Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8229 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. I, 28/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 28/04/2020), n.8229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5193/2019 proposto da:

A.M., rappresentato e difeso dall’avv. Diego Giuseppe

Perricone con studio in Caltanissetta, via T. Tamburini n. 2, giusta

procura speciale rilasciata su figlio separato allegato al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero dell’Interno, elettivamente domiciliato in Roma Via Dei

Portoghesi 12, presso l’Avvocatura Generale Dello Stato, che lo

rappresenta e difende ex lege;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 470/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 24/07/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Caltanissetta confermava l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta da A.M., nato a (OMISSIS), volta ad ottenere in via principale, il riconoscimento dello status di rifugiato politico, D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, ex art. 7 e segg.; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. La Corte argomentava che il racconto reso dal richiedente dinanzi alla Commissione territoriale era caratterizzato da estrema genericità, con conseguente scarsa credibilità, essendo connotato da inverosimiglianza, oltre a non essere corroborato da oggettivi elementi di riscontro, avendo egli riferito di essere figlio di un Imam e di essere molto vicino alle dinamiche esistenti tra gli sciiti e i sunniti, pur senza nulla saper riferire a proposito dei gruppi di sciiti che avrebbero ucciso suo fratello e ferito suo padre, oltre a non aver fornito una spiegazione plausibile in ordine alla mancata presentazione della domanda per il riconoscimento della protezione in Ungheria e Grecia nonostante avesse vissuto in tali paesi per diversi anni prima di giungere in Italia.

3. Negava che il Pakistan risultasse interessato da una situazione di violenza indiscriminata e negava altresì la protezione umanitaria in ragione della mancanza di attendibilità del racconto e dell’assenza di specifiche situazioni soggettive di vulnerabilità.

4. Per la cassazione della sentenza A.M. ha

proposto ricorso, affidato a tre motivi, cui il Ministero dell’Interno ha resistito con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Come primo motivo il richiedente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. b). Lamenta il diniego della protezione sussidiaria argomentando che la Corte non avrebbe valutato le dichiarazioni secondo i criteri previsti dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, valorizzando la documentazione prodotta (copia della denuncia presentata in (OMISSIS) per l’uccisione del fratello, la cui traduzione non era stata contestata in sede di audizione, nonchè copia del certificato di morte del fratello) e tenendo conto della situazione del Paese di provenienza, dove negli ultimi anni gli scontri tra sciiti e sunniti hanno provocato centinaia di vittime.

6. Il motivo non è fondato.

7. Questa Corte ha chiarito che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018).

8. Il richiedente è dunque tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivooltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 15794 del 12/06/2019).

9. Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. ex multis Cass., 21/11/2018, n. 30105, Cass. 12/11/2019, n. 29279).

10. Nel caso, la Corte territoriale ha compiuto il dovuto vaglio delle dichiarazioni del richiedente, ritenendole non credibili e comunque inidonee ad integrare i presupposti per la protezione richiesta, sicchè la doglianza relativa alla necessità di procedere ad ulteriore cooperazione istruttoria officiosa costituisce una mera contrapposizione alla valutazione che il giudice di merito ha compiuto nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure adeguatamente censurata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5. La documentazione che il ricorrente valorizza peraltro non attiene al nucleo fondamentale del racconto, che è stato giudicato inattendibile per la mancanza di dettagli in ordine alla vicenda personale.

11. Come secondo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c). Lamenta che la Corte d’appello non abbia indicato nè citato alcuna fonte consultata da cui potrebbe escludersi il rischio di violenza generalizzata, che al contrario è configurabile in Pakistan.

12. Il motivo è fondato.

13. In merito alla protezione di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), è dovere del giudice verificare, avvalendosi dei poteri officiosi di indagine e di informazione di cui al D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, comma 3, se la situazione di esposizione a pericolo per l’incolumità fisica indicata dal ricorrente, astrattamente riconducibile ad una situazione generalizzata di rischio, sia effettivamente sussistente nel Paese nel quale dovrebbe essere disposto il rimpatrio, sulla base ad un accertamento che deve essere aggiornato al momento della decisione (Cass., 28/06/2018, n. 17075; Cass., 12/11/2018, n. 28990). Al fine di ritenere adempiuto tale onere, inoltre, il giudice è tenuto ad indicare specificatamente le fonti in base alle quali abbia svolto l’accertamento richiesto (Cass. 26/04/2019, n. 11312).

14. Nel caso, pur a fronte di uno specifico motivo di appello inerente la situazione del Pakistan con il quale il richiedente richiamava reports stilati da organismi internazionali (come riferisce la sentenza gravata a pg. 4), la Corte territoriale si è limitata ad affermare che il Paese, “contrariamente a quanto sostenuto dall’appellante, non è attualmente interessato da situazioni di violenza indiscriminata in situazione di conflitto interno o internazionale”, senza dare atto di avere svolto un’indagine adeguata in proposito, nè specificare quali siano state le fonti del suo convincimento.

15. Il giudice di merito è dunque venuto meno a quanto a lui imposto dalla normativa di riferimento, come sopra richiamata e intesa.

16. Come terzo motivo il ricorrente deduce la violazione del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6 e sostiene che sussisterebbe una condizione oggettiva di vulnerabilità riconducibile all’instabilità

del paese di origine, considerato anche che il richiedente ormai si trova in Italia dal 2015 e ciò determinerebbe una profonda compromissione dei diritti qui conquistati e non tutelati in Pakistan, quali l’aspettativa ad una vita dignitosa.

17. Il motivo resta assorbito, in quanto la domanda avente ad oggetto la protezione umanitaria dev’essere trattata solo ove vengano rigettate nel merito le domande rivolte verso gli strumenti tipici di protezione internazionale (Cass. n. 11261 del 24/4/2019).

18. Segue la cassazione della sentenza impugnata in relazione al secondo motivo, rigettato il primo e assorbito il terzo, ed il rinvio alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione che dovrà procedere a nuovo esame in coerenza con i principi esposti e dovrà provvedere anche alla liquidazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

19. Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte del ricorrente vittorioso, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, previsto dal D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17.

P.Q.M.

La Corte accoglie il secondo motivo di ricorso, rigettato il primo e assorbito il terzo motivo; cassa la sentenza impugnata in relazione al motivo accolto e rinvia, anche per le spese, alla Corte d’appello di Caltanissetta in diversa composizione.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

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