Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 823 del 13/01/2017

Cassazione civile, sez. VI, 13/01/2017, (ud. 07/12/2016, dep.13/01/2017),  n. 823

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – rel. Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Roberto Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso proposto da:

TRIANGLE PRODUCTION SRL, c.f. (OMISSIS), in persona del legale

rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA

DI VILLA SEVERINI 54, presso lo studio dell’avvocato GIUSEPPE

TINELLI, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del

ricorso;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, CE (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– resistente –

avverso la sentenza n. 2327/4/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE di ROMA, emessa il 24/02/2015 e depositata il 20/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

07/12/2016 dal Consigliere Relatore Dott. MAURO MOCCI;

udito l’Avvocato Antonio Tocci (delega Avvocato Giuseppe Tinelli),

per la ricorrente che insiste per l’accoglimento del ricorso.

Fatto

FATTO E DIRITTO

La Corte, costituito il contraddittorio camerale sulla relazione prevista dall’art. 380 bis c.p.c. delibera di procedere con motivazione sintetica ed osserva quanto segue.

La s.r.l. Triangle Production propone ricorso per cassazione nei confronti della sentenza della Commissione tributaria regionale del Lazio, che aveva respinto il suo appello contro la decisione della Commissione tributaria provinciale di Roma. Quest’ultima, a sua volta, aveva rigettato il ricorso della società avverso l’avviso di accertamento per l’anno 2002, relativo all’indebita compensazione di un credito IRAP, effettuato l’anno successivo.

Nella decisione impugnata, la CTR ha affermato che i motivi di gravame dovevano ritenersi generici, avendo l’appellante omesso di indicare le specifiche doglianze ed essendosi piuttosto limitata a contestare l’atto di recupero del credito invece che le motivazioni della sentenza di primo grado.

Il ricorso è affidato ad un unico motivo, col quale si denunzia la nullità della sentenza impugnata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 4.

Assume la ricorrente di aver impugnato la sentenza di primo grado, formulando un motivo di gravame sufficientemente specifico ed atto ad incrinare la ratio decidendi della decisione appellata, giacchè aveva inteso espressamente criticare la pronunzia della ctp, che non aveva considerato l’inoperatività del D.L. n. 185 del 2008, art. 27 comma 16 norma introdotta quando già erano spirati i termini per il controllo amministrativo.

L’intimata si e costituita senza depositare controricorso.

Il motivo è fondato.

In tema di contenzioso tributario, la riproposizione, a supporto dell’appello proposto dal contribuente, delle ragioni di impugnazione del provvedimento impositivo in contrapposizione alle argomentazioni adottate dal giudice di primo grado assolve l’onere di impugnazione specifica imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, atteso il carattere devolutivo pieno, nel processo tributario, dell’appello, mezzo quest’ultimo non limitato al controllo di vizi specifici, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Sez. 6 – 5, n. 1200 del 22/01/2016).

Nella specie, la stessa CTR da atto che la società ha mosso “le proprie doglianze esclusivamente contro l’atto di recupero del credito e non contro le motivazioni della sentenza di primo grado”. In tal modo, deve ritenersi assolto l’onere di specificità dei motivi di impugnazione imposto dal D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53, ben potendo il dissenso della parte soccombente investire la decisione impugnata nella sua interezza (Sez. 6-5, n. 14908 del 01/07/2014; Sez. 5, n. 16163 del 03/08/2016).

Il giudice del rinvio dovrà attenersi ai principi di cui sopra.

Deve dunque procedersi alla cassazione della sentenza con rinvio alla CTR del Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del giudizio del presente grado.

PQM

Accoglie il ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla CtR Lazio, in diversa composizione, anche per le spese del grado di cassazione.

Così deciso in Roma,il 7 dicembre 2016.

Depositato in Cancelleria il 13 gennaio 2017

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