORO E DELLA PREVIDENZA SOCIALE, già MINISTERO DEL

LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI, ili persona del Ministro in carica,

domiciliato in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso L’AVVOCATURA

GENERALE DELLO STATO, che li rappresenta e difende ope legis;

– ricorrente –

contro

D.R., A.E., C.A.,

elettivamente domiciliati in ROMA, VIA VITTORIA COLONNA 32, presso lo

studio dell’avvocato MENCHINI MARIO, che li rappresenta e difende

unitamente all’avvocato CARAPELLE ROBERTO, giusta delega in atti;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 1579/2006 della CORTE D’APPELLO di TORINO,

depositata il 30/11/2006 r.g.n. 1105/05;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/11/2010 dal Consigliere Dott. GIOVANNI AMOROSO;

udito l’Avvocato VARONE STEFANO;

udito l’Avvocato MENGHINI MARIO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

ABBRITTI Pietro, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

1. Con ricorso al Tribunale di Torino A.E., D.R. e C.A. evocavano in giudizio il Ministero del Lavoro e delle Politiche Sociali esponendo di essere alle dipendenze del convenuto, in servizio presso la Direzione Provinciale di Torino, già inquadrati nella 7^ qualifica funzionale del personale dei Ministri, profilo professionale di Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro, e successivamente transitati nella posizione economica C1 del CCNL Comparto Ministeri del 16/2/1999; di avere svolto, quantomeno dal 23/11/1998, le mansioni superiori di Ispettore del Lavoro, corrispondenti all’inquadramento nella posizione economica C2 del citato CCNL; di avere ottenuto l’inquadramento nella posizione economica C2 soltanto dal 9/1/2003 a seguito di riqualificazione professionale; chiedevano pertanto la condanna del Ministero convenuto al pagamento delle differenze retributive tra la posizione C2 e la posizione C1 in relazione alle mansioni superiori svolte nel periodo 23/11/98-9/1/2003, pari ad Euro 8.993,41 per ciascun ricorrente.

Il Ministero si costituiva all’udienza del 11/1/2005 contestando la fondatezza della pretesa dei ricorrenti.

Con sentenza del 27/1-23/3/2005 il Tribunale adito riconosceva il diritto dei ricorrenti a percepire le differenze retributive peri il periodo 26/10/2000-8/1/2003 e conseguentemente condannava il Ministero convenuto al pagamento di Euro 5.031.16 a favore di ciascun ricorrente, oltre interessi e spese del grado.

2. Avverso la predetta sentenza proponeva appello il Ministero deducendo innanzi tutto che l’art. 10 del CCNL aveva previsto, in via transitoria, una vera e propria procedura selettiva di riqualificazione del personale appartenente, come gli appellati, al profilo di Collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro e che l’art. 12 CCNL aveva previsto che il nuovo inquadramento, per coloro che avessero superato le prove selettive, sarebbe spettato a decorrere dalla data della firma del contratto individuale (ciò che per gli appellati era avvenuto il 9/1/2003). Il Ministero chiedeva, in subordine, che la decorrenza del superiore inquadramento venisse riconosciuta agli appellati solo dal 24/7/2001, data di pubblicazione delle nuove dotazioni organiche del Ministero.

La Corte d’Appello con la sentenza 1579 del 30 novembre 2006 respingeva l’appello.

3. Avverso tale sentenza propone ricorso il Ministero con un unico articolato motivo:

Si sono costituiti gli intimati resistendo con controricorso ed eccependo preliminarmente l’inammissibilità del ricorso.

Entrambe le parti hanno depositato memoria.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

1. Con il ricorso, articolato in un unico motivo, il Ministero ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione dell’art. 13, comma 4, ccnl comparto ministeri del 16/2/1999, degli artt. 3, 10 e 12 del contratto collettivo nazionale integrativo del Ministero del lavoro, sottoscritto il 26 ottobre 2000, nonchè del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52. Sostiene che la lettura delle disposizioni contrattuali suddette – ed in particolare di quelle della contrattazione collettiva integrativa – conduce a ritenere che, sino alla stipula del contratto individuale di lavoro, i ricorrenti correttamente fossero stati inquadrati nella qualifica di collaboratori dell’ispettorato ad esaurimento e che nulla spettasse loro, neppure D.Lgs. n. 165 del 2001, ex art. 52 in quanto di fatto non avevano mai svolto sino al 9 gennaio 2003 le mansioni di ispettori del lavoro.

In particolare la regolamentazione dettata dalla contrattazione collettiva integrativa – sostiene il Ministero ricorrente – non ha previsto l’immediata e diretta immissione nella posizione C2 dei “collaboratori dell’ispettorato”, già 7^ qualifica funzionale, ma ne ha stabilito l’inquadramento nella posizione C1 in sede di prima applicazione ed ha poi previsto, con norme transitorie, un percorso agevolato per consentirne l’accesso alla posizione C2, nei limiti dei contingenti di organico disponibili, sul presupposto de possesso del necessario titolo di studio ovvero di un’anzianità minima nelle funzioni della posizione C1.

2. Va preliminarmente accolta l’eccezione di inammissibilità del ricorso sollevata dalle parti intimate.

3. Giova premette innanzi tutto – come quadro normativo di riferimento – che prima della L. n. 312 del 1980 il personale dell’Ispettorato del Lavoro era distinto, in ragione della differenza di funzioni svolte all’interno della struttura ispettiva e del differente titolo di studio rispettivamente richiesto, in funzionari della carriera direttiva (per la cui assunzione era richiesto il diploma di laurea) ed impiegati della carriera di concetto (per la cui assunzione era richiesto il diploma di istituto superiore di secondo grado).

Con il superamento del sistema delle carriere e l’introduzione delle qualifiche funzionali ai sensi della L. n. 312 del 1980, gli inquadramenti di tutto il personale nelle qualifiche funzionali e nei profili individuati all’interno di ciascuna qualifica sono stati effettuati in base alla carriera di provenienza, secondo le indicazioni della stessa legge e della Commissione Paritetica istituita presso il Dipartimento della Funzione Pubblica per rendere operativo l’inquadramento degli impiegati pubblici nel nuovo sistema.

Il personale dell’Ispettorato del lavoro è stato quindi inserito, secondo la carriera di provenienza, nella 8^ o nella 7^ qualifica. In particolare, in base al D.P.R. 29 dicembre. 1984, n. 1219 ed alla Delib. 28 settembre 1988 della Commissione Paritetica, è stato individuato nell’ambito della 8^ qualifica funzionale il profilo del “funzionario dell’Ispettorato del Lavoro”, in cui sono confluiti tutti gli ispettori già appartenenti alla carriera direttiva; mentre è stato individuato nella 7^ qualifica funzionale il profilo di “collaboratore dell’Ispettorato del Lavoro”, in cui è confluito il personale proveniente dalla carriera di concetto.

Il Contratto Collettivo Nazionale del Comparto Ministeri del 16 febbraio 1999 ha superato a sua volta il regime della L. n. 312 del 1980, basato su qualifiche funzionali, ed ha introdotto (cfr. art, 13) un nuovo sistema di classificazione del personale disponendo l’accorpamento delle preesistenti qualifiche funzionali in tre “Aree” (A, B e C), all’interno delle quali ha stabilito individuato diverse posizioni economiche (C1, C2, C3 per l’area C; B1, B2, B3 per l’area B).

In data 25 ottobre 2000 è poi stato sottoscritto il Contratto Collettivo Nazionale Integrativo del Ministero del Lavoro, che ha previsto una specifica regolamentazione per l’inquadramento dei “collaboratori dell’ispettorato”, già 7^ qualifica funzionale espletanti funzioni diverse da quelle degli “ispettori del lavoro” nell’ambito della struttura dell’Ispettorato del lavoro deputata all’attività di vigilanza.

4. In riferimento a questo quadro normativo, i quesiti del Ministero ricorrente sono stati i seguenti: se riguardo ai “collaboratori dell’Ispettorato del lavoro” – già 7^ qualifica funzionale – il CCNL del Comparto Ministeri del 16.2.1999 ed il CCNL del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sottoscritto in data 26.10.2000, non ne hanno disposto l’immediata e diretta immissione nella posizione C2, ma ne hanno stabilito l’inquadramento nella posizione economica C1 in sede di prima applicazione ed hanno poi previsto, con norme transitorie, un percorso agevolato per consentirne l’accesso alla posizione C2, nei limiti dei contingenti di organico disponibili, sul presupposto del possesso del necessario titolo di studio ovvero di un’anzianità minima nelle funzioni della posizione economica C1, attraverso la verifica di titoli, ovvero, in caso di inadeguatezza di questi, in forza di superamento di apposito corso di formazione; se, di conseguenza, ai sensi dell’art. 12 del CCNI del Ministero del Lavoro e della Previdenza Sociale, sottoscritto in data 26.10.2000, ai “collaboratori dell’Ispettorato del lavoro” – già 7^ qualifica funzionale – che avevano ottenuto l’inquadramento nella posizione economica C2 solo a seguito del favorevole esito della procedura di riqualificazione professionale spettasse il trattamento giuridico ed economico della posizione economica superiore solo a decorrere dalla data della firma del nuovo contratto individuale di lavoro; se lo svolgimento di mansioni, pienamente rispondenti a quelle che la contrattazione collettiva aveva specificamente incluso nell’area e nel profilo di appartenenza del dipendente, ne escludesse la qualificabilità come esercizio di fatto di mansioni superiori che potesse giustificare la richiesta di trattamento retributivo superiore ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 52, comma 4.

5. Ciò premesso, deve considerarsi che nei quesiti che chiudono il ricorso ex art. 366 bis c.p.c.. l’Avvocatura dello Stato fa riferimento alla contrattazione collettiva integrativa, che è quella che contiene la regolamentazione più specifica in proposito, senza però nè depositare il contratto collettivo, nè trascriverne le disposizioni su cui si fonda.

E’ vero che questa Corte (Cass., Sez. Un., 4 novembre 2009 n. 23329) ha ritenuto che non soggiace alla prescrizione dell’art. 369 c.p.c., comma 2, n. 4 il contratto collettivo di diritto pubblico, che quindi non necessariamente deve essere depositato, atteso che l’esigenza di certezza e di conoscenza da parte del giudice è già assolta, in maniera autonoma, mediante la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale, ai sensi del D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8, si che la successiva previsione, introdotta dal D.Lgs. n. 40 del 2006, deve essere riferita ai contratti collettivi di diritto comune. Ma successivamente la giurisprudenza di questa Corte (cfr. Cass. civ., sez. lav., 19 marzo 2010, n. 6748) ha chiarito che, nelle controversie in materia di pubblico impiego privatizzato, è inammissibile la denuncia, con ricorso per cassazione, ai sensi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, come modificato dal D.Lgs. 2 febbraio 2006, n. 40, della violazione o falsa applicazione del contratto collettivo integrativo, posto che detta disposizione si riferisce ai soli contratti collettivi nazionali di lavoro, mentre i contratti integrativi, attivati dalle amministrazioni sulle singole materie e nei limiti stabiliti dai contratti collettivi nazionali, tra i soggetti e con le procedure negoziali che questi ultimi prevedono, se pure parametrati al territorio nazionale in ragione dell’amministrazione interessata, hanno una dimensione di carattere decentrato rispetto al comparto, e per essi non è previsto, a differenza dei contratti collettivi nazionali, il particolare regime di pubblicità di cui al D.Lgs. n. 165 del 2001, art. 47, comma 8; ne consegue che l’interpretazione di tali contratti è censurabile, in sede di legittimità, soltanto per violazione dei criteri legali di ermeneutica contrattuale ovvero per vizi di motivazione (conf. Cass. civ., sez. lav., 2 marzo 2009, n. 5025); con l’ulteriore conseguenza – può ora aggiungersi – che operano gli ordinari criteri di autosufficienza del ricorso, il quale risulta inammissibile ove il ricorrente non riporti il contenuto della normativa contrattuale collettiva integrativa della cui asserita illogica o contraddittoria interpreta zio ne si dolga.

6. Il ricorso va quindi dichiarato inammissibile.

Alla soccombenza consegue la condanna del ricorrente al pagamento delle spese processuali di questo giudizio di cassazione nella misura liquidata in dispositivo.

P.Q.M.

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna il Ministero ricorrente al pagamento delle spese di questo giudizio di cassazione liquidate in Euro 23,00 oltre Euro 2.500,00 (duemilacinquecento) per onorario d’avvocato ed oltre IVA, CPA e spese generali.

Così deciso in Roma, il 10 novembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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