Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8229 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – Consigliere –

Dott. CONTI Giovanni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 29354-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

AZIENDA AGRICOLA R. FRATELLI C. E A. SS (C.F. e P.I.

(OMISSIS)), in persona del legale rappresentante pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA CRESCENZIO 91, presso lo

studio dell’avvocato C. LUCISANO, che la rappresenta e difende

unitamente all’avvocato MARIA SONIA VULCANO;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 550/22/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE del PIEMONTE, depositata il 20/05/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

RILEVATO

che:

a) nella controversia concernente l’impugnazione da parte dell’Azienda agricola R. Fratelli C. e A. s.s. di cartella di pagamento portante Iva ed Irap aper l’anno di imposta 2007, l’Agenzia delle Entrate ricorre, su unico motivo, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, con cui la C.T.R., rigettandone l’appello, aveva confermato integralmente la decisione di primo grado di accoglimento del ricorso. In particolare, il Giudice di appello, accertata (anche per la mancata contestazione da parte dell’Agenzia) l’esistenza del credito IVA, ribadiva che l’omessa dichiarazione del credito Iva nella dichiarazione annuale non ne impediva la detrazione nell’anno successivo;

b) la Società resiste con controricorso;

c) a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

CONSIDERATO

che:

a)con l’unico motivo – rubricato: violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 633 del 1972, artt. 30, 54, 54 bis e 55 – la ricorrente censura la C.T.R. per avere ritenuto, pur riconoscendo l’omissione della dichiarazione per il periodo di imposta 2007, detraibile il credito maturato nell’anno successivo;

b) sulla materia oggetto del contendere, sono intervenute, di recente, le Sezioni Unite di questa Corte le quali hanno statuito, in materia, che la neutralità dell’imposizione armonizzata sul valore aggiunto comporta che, pur in mancanza di dichiarazione annuale, l’eccedenza d’imposta – risultante da dichiarazioni periodiche e regolari versamenti per un anno e dedotta entro il termine previsto per la presentazione della dichiarazione relativa al secondo anno successivo a quello in cui il diritto e sorto – sia riconosciuta dal giudice tributario se siano stati rispettati dal contribuente tutti i requisiti sostanziali per la detrazione; pertanto, in tal caso, il diritto di detrazione non può essere negato nel giudizio di impugnazione della cartella emessa dal fisco a seguito di controllo formale automatizzato, laddove, pur non avendo il contribuente presentato la dichiarazione annuale per il periodo di maturazione, sia dimostrato in concreto – ovvero non controverso – che si tratti di acquisti fatti da un soggetto passivo d’imposta, assoggettati ad IVA e finalizzati ad operazioni imponibili (Cass. Sez. U. n. 17757/16);

c) pertanto, in applicazione di detti principi e rimasto esente da censure l’accertamento in fatto compiuto dalla C.T.R. in ordine all’effettività del credito, il ricorso va rigettato.

d) la novità della soluzione del contrasto giurisprudenziale in materia induce a compensare integralmente tra le parti le spese processuali;

e) risulta soccombente una parte ammessa alla prenotazione a debito dei contributo unificato per essere amministrazione pubblica difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato per cui non si applica il D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1-quater.

PQM

Rigetta il ricorso.

Compensa integralmente tra le parti le spese del giudizio.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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