Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8227 del 30/03/2017


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Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.30/03/2017),  n. 8227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE SESTA CIVILE

SOTTOSEZIONE T

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –

Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –

Dott. CONTI Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 26186-2015 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro

tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,

presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e

difende ope legis;

– ricorrente –

contro

F.M., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA CALABRIA 56,

presso lo studio dell’avvocato VINCENZO MARIA CESARO, che lo

rappresenta e difende unitamente all’avvocato BRUNO CANTONE;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3700/46/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA

REGIONALE della CAMPANIA depositata il 22/04/2015;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non

partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.

Fatto

FATTI DI CAUSA

La Commissione Tributaria Regionale della Campania, con la sentenza indicata in epigrafe, rigettando l’appello proposto dall’Agenzia ed in accoglimento dell’appello incidentale proposto dal contribuente, ha integralmente riformato la decisione di primo grado che aveva parzialmente accolto il ricorso proposto da F.M. avverso l’avviso di accertamento, che ne aveva rideterminato, ai fini irpef, il reddito per l’anno di imposta 2001, in proporzione alla sua quota di partecipazione alla società Scoglio s.p.a..

In particolare, il Giudice di appello – premesso che la C.T.R. aveva accolto le ragioni della Società, rilevando la mancata tempestività dell’accertamento, poichè la mera indicazione della notizia di reato non era stata considerata sufficiente ad integrare il prolungamento del termine decadenziale – riteneva che l’eliminazione in sede giurisdizionale dell’accertamento nei confronti della Società si riflettesse sull’accertamento derivato concernente il socio di maggioranza.

Avverso la sentenza l’Agenzia delle Entrate ha proposto ricorso per cassazione, su due motivi.

Il contribuente resiste con controricorso.

A seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il primo motivo di ricorso – con il quale si lamenta la violazione dell’art. 2909 c.c. per avere la C.T.R. fondato la decisione sulla sentenza resa a carico della Società, senza che la stessa fosse assistita da giudicato – è fondato con assorbimento del secondo.

1.1.In materia è consolidato l’orientamento giurisprudenziale per cui in tema di accertamento delle imposte sui redditi, è legittima la presunzione di attribuzione “pro quota” ai soci, nel corso dello stesso esercizio annuale, degli utili extra bilancio prodotti da società di capitali a ristretta base azionaria; tale presunzione – fondata sul disposto del D.P.R. 29 settembre 1973, n. 600, art. 39, comma 1, lett. d), – induce inversione dell’onere della prova a carico del contribuente (cfr. di recente e tra le tante Cass. n. 8032 del 24/07/2013; id. n. 24572 del 18/11/2014; id. n. 25271 del 28/11/2014). In particolare, poi, relativamente all’interferenza dei giudizi relativi alla Società partecipata e al socio Cass. n. 1865 del 2012 e n. 23323/2014 hanno avuto modo di chiarire che: “in tema di contenzioso tributario, in caso di pendenza separata di procedimenti relativi all’accertamento del maggior reddito contestato ad una società di capitali e di quello di partecipazione conseguentemente contestato al singolo socio, quest’ultimo giudizio deve essere sospeso, ai sensi del combinato disposto del D.Lgs. 31 dicembre 1992, n. 546, art. 1e art. 295 cod. proc. civ., in attesa del passaggio in giudicato della sentenza emessa nei confronti della società, costituendo l’accertamento tributario nei confronti della società un indispensabile antecedente logico-giuridico di quello nei confronti dei soci, in virtù dell’unico atto amministrativo da cui entrambe le rettifiche promanano, e non ricorrendo, com’è per le società di persone, un’ipotesi di litisconsorzio necessario”.

2. Ne consegue, pertanto, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, la cassazione della sentenza impugnata ed il rinvio alla CTR della Campania anche per il regolamento delle spese di questo giudizio.

PQM

La Corte, in accoglimento del primo motivo di ricorso, assorbito il secondo, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Campania, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.

Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.

Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017

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