Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8229 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. I, 11/04/2011, (ud. 10/03/2011, dep. 11/04/2011), n.8229

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. CARNEVALE Corrado – Presidente –

Dott. FIORETTI Francesco Maria – rel. Consigliere –

Dott. FELICETTI Francesco – Consigliere –

Dott. CULTRERA Maria Rosaria – Consigliere –

Dott. GIANCOLA Maria Cristina – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso 8270-2007 proposto da:

B.R. (C.F. (OMISSIS)), elettivamente domiciliato

in ROMA, V. MONTE ZEBIO 32, presso l’avvocato ACCARDO FABIO,

rappresentato e difeso dall’avvocato PACELLI CARLO, giusta procura a

margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

L.B., elettivamente domiciliata in ROMA, V. LE MAZZINI

13, presso l’avvocato STEFANO BARTOLI, rappresentata e difesa

dall’avvocato PESCATORI GIOVANNI MARIA, giusta procura a margine del

controricorso;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3686/2006 della CORTE D’APPELLO di ROMA,

depositata il 05/09/2006;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/03/2011 dal Consigliere Dott. FRANCESCO MARIA FIORETTI;

udito, per il ricorrente, l’Avvocato C. PACELLI che ha chiesto

l’accoglimento del ricorso;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

RUSSO Libertino Alberto che ha concluso per il rigetto del ricorso.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Con sentenza in data 27.3-1.7.1998 il Tribunale di Perugia pronunciava la separazione personale dei coniugi B.R. e L.B., respingendo le domande di addebito avanzate reciprocamente dalle parti. Con la stessa sentenza poneva a carico del B. l’obbligo di corrispondere alla moglie un assegno di mantenimento di L. 1.500.000, rivalutabili dal giugno 1999, disponendone l’erogazione diretta da parte dell’Università degli Studi di Perugia, datore di lavoro dell’obbligato; condannava il B. alla corresponsione in favore della L. della differenza tra l’importo citato e l’importo già stabilito a titolo di assegno provvisorio; dichiarava il medesimo tenuto al pagamento dei lavori commissionati per la ristrutturazione dell’immobile, già costituente l’alloggio coniugale, sito in (OMISSIS); convalidava il sequestro conservativo a favore della L., autorizzato ante causam fino alla concorrenza di L. 70.000.000 con Decreto del Presidente del Tribunale di Perugia del 31.8.90 ed eseguito il 1.9.1990.

Avverso la citata sentenza il B. ha proposto appello dinanzi alla Corte d’Appello di Perugia, la quale in data 13-26.1.2000 ha confermato la decisione impugnata.

Su ricorso del B., la Corte di Cassazione, con sentenza emessa in data 26.10.2001-7.2.2002, ha cassato la sentenza della citata Corte d’Appello e rinviato per un nuovo esame alla Corte d’Appello di Roma, dinanzi alla quale il B. ha riassunto la causa con ricorso depositato in data 12.4.2002.

Con sentenza 16.5-5.9.2006 la Corte d’Appello di Roma ha rigettato l’appello del B., confermando integralmente la sentenza impugnata.

Avverso detta sentenza B.R. ha proposto ricorso per cassazione sulla base di tre motivi. L.B. ha resistito con controricorso.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in ordine al mancato riconoscimento della addebitabilità della separazione alla coniuge L.B..

Deduce il ricorrente che l’insorgenza di un legame sentimentale della L. con certo prof. M. nel periodo immediatamente successivo alla presentazione del ricorso, emersa dalle prove escusse in sede di rinvio, sarebbe suscettibile ex se di rivestire una innegabile rilevanza ai fini dell’addebito. In ogni caso, il materiale probatorio acquisito in sede di rinvio irradierebbe di nuova luce gli elementi raccolti in relazione al periodo antecedente la domanda introduttiva, rafforzandone ulteriormente il valore indiziario e consentendone a maggior ragione l’utilizzo ai fini della prova per presunzioni dell’infedeltà della L.. La sentenza impugnata avrebbe omesso di ponderare, infine, il comportamento spregiudicato ed immorale complessivamente tenuto dalla L. in costanza di matrimonio, con ciò sposando acriticamente un’accezione di infedeltà limitata alla sfera sessuale e non in linea con il più profondo significato del consortium familiare.

Con il secondo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente, illogica e contraddittoria motivazione in punto di ritenuta congruità dell’assegno di mantenimento determinato a favore di L.B..

Secondo il ricorrente la impugnata sentenza avrebbe erroneamente valutato, al fine della determinazione del reddito dello stesso, la documentazione dal medesimo prodotta in giudizio. Inoltre il mutamento in meglio delle condizioni economiche della L. derivante dalle relazioni intrattenute dalla medesima con uomini diversi dall’ex coniuge, fatto questo che sarebbe idoneo a giustificare il diniego dell’assegno di mantenimento, dovrebbe ritenersi concretamente dimostrato attraverso la prova inferenziale ex artt. 2727 e 2729 c.c..

Con il terzo motivo il ricorrente denuncia omessa, insufficiente ed illogica motivazione in punto di richiesta di revoca del sequestro conservativo.

Deduce il ricorrente che la situazione di fatto, accertata dalla sentenza impugnata e pretesamente fondante l’emissione del provvedimento di sequestro conservativo, non sarebbe suscettibile di essere sussunta sotto la fattispecie normativa dell’art. 146 c.c..

Il ricorso è infondato.

La Corte di Cassazione ha cassato la precedente sentenza della Corte d’Appello di Perugia, depositata il 26.1.2000, e rinviato la causa per un nuovo giudizio alla Corte d’Appello di Roma, accogliendo il primo motivo di ricorso ed il sesto.

Con il primo motivo il B. aveva censurato il rigetto della richiesta di addebito della separazione alla moglie per omessa, insufficiente ed illogica motivazione e per non avere ammesso la prova testimoniale, chiesta con l’atto di appello, tendente a dimostrare che la moglie, nel corso del biennio (OMISSIS), durante il periodo in cui egli si trovava in (OMISSIS) per motivi di lavoro, aveva intrattenuto una relazione con il prof. M.G. di (OMISSIS); con il sesto motivo il predetto aveva censurato la sentenza impugnata per omessa pronuncia ed omessa motivazione in merito alla domanda di revoca del sequestro conservativo concesso dal Presidente del Tribunale in data 31 agosto 1990, fino alla concorrenza di L. 70 milioni, a seguito della denuncia querela della moglie per violazione degli obblighi di assistenza familiare, dalla quale era stato assolto con formula ampia, documentando tale assoluzione con la produzione della relativa sentenza.

La Corte d’Appello di Roma ha esaminato i testi indicati dal B., ne ha valutato criticamente le deposizioni ed è pervenuta, con esauriente e logica motivazione, ad affermare che le nuove testimonianze nulla avevano aggiunto alle risultanze delle prove orali assunte nel procedimento di primo grado, “dalle quali, peraltro, come correttamente ritenuto dal giudice di primo grado, non emergeva nessuna conferma delle asserite ripetute violazioni del dovere di fedeltà da parte della L., essendo anch’esse caratterizzate dalla medesima vaghezza e assertività” da cui erano caratterizzate anche le deposizioni raccolte in sede di appello.

Ha preso in considerazione poi gli elementi di prova relativi alle potenzialità reddituali dei due coniugi ed a seguito di una ineccepibile comparazione delle loro situazioni reddituali ha ritenuto di dover confermare le statuizioni economiche della sentenza di primo grado, compreso l’ordine di erogazione diretta dell’assegno di mantenimento da parte del datore di lavoro del B..

Ha ritenuto, infine, di dover confermare la statuizione della sentenza di primo grado concernente la convalida del sequestro di cui sopra, ritenendo irrilevante la circostanza dell’assoluzione del B. dal reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare di cui all’art. 570 c.p., dal momento che il giudice penale, pur avendo escluso la sussistenza di detto reato, aveva dato atto dell’adempimento solo parziale del B. degli obblighi economici posti a suo carico con i provvedimenti provvisori del Presidente del Tribunale.

Alla sentenza impugnata, che appare esaurientemente motivata ed immune da errori logici e giuridici, il B. muove le su riferite censure, che chiaramente tendono a sollecitare un non consentito riesame, in sede di legittimità, delle fonti di prova.

Il ricorso, pertanto, deve essere respinto con la condanna del B. al rimborso a favore della L. delle spese del giudizio di legittimità, che appare giusto liquidare in Euro 1.200,00, di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso e condanna il ricorrente a rimborsare alla resistente le spese del giudizio di legittimità, che si liquidano in Euro 1.200,00 (milleduecento), di cui Euro 200,00 per spese vive, oltre spese generali ed accessori di legge.

In caso di diffusione del presente provvedimento omettere le generalità delle parti e delle altre persone in esso indicate.

Così deciso in Roma, il 10 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA