Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8228 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 24/03/2021), n.8228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA F – rel. est. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 9035/2014 R.G. proposto da:

D.G.T. (C.F.: (OMISSIS)), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS),

rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo A. Cozzolino, con domicilio

eletto presso l’Avv. Catia Vernice, con studio in Roma in viale

Giulio cesare n. 118;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la

Puglia (sez. distacc. di Foggia) n. 245/27/2013, pronunciata il 16

settembre 2013 e depositata il 7 ottobre 2013;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2020

dal Consigliere Fabio Antezza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. Il contribuente ricorre, con quattro motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di rigetto dell’appello dallo stesso proposto avverso la sentenza n. 07/05/2012 emessa dalla CTP di Foggia.

2. Il Giudice di primo grado, a sua volta, aveva rigettato l’impugnazione avverso avviso di accertamento per IVA ed imposte dirette con riferimento all’esercizio 2005, notificato per maggior reddito d’impresa accertato con metodo analitico-induttivo.

3. La CTR rigettò l’appello del contribuente con sentenza avverso la quale, come detto, lo stesso propone ricorso fondato su quattro motivi e sostenuto da memoria mentre l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si difende con controricorso.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Tutti i motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1 Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nella sua formulazione, ragione temporis applicabile, successiva alla sostituzione del detto n. 5, ad opera del D.L. n. 83 del 2012, si deducono “omessa, carente e/o assente esame e/o motivazione su punti decisivi della controversia”. Nonostante la tecnica redazionale utilizzata tanto per la rubrica quanto per l’articolazione del motivo, in sostanza, ancorchè prospettando la nullità della sentenza, si deducono (solo) i detti vizi motivazionali, in particolare in termini di assenza, carenza e contraddittorietà motivazionale circa le prospettate doglianze in appello.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si deducono “omessa, carente e/o assente esame e/o contraddittoria motivazione” circa la dedotta violazione della disciplina in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, oltre che violazione è falsa applicazione delle norme inerenti la notificazione dell’atto impositivo (con particolare riferimento alla relata).

Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si deducono “violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 40, e del D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, e di ogni altra norma connessa e consequenziale”, in sostanza, per l’assenza di prove da parte dell’A.E. circa l’antieconomicità e la violazione del principio generale del valore normale o di proporzionalità stabilito dall’art. 9 TUIR, invece ritenuti provati dai Giudici di Merito.

Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si deducono “violazione e falsa applicazione delle norme di cui al D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39 e 42, delle norme di cui al D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54, delle norme di cui agli artt. 3,53 e 97 Cost., e di ogni altra norma connessa e consequenziale”, in sostanza, mediante riproduzione di parte delle dette norme oltre che di taluna giurisprudenza in merito.

2.2. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, per plurimi profili.

In primo luogo, tutte le censure inerenti vizi di motivazione sono inammissibilmente prospettate con riferimento alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, antecedente alla sua sostituzione ad opera del D.L. n. 83 del 2012, ed in particolare incentrate su ipotesi di motivazione omessa, assente, insufficiente e contraddittoria, e, quindi, non in relazione ad omesso esame circa fatto (storico) decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

Parimenti inammissibili sono altresì tutti i motivi di ricorso nelle parti (che con riferimento al terzo motivo costituiscono le uniche percepibili) contenenti mere valutazioni di fatto, anche in termini probatori, che si pretenderebbe di sostituire a quelle del Giudice di merito.

La dedotta violazione è falsa applicazione inerente la disciplina delle notificazioni dell’avviso di accertamento ed in particolare i vizi della relata (considerata dal ricorrente alla stregua di semplice annotazione – in partic. Pag. 14 -) difetta di specificità (in termini di autosufficienza), oltre che per difetto di interesse.

Sotto il primo profilo, difatti, manca la trasposizione (anche indiretta) delle stesse relate nelle parti necessarie per la comprensione della doglianza (ex plurimis, per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano altresì, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune decisioni più recenti, oltre a Cass. sez. U, 27/12/2019, n. 34469, e Cass. sez. U, 19/04/2016, n. 7701: Cass. sez. 5, 30/09/2020, n. 20858, in motivazione; Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

Con riferimento al secondo profilo (difetto di interesse), il contribuente, invece, non chiarisce quale sarebbe il vulnus conseguito al proprio diritto di difesa avendo egli impugnato l’avviso di accertamento in questione, non considerato dalla CTR non impugnabile per decorso dei relativi termini, e dichiarato, a più riprese, nell’attuale ricorso di averne diffusamente contestato il contenuto (si vedano, ex plurimis, sulla sanatoria di vizi di notifica del provvedimento impositivo: Cass. sez. 5, 09/07/2020, n. 14648, con riferimento alla notificazione di cartella di pagamento; Cass. sez. 5, 09/05/2018, n. 11043, Rv. 648360-01; Cass. sez. 5, 31/01/2011, n. 2272, Rv. 616401-01; Cass. Sez. U, 05/1072004, n. 19854, Rv. 577521-01Cass. sez. 5, 09/05/2018, n. 11043, Rv. 648360-01; Cass. sez. 5, 31/01/2011, n. 2272, Rv. 616401-01; Cass. Sez. U, 05/1072004, n. 19854, Rv. 577521-01).

Il quarto motivo, poi, come già evidenziato nella precedente parte espositiva, al di là di mere indicazioni normative e statuizioni giurisprudenziali, si caratterizza alla stregua di “non motivo”. Esso difatti si limita a riproporre in parte norme di legge inerenti l’accertamento analitico-induttivo oltre che statuizioni giurisprudenziali ed in assenza di un effettivo sindacato, sul punto, della sentenza impugnata alla stregua di violazione o falsa applicazione di norme di diritto (sull’inammissibilità della censura in quanto integrante un “non motivo”, Si vedano, ex plurimis e limitando i riferimenti solo alle più recenti: Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione).

3. In conclusione, il ricorso non è accolto ed il ricorrente è condannato al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, che si liquidano, in considerazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito.

3.1. Stante il tenore della pronuncia, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).

PQM

rigetta il ricorso e condanna il ricorrente al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità che si liquidano, in favore della controricorrente, in Euro 2.300,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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