Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8230 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. I, 28/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 28/04/2020), n.8230

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5976/2019 proposto da:

A.N.A., elettivamente domiciliato in Roma, presso la

Cancelleria della Corte di Cassazione, rappresentato e difeso

dall’avv. Michele Cipriani come da procura speciale a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno;

– intimato –

avverso la sentenza n. 417/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 04/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio;

udito l’Avvocato Cipriani.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Caltanissetta confermava l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta da A.N.A., nato a (OMISSIS) volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex artt. 7 e segg.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. La Corte territoriale riferiva che l’interessato aveva dichiarato alla Commissione di avere subito in Pakistan pesanti minacce di morte per avere denunciato alla polizia i propri estorsori che, trattenuti in carcere per poco tempo, erano tornati in libertà e avevano danneggiato l’esercizio commerciale, cagionando la morte del fratello dell’esponente. Riteneva che nei fatti narrati non ricorressero i presupposti per la concessione dello status di rifugiato, unica domanda proposta, in difetto di alcuna ragione di persecuzione per motivi di razza, religione, nazionalità, appartenenza ad un determinato gruppo sociale od opinione politica.

3. Inoltre, non sussistevano con riferimento al luogo di vita dell’appellante (la città di Karachi) i presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria in quanto le fonti internazionali che riguardano la regione di Sindh, ove si trova Karachi (rapporto EASO dell’agosto 2017) riferiva di un significativo miglioramento dell’ordine e della sicurezza pubblica con una diminuzione di circa il 50% degli attacchi terroristici. Per quanto riguarda infine la protezione umanitaria, argomentava che seppure si profilava un certo radicamento dell’interessato nel territorio nazionale, avendo egli aperto un’attività commerciale in proprio in data 8/11/2007 a Prato, tuttavia la complessiva inattendibilità del racconto fatto alla Commissione territoriale non dava adeguata contezza di uno sradicamento parimenti significativo del territorio di origine tale da configurare una specifica condizione di vulnerabilità nel caso di rientro dopo un segmento di esperienza lavorativa italiana.

4. Per la cassazione della sentenza A.N.A. ha proposto ricorso, affidato a due motivi, cui il Ministero dell’Interno non ha opposto attività difensiva.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Come primo motivo il ricorrente deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, comma 1, lett. f) e g) e art. 8, D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14 comma 1, lett. a) b) e c) e art. 17, nonchè omesso e/o insufficiente esame di fatti decisivi per il giudizio che sono stati oggetto di discussione tra le parti, relativamente al diniego e o al mancato accertamento dei presupposti per la concessione della protezione sussidiaria. Lamenta che la Corte territoriale abbia valutato solo la situazione di Karachi, peraltro male interpretando le fonti internazionali che non confermano una significativa diminuzione degli attacchi terroristici, senza esaminare la situazione del Punjab ove si trova (OMISSIS), città nella quale egli è nato, dove si trova la famiglia di origine e dove ha vissuto per molto tempo dalla nascita, in relazione al quale i siti internazionali denunciano gravi pericoli per l’incolumità dei civili.

6. Il motivo è fondato nel senso che si va ad illustrare.

7. Per quanto concerne la protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione generalizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base di un accertamento che dev’ essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass., 26/04/2019, n. 11312).

8. Nel caso, la Corte di merito ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine della richiedente, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), con riferimento alla regione del Sindh, ove si trova Karachi, all’esito di un’ articolata valutazione desunta da siti internazionali accreditati (report EASO dell’agosto 2017). Nella formulata critica a tali argomentazioni il motivo si sostanzia in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello ed in tal senso risulta inammissibile, considerato che il vizio di motivazione rappresentato dal travisamento di fatti decisivi non è riconducibile al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

9. Occorre però aggiungere che secondo la giurisprudenza di questa Corte, nel dare attuazione alla Direttiva 2004/83/Ce con il D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 25, il legislatore si è avvalso della facoltà, prevista dall’art. 8, di non escludere la protezione dello straniero, che ne abbia fatto domanda, per il solo fatto della ragionevole possibilità di trasferimento in altra parte del paese di origine, nella quale non abbia fondato motivo di essere perseguitato o non corra rischi effettivi di subire gravi danni, sicchè non può essere rigettata la domanda di protezione per il solo fatto della ravvisata possibilità di trasferimento (Cass. 16/02/2012, n. 2294; Cass. 9/4/2014 n. 8399; Cass. 27/10/2015 n. 21903). La settorialità della situazione di rischio di danno grave nella regione o area di provenienza interna dello Stato di origine del richiedente asilo non preclude dunque l’accesso alla protezione per la sola possibilità di trasferirsi in altra area o regione del Paese, priva di rischi analoghi (Cass. 10/7/2019 n. 18540).

10. Al fine di valutare la sussistenza delle ragioni ostative al rimpatrio, occorre dunque avere riguardo alla zona dove il richiedente potrebbe effettivamente ritornare, per avere ivi la propria origine e/o i propri riferimenti familiari e sociali. Qualora il richiedente abbia vissuto nel Paese di provenienza in più regioni, occorre effettuare un giudizio comparativo, onde privilegiare l’indagine in relazione al territorio di maggiore radicamento al momento dell’eventuale rimpatrio.

11. Nel caso, la Corte ha svolto la propria indagine solo con riferimento al luogo ove A.N.A. si era trasferito per motivi di lavoro, senza argomentare le ragioni per le quali abbia ritenuto un suo maggiore radicamento in quella città rispetto alla città di (OMISSIS) ove egli è nato, ha vissuto e dove riferisce si trovi la sua famiglia.

12. Come secondo motivo deduce la violazione e falsa applicazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 32, commi 3 e 5, D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, nonchè omesso e/o insufficiente esame di fatti decisivi per il giudizio e lamenta che la Corte territoriale nel negare la protezione umanitaria non abbia valutato la situazione di radicamento nel territorio italiano ponendola a raffronto con la situazione precaria di vita in Pakistan a seguito delle riferite minacce di morte subite dagli estorsori membri del MQM denunciati alla polizia.

13. Il motivo resta assorbito, in quanto la domanda avente ad oggetto la protezione umanitaria dev’essere trattata solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass. n. 11261 del 24/4/2019).

14. Segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al primo motivo, assorbito il secondo, ed il rinvio alla Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione, che dovrà procedere a nuovo esame in coerenza con i principi esposti e dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

15. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il primo motivo di ricorso nei sensi di cui in motivazione, assorbito il secondo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’Appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

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