Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8229 del 22/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8229 Anno 2016
Presidente: IACOBELLIS MARCELLO
Relatore: CRUCITTI ROBERTA

ORDINANZA
sul ricorso 12984-2014 proposto da:
GAETA PAOLO, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA LATINA
20, presso lo studio dell’avvocato STUDIO BFC E ASSOCIATI,
rappresentato e difeso dall’avvocato DAVID TERRACINA, giusta
procura in calce al ricorso;
– ricorrente contro

AGENZIA DELLE ENTRATE 11210661002, in persona del
Direttore pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI
PORTOGHESI 12, presso l’ AVVOCATURA GENERALE DELLO
STATO, che la rappresenta e difende;
– controricorrente —
nonché contro
EQUITALIA SUD s.p.a.

Data pubblicazione: 22/04/2016

c. u. +C

.

-intimataavverso la sentenza n. 391/45/2013 della COMMISSIONE
TRIBUTARIA REGIONALE della CAMPANIA, depositata il
19/11/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

udito l’Avvocato Viviana Capozzi, per delega allegata al verbale
dell’avvocato David Terracina, difensore del ricorrente, che insiste per
l’accoglimento del ricorso.
Ritenuto in fatto
Paolo Gaeta ricorre, con due motivi, per la cassazione della sentenza,
indicata in epigrafe, con la quale la Commissione Tributaria Regionale della
Campania, in riforma della decisione di primo grado, aveva dichiarato
inammissibile il ricorso proposto dal contribuente avverso l’estratto di ruolo non
notificato, ritenendo assorbiti tutti gli ulteriori motivi di appello.
L’Agenzia delle Entrate resiste con controricorso mentre Equitalia Polis
s.p.a. non ha svolto attività difensiva.
A seguito di deposito di relazione ex art.380 bis c.p.c. è stata fissata
l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituale comunicazione alle parti.

Considerato in diritto
Con il primo motivo —rubricato: nullità della senteika in rekqione art.360,
colma 1, n.4 c.p.c.: vizio di ultrapetkione per intervenuto giudicato interno- il ricorrente
censura la Commissione Regionale campana per essersi indebitamente pronunciata
sull’ammissibilità o meno dell’impugnazione dell’estratto di ruolo da parte del
contribuente laddove tale questione non le era stata devoluta con l’appello, con la
conseguenza che sul punto si era formato giudicato interno.
La censura è inammissibile laddove, con difetto di autosufficienza, non
vengono riportati in ricorso né il contenuto della decisione di primo grado né
l’integrale contenuto dell’atto di appello impedendo così a questa Corte il
necessario vaglio di ammissibilità.
E’, invece, fondato il secondo motivo con il quale si deduce la violazione e
falsa applicazione degli artt.19 d.lgs. n.546/92 laddove la C.T.R. aveva dichiarato
Ric. 2014 n. 12984 sez. MT – ud. 16-03-2016
-2-

16/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ROBERTA CRUCITTI;

inammissibile il ricorso introduttivo perché proposto avverso atto non
impugnabile quale l’estratto di ruolo.
Sulla res controversa sono, infatti, intervenute, di recente, le Sezioni Unite di
questa Corte le quali hanno statuito il seguente principio: “il contribuente può
impugnare la cartella di pagamento della quale – a causa dell’invalidità della relativa
notifica – sia venuto a conoscenza solo attraverso un estratto di ruolo rilasciato su

comma 3 dell’art. 19 del d.lgs. n. 546 del 1992, in quanto una lettura
costituzionalmente orientata impone di ritenere che l’impugnabilità dell’atto
precedente non notificato unitamente all’atto successivo notificato – impugnabilità
prevista da tale norma – non costituisca l’unica possibilità di far valere l’invalidità
della notifica di un atto del quale il contribuente sia comunque venuto
legittimamente a conoscenza e quindi non escluda la possibilità di far valere
l’invalidità stessa anche prima, giacché l’esercizio del diritto alla tutela
giurisdizionale non può essere compresso, ritardato, reso più difficile o gravoso,
ove non ricorra la stringente necessità di garantire diritti o interessi di pari rilievo,
rispetto ai quali si ponga un concreto problema di reciproca limitazione”
(Cass.SS.UU.n.19704/2015).
Nella specie, il Giudice di appello non si è attenuto a detto principio ed
erroneamente ha ritenuto assorbiti gli ulteriori motivi di appello relativi alla
invalidità o meno della notificazione della cartella in esame, presupposto
indefettibile per l’impugnazione del ruolo.
Ne consegue che, in accoglimento del secondo motivo di ricorso,
inammissibile il primo, la sentenza impugnata va cassata con rinvio alla
Commissione Tributaria Regionale della Campania affinché adeguandosi ai
superiori principi, provveda all’esame delle questioni ritenute assorbite .

P.Q.M.
La Corte, dichiarato inammissibile il primo motivo di ricorso, in
accoglimento del secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia, anche per il
regolamento delle spese processuali, alla Commissione Tributaria Regionale della
Campania, in diversa composizione.
Così deciso in Roma il 16 marzo 2016.

sua richiesta dal concessionario della riscossione; a ciò non osta l’ultima parte del

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