Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8229 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 24/03/2021), n.8229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA F – rel. est. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 3739/2016 R.G. proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– ricorrente –

contro

CLOSE UP s.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), in persona del legale

rappresentante pro tempore;

– intimata –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per il

Lazio n. 3808/35/2015, pronunciata il 10 giugno 2015 e depositata il

2 luglio 2015;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2020

dal Consigliere Fabio Antezza.

Lette le conclusioni scritte del P.M., in persona del Sostituto

Procuratore Generale De Mattieis Stanislao, che ha concluso per la

rinnovazione della notificazione del ricorso ovvero per

l’accoglimento dei motivi di ricorso.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. L’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) ricorre, con 3 motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dalla stessa proposto avverso la sentenza n. 10440/25/2014 emessa dalla CTP di Roma cha, a sua volta, aveva accolto l’impugnazione di avviso di accertamento IVA, IRES, IRAP, relativo all’esercizio 2005, emesso per il recupero a tassazione di costi indeducibili ed IVA indetraibile con riferimento a fatturazioni per operazioni inesistenti.

2. Per quanto ancora rileva ne presente giudizio, la CTR rigettò l’appello ritenendo non “raggiunta la prova della frode fiscale”, avendo l’A.E. “fornito un quadro indiziario di rilevante gravità, ma non sufficiente a dimostrare l’attività illecita, stante, specialmente le prove, ancorchè parziali, fornite dalla società riguardo l’adeguatezza della struttura e l’effettività dello svolgimento di attività pubblicitaria. Ciò pur volendo prescindere dalle inequivocabili affermazioni contenute nel decreto di archiviazione del Gip presso il Tribunale di Roma”.

3. Contro la sentenza d’appello I’A.E. ricorre con tre motivi mentre la contribuente, correttamente intimata, non controricorre.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Preliminarmente occorre considerare la richiesta dalla Procura Generale in merito alla rinnovazione della notificazione del ricorso per cassazione in quanto nulla per violazione dell’art. 143 c.p.c., perchè l’ufficiale giudiziario, non avendo rinvenuto il destinatario, avrebbe dovuto svolgere ogni ulteriore ricerca ed indagine dandone conto nella relata.

1.2. Le deduzioni di cui innanzi non hanno pregio nella concreta fattispecie in quanto caratterizzata da notificazione non ex art. 143 c.p.c., ma correttamente eseguita a mezzo posta, L. n. 890 del 1982, ex art. 7, (nella sua formulazione ratione temporis applicabile), con consegna a persona diversa dal destinatario (il portiere) seguita dalla notizia al destinatario medesimo dell’avvenuta notificazione dell’atto a mezzo di lettera raccomandata (c.d. “CAN”), come emergente dalla documentazione agli atti.

2. Il ricorso merita accoglimento, nei termini di seguito specificati.

3. I motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

3.1. Con il motivo n. 1, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, si deduce la nullità della sentenza in quanto apodittica e meramente apparente.

Con i motivo nn. 2 e 3, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 3, si deducono violazioni e false applicazioni di legge in merito al D.P.R. n. 600 del 1973, art. 39, del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 55, (motivo n. 2), dell’art. 654 c.p.p., e dell’art. 2697 c.c..

3.2. Il motivo n. 1 è fondato, con conseguente assorbimento dei motivi nn. 2 e 3.

La CTR, difatti, ritiene non “raggiunta la prova della frode fiscale”, avendo I’A.E. “fornito un quadro indiziario di rilevante gravità, ma non sufficiente a dimostrare l’attività illecita, stante, specialmente le prove, ancorchè parziali, fornite dalla società riguardo l’adeguatezza della struttura e l’effettività dello svolgimento di attività pubblicitaria. Ciò pur volendo prescindere dalle inequivocabili affermazioni contenute nel decreto di archiviazione del Gip presso il Tribunale di Roma”.

Il Giudice di merito, quindi, in termini non meramente insufficienti ma apodittici ed utilizzando mere formule di stile tali da non rendere percepibile il reale iter logico-giuridico seguito, ritiene dapprima “fornito un quadro indiziario di rilevante gravità…” per poi escluderne la sufficienza ai fini della raggiungimento della prova in considerazione delle “prove, ancorchè parziali,” della società (per la motivazione meramente apparente si vedano, ex plurimis, Cass. Sez. U., 03/11/2016, n. 22232, Rv. 641526-01; Cass. Sez. U., 07/04/2014, n. 8053, Rv. 629830-01, e n. 8054, inerenti fattispecie ricadenti nella nuova formulazione dell’art. 360 c.p.c., ad opera del D.L. 22 giugno 2012, n. 86, art. 54, conv., con modif., dalla L. 7 agosto 2012, n. 234; Cass. sez. 5, 27/11/2019, n. 30916, in motivazione; Cass. sez. 5, 29/03/2019, n. 8834, in motivazione; Cass. sez. 5, 28/02/2019, n. 5906, in motivazione).

4. In conclusione, in accoglimento del motivo n. 1 di ricorso, assorbiti gli altri, la sentenza impugnata deve essere cassata, in relazione al motivo accolto, con rinvio alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alle spese relative al presente grado di giudizio.

PQM

accoglie il motivo n. 1 di ricorso, con assorbimento degli altri, cassa la sentenza impugnata, in relazione al motivo accolto, e rinvia alla Commissione tributaria regionale per il Lazio, in diversa composizione, che provvederà anche alla regolazione delle spese del presente giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

 

 

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