Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8228 del 07/04/2010

Cassazione civile sez. III, 07/04/2010, (ud. 01/03/2010, dep. 07/04/2010), n.8228

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TERZA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VARRONE Michele – Presidente –

Dott. FILADORO Camillo – Consigliere –

Dott. FEDERICO Giovanni – Consigliere –

Dott. MASSERA Maurizio – rel. Consigliere –

Dott. VIVALDI Roberta – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

F.L. (OMISSIS), elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA PIEMONTE 39/A, presso lo studio AVVOCATO TOMASELLI,

rappresentata e difesa dall’avvocato TRONCA ACHILLE giusta delega in

calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

AURORA ASSICURAZIONI S.P.A., nella quale si è fusa per

incorporazione la WINTERTHUR ASSICURAZIONI SPA, in persona del suo

Dirigente Dott. S.V., elettivamente domiciliata in

ROMA, VIA A CARONCINI 6, presso lo studio dell’avvocato FRONTICELLI

BALDELLI GIOVANNI, che la rappresenta e difende giusta delega in

calce al ricorso principale notificato;

NUOVA TIRRENA SPA (OMISSIS), quale impresa Cessionaria S.I.D.A.

S.P.A. – in nome della C.O.N.S.A.P. S.P.A., in persona del legale

rappresentante, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA VAL DI LANZO 7

9, presso lo studio dell’avvocato IACONO QUARANTINO GIUSEPPE, che la

rappresenta e difende giusta delega in calce al controricorso;

– controricorrente –

e contro

D.P.M., D.P.R., MAA ASSICURAZIONI S.P.A.,

V.M.;

– intimati –

avverso la sentenza n. 4779/2005 della CORTE D’APPELLO di ROMA, 4^

SEZIONE CIVILE, emessa il 7/06/2005, depositata il 09/11/2005 R.G.N.

386/2002 e 6057/2002;

udita la relazione della causa svolta nella Pubblica udienza del

01/03/2010 dal Consigliere Dott. MAURIZIO MASSERA;

udito l’Avvocato GIUSEPPE IACONO TARANTINO;

udito il P.M. in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

DESTRO Carlo, che ha concluso per il rigetto del ricorso.

 

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

Il Tribunale di Roma, con la sentenza non definitiva n. 38414/2000, dichiarava D.P.R. unica responsabile del sinistro all’origine della controversia e la condannava, in solido con D. P.M. e la Nuova Tirrena, quale impresa cessionaria della SIDA S.p.A. al risarcimento dei danni subiti da F.L., liquidandoli in L. 11.500.00 per la vettura e successivamente, con la sentenza definitiva n. 1647/2002, in L. 89.997.000 per le lesioni personali.

Con sentenza in data 7 giugno – 9 novembre 2005 la Corte d’Appello di Roma dichiarava la responsabilità concorsuale della F. nella misura del 20%, liquidava diversamente, riducendone l’entità, i danni e condannava la F. a restituire alla Nuova Tirrena S.p.A., quale impresa cessionaria della Sida in l.c.a., in nome della Consap, le somme corrisposte in esecuzione della sentenza di primo grado.

La Corte territoriale osservava per quanto interessa: la responsabilità della D.P., che aveva invaso l’opposta corsia di marcia, era macroscopica e tuttavia la F. non aveva tenuto strettamente la destra; era opportuno ridurre l’entità del danno, sovrastimato dal Tribunale; occorreva ridimensionare anche interessi e danno da lucro cessante; la F. doveva restituire quanto percepito in eccesso per effetto delle sentenze del Tribunale, con gli interessi legali.

Avverso la suddetta sentenza la F. ha proposto ricorso per Cassazione affidato a quattro motivi.

La Nuova Tirrena S.p.A., quale impresa cessionaria della Sida in l.c.a., in nome della Consap, ha resistito con controricorso.

Si è costituita con controricorso anche l’Aurora Assicurazioni S.p.A., incorporante della Winterthur Assicurazioni S.p.A., assicuratrice di V.M., conducente dell’autovettura entrata in collisione con quella della F. dopo l’urto tra quest’ultima e quella della D.P..

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Con il primo motivo la ricorrente denuncia violazione e/o falsa applicazione dell’art. 104 C.d.S., previgente; motivazione omessa contraddittoria su un punto decisivo della controversia.

Le argomentazioni poste a sostegno della censura non spiegano nè la violazione, nè la falsa applicazione (che non sono sinonimi e, quindi, vanno specificate) della norma indicata, non dimostrano nè omissioni, nè contraddizioni nella motivazione della sentenza, ma semplicemente non la condividono, si muovono su un piano squisitamente fattuale (si vedano i riferimenti al rapporto in atti, alle caratteristiche della strada, ai comportamenti dei conducenti, ecc.) e rendono necessari esame degli atti e valutazioni di merito, cioè attività non consentite nel giudizio di legittimità.

La Corte ribadisce che (Cass. Sez. 3^ nn. 15604 del 2007 e 22539 del 2006) la deduzione di un vizio di motivazione della sentenza impugnata con ricorso per Cassazione conferisce al giudice di legittimità non il potere di riesaminare il merito della intera vicenda processuale sottoposta al suo vaglio, bensì la sola facoltà di controllo, sotto il profilo della correttezza giuridica e della coerenza logico – formale, delle argomentazioni svolte dal giudice del merito, al quale spetta, in via esclusiva, il compito di individuare le fonti del proprio convincimento, di assumere e valutare le prove, di controllarne l’attendibilità e la concludenza, di scegliere, tra le complessive risultanze del processo, quelle ritenute maggiormente idonee a dimostrare la veridicità dei fatti ad esse sottesi, dando, così, liberamente prevalenza all’uno o all’altro dei mezzi di prova acquisiti.

Pertanto la censura non merita accoglimento.

Con il secondo motivo la F. lamenta omessa e/o contraddittoria motivazione su mezzi di prova su fatti decisivi.

Anche questa censura si sostanzia in argomentazioni che attengono al merito. La ricorrente assume che si sarebbe dovuto tenere conto della mancata risposta della D.P. all’interrogatorio formale deferitole. Ma dalla sua motivazione risulta che la Corte territoriale aveva a disposizione elementi sufficienti per ricostruire senza incertezze la dinamica del sinistro e d’altra parte, in violazione del principio di autosufficienza del ricorso per Cassazione, non riferisce testualmente i capitoli in modo di consentire alla Corte, che non ha accesso diretto agli atti, di valutarne la deciscrietà.

Pertanto anche il secondo motivo è infondato.

Con il terzo motivo viene denunciata violazione e/o falsa applicazione della L. n. 57 del 2001, art. 5; errata quantificazione del danno capitale finale e del danno iniziale; motivazione omessa e contraddittoria.

La censura concerne la liquidazione del danno fisico. La ricorrente pone a confronto la sentenza di primo grado e quella della Corte territoriale secondo un modus censurandi non condivisibile poichè solo la seconda va sottoposta al sindacato di legittimità, restando del tutto ininfluente quanto statuito dal primo giudice e la motivazione da esso addotta. La Corte d’appello ha ritenuto apodittica la liquidazione del Tribunale e l’ha modificata facendo corretto riferimento alla norme che disciplinano la liquidazione delle micropermanenti e tenendo conto delle peculiarità del caso concreto. Il criterio adottato dalla Corte territoriale è conforme a diritto e i diversi conteggi proposti dalla ricorrente non possono trovare ingresso nel giudizio di legittimità, per cui anche questa censura risulta priva di pregio.

Con il quarto motivo la F. lamenta errata individuazione del tasso medio d’interesse, nonchè motivazione omessa contraddittoria.

La questione sollevata attiene alla determinazione del danno da lucro cessante per la ritardata corresponsione della somma dovuta. La Corte territoriale ha correttamente premesso di dover necessariamente ricorrere alla liquidazione equitativa e ha spiegato le ragioni della scelta del tasso del 5% in luogo dell’8% adottato dal primo giudice.

Anche il motivo in esame si muove sul piano della discrezionalità del giudice di merito, cui vorrebbe contrapporre una discrezionalità diversa e, quindi, segue la sorte dei precedenti.

Pertanto il ricorso va rigettato con aggravio di spese, liquidate come in dispositivo.

PQM

Rigetta il ricorso. Condanna la ricorrente al pagamento delle spese del giudizio di cassazione, liquidate, in favore della Nuova Tirrena, in complessivi Euro 2.200,00, di cui Euro 2.000,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge e, in favore dell’Aurora, in complessivi Euro 1.700,00, di cui Euro 1.500,00 per onorari, oltre spese generali e accessori di legge.

Così deciso in Roma, il 1 marzo 2010.

Depositato in Cancelleria il 7 aprile 2010

 

 

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