Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 823 del 14/01/2011

Cassazione civile sez. I, 14/01/2011, (ud. 15/12/2010, dep. 14/01/2011), n.823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PROTO Vincenzo – Presidente –

Dott. CECCHERINI Aldo – Consigliere –

Dott. PICCININNI Carlo – rel. Consigliere –

Dott. BERNABAI Renato – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

Oro 1990 s.r.l. in persona del legale rappresentante, elettivamente

domiciliata in Roma, via Ovidio 20, presso l’avv. Delfini Francesca,

rappresentata e difesa dall’avv. Niccolai Giancarlo giusta delega in

atti;

– ricorrente –

contro

Fallimento PROAR Produzioni Orafe Aretine s.r.l. in persona del

curatore;

– intimato –

avverso la sentenza della Corte d’appello di Firenze n. 882 del

31.5.2004;

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

15.12.2010 dal Relatore Cons. Dott. Carlo Piccininni;

Udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

Pratis Pierfelice, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con atto di citazione del 24.3.1993 la GM Due s.r. proponeva opposizione avverso il decreto con il quale il Presidente del Tribunale di Arezzo le aveva ingiunto il pagamento di L. 304.033.100, oltre interessi, in favore della Oro 90 s.r.l. a titolo di compenso per prestazioni di consulenza non onorate, spiegando inoltre in via riconvenzionale domanda per ottenere il pagamento di L. 801.681.917 a titolo di risarcimento del danno, in relazione a pretese diverse inadempienze dell’intimante rispetto alla medesima convenzione posta a base del decreto opposto.

Nel corso del giudizio si costituiva l’opposta, che oltre a contestare la fondatezza dell’opposizione chiedeva a sua volta la condanna dell’intimata al pagamento di L. 657.227.350, per pretese inadempienze; veniva sospesa l’esecutività del decreto ingiuntivo, in ragione dell’avvenuto deposito di fideiussione bancaria per L. 250.000.000 da parte della intimata GM Due; la società intimata, che aveva mutato denominazione in quella di PRORAR Produzioni Orafe Aretine s.r.l., veniva dichiarata fallita.

Previa interruzione e conseguente riassunzione del processo per detta causa, il tribunale respingeva l’opposizione e, in accoglimento della domanda riconvenzionale dell’opposta, condannava il fallimento al pagamento della sopra indicata somma richiesta in riconvenzionale dalla Oro 90, disponendo inoltre lo svincolo in favore di quest’ultima della somma di L. 250.000.000 di cui alla polizza fideiussoria. La Corte di Appello di Firenze, adita dal fallimento e disattesa l’eccezione di incompetenza territoriale da questo proposta, riformava la decisione di primo grado dichiarando improcedibile l’azione della Oro 90, e ciò in sintonia con il consolidato principio per cui tale deve essere l’esito della domanda, nel caso di dichiarazione di fallimento del debitore nel corso del giudizio di opposizione.

In particolare sarebbe stato irrilevante in senso contrario il manifestato intento dell’appellata di precostituirsi un titolo giudiziale da far valere nei confronti del debitore tornato “in bonis”, atteso che il giudizio sarebbe stato riassunto nei confronti della curatela e che nei confronti di questa era stata espressamente disposta la condanna al pagamento. La caducazione, poi, dell’intera decisione avrebbe compreso anche la parte relativa allo svincolo della somma per la quale era stata prestata fideiussione.

Contro la detta decisione la Oro 90 ha proposto ricorso per cassazione affidato a tre motivi, cui non ha resistito l’intimato.

La controversia veniva quindi decisa all’esito dell’udienza pubblica del 15.12.2010.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con i motivi di impugnazione la Oro s.r.l. ha rispettivamente denunciato: 1) violazione di legge, per aver la Corte omesso di considerare che, pur a fronte di fallimento del debitore, sono comunque ammissibili altri accertamenti e giudizi pur in ossequio agli artt. 24 e 52 l.f. quando, come nella specie, vi sia interesse alla precostituzione di un titolo nei confronti del fallito e non si intenda azionarlo verso la massa;

2) violazione di legge, con riferimento alla mancata rilevazione dell’eccezione di incompetenza territoriale sollevata da esso ricorrente sia con la comparsa di costituzione in appello che in sede di comparsa conclusionale di replica;

3) nullità della sentenza per violazione dell’art. 112 c.p.c., in quanto dall’errore denunciato sub 1) sarebbe derivata la mancata analisi del merito delle ragioni fatte valere da esso ricorrente. Il ricorso è infondato.

Prendendo dapprima in esame il primo motivo, si osserva che è astrattamente corretta l’affermazione della ricorrente secondo la quale sarebbe legittima la richiesta di accertamento di una posizione debitoria del fallito in un giudizio ordinario (vale a dire indipendentemente da quanto disposto dall’art. 52, comma 2, l.f.) per la precostituzione di un titolo da far valere in un momento successivo alla chiusura del fallimento.

La doglianza è tuttavia nel concreto priva di pregio poichè la Corte di Appello ha viceversa ritenuto che la ricorrente avesse in realtà formulato domanda di condanna del fallimento, come d’altro canto desumibile (secondo il giudicante) dalla intervenuta riassunzione del giudizio nei confronti del curatore ferma restando l’originaria domanda formulata nei confronti della società “in bonis”, e dalla successiva conseguente condanna del fallimento all’esito del giudizio di primo grado.

Le stesse conclusioni dell’odierno ricorrente, quali riportate nell’epigrafe della sentenza impugnata (“Piaccia confermare integralmente la sentenza del Tribunale di Arezzo… confermare il decreto ingiuntivo… condannare la GM2 a versare alla Oro 1990 la somma di L. 304.033.100 .. la somma di L. 600.000.000”, p. 3), confermano d’altra parte che la domanda formulata era di condanna, sicchè ne risulta, da una parte, l’improcedibilità dell’azione poichè posta in essere al di fuori della disciplina dettata dal citato art. 52 l.f. e, dall’altra, l’assoluta irrilevanza delle intenzioni (peraltro semplicemente riferite), delle modalità e dei tempi di utilizzazione del titolo ove acquisito.

L’improcedibilità della domanda determina poi, come correttamente rilevato dalla Corte di Appello, la caducazione della parte della decisione relativa allo svincolo della fideiussione, la cui attivazione presuppone evidentemente l’accertamento del credito per il cui soddisfacimento la garanzia era stata prevista sicchè, in mancanza, la relativa domanda di riscossione non avrebbe potuto trovare accoglimento.

Quanto agli altri due motivi, gli stessi risultano inammissibili, e ciò in quanto: a) per il secondo, per il fatto che la decisione della Corte territoriale (fra l’altro corretta ed emessa a seguito di eccezione di parte di cui era stata rilevata la tardività), è in linea con quanto sostenuto dal ricorrente (e cioè che il giudice adito era effettivamente competente) ed è ininfluente la circostanza concernente l’asserito mancato esame delle diverse argomentazioni prospettate; b) per il terzo, poichè la Corte di appello non ha adottato alcuna decisione di merito, ritenendo la relativa questione assorbita dalla pronuncia di improcedibilità, e ciò comporta che non è neppure astrattamente configurabile una censura sotto il profilo dedotto.

Nulla va infine disposto in ordine alle spese processuali, poichè l’intimato non ha svolto attività difensiva.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso.

Così deciso in Roma, il 15 dicembre 2010.

Depositato in Cancelleria il 14 gennaio 2011

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