Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8227 del 28/04/2020

Cassazione civile sez. I, 28/04/2020, (ud. 10/01/2020, dep. 28/04/2020), n.8227

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. SAN GIORGIO Maria Rosaria – Presidente –

Dott. GHINOY Paola – rel. Consigliere –

Dott. PAZZI Alberto – Consigliere –

Dott. OLIVA Stefano – Consigliere –

Dott. AMATORE Roberto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

SENTENZA

sul ricorso 5037/2019 proposto da:

M.I., rappresentato e difeso dall’avv. Antonino Novello del

Foro di Catania, giusta procura speciale in calce al ricorso;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, in persona del Ministro pro tempore,

rappresentato e difeso ex lege dall’Avvocatura generale dello Stato

ed elettivamente domiciliato presso i suoi uffici in Roma, via dei

Portoghesi n. 12;

– resistente –

avverso la sentenza n. 363/2018 della CORTE D’APPELLO di

CALTANISSETTA, depositata il 19/06/2018;

udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

10/01/2020 dal Consigliere Dott.ssa Paola GHINOY;

udito il P.M., in persona del Sostituto Procuratore Generale Dott.

PATRONE Ignazio.

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. La Corte d’Appello di Caltanissetta confermava l’ordinanza del Tribunale che aveva rigettato la domanda proposta da M.I., nato a (OMISSIS), volta ad ottenere in via principale il riconoscimento dello status di rifugiato politico, ex art. 7 e ss. D.Lgs. n. 19.11.2007 n. 251; in via subordinata, il riconoscimento della protezione sussidiaria di cui al D.Lgs. 19 novembre 2007, n. 251, art. 14; in via ulteriormente subordinata, la concessione del permesso di soggiorno per motivi umanitari, D.Lgs. 25 luglio 1998, n. 286, ex art. 5, comma 6 (nel testo applicabile ratione temporis).

2. La Corte riferiva che il richiedente aveva dichiarato alla Commissione territoriale di avere lasciato il suo Paese per timore di essere ucciso. Infatti egli era di religione musulmana sunnita ed aveva concesso ospitalità ad un amico, in fuga con la sua fidanzata, perchè la famiglia di lei avversava la loro unione. Secondo il racconto del richiedente, poche ore dopo l’avvenuto allontanamento dei due, i genitori della ragazza avevano denunciato la scomparsa della figlia e le ricerche della polizia avevano portato alla casa del M.I. perchè lì era stato localizzato il telefono cellulare della giovane. Successivamente, proseguiva il racconto, la polizia aveva raggiunto il richiedente presso il suo negozio di generi alimentari e lo aveva arrestato con l’accusa di avere concorso nella rapimento della ragazza. Scarcerato dopo pochi giorni a seguito di un intervento del padre e del suo avvocato, aveva continuato a subire minacce telefoniche di morte da parte di esponenti del partito politico (OMISSIS) (cui i familiari della ragazza sembravano appartenere). Temendo per la vita della moglie e del figlio, egli li aveva accompagnati presso uno zio materno in altra città; gli esponenti di quel partito si erano recati presso la sua abitazione, ma non trovandolo in casa avevano ucciso il fratello e il cugino; il padre di M.I. aveva sporto denuncia nei confronti del partito (OMISSIS) e di lì a poco egli aveva deciso di lasciare il paese.

3. La Corte territoriale riteneva che i documenti allegati

dall’appellante (un rapporto di Amnesty International del 2013 e la fotocopia del certificato di morte del fratello e del cugino, il certificato di matrimonio della moglie e il certificato di nascita del figlio, la denuncia sporta dal padre contro il partito politico MPA) non fossero sufficienti a valutare la sussistenza dei presupposti idonei e necessari per il riconoscimento dello status di rifugiato, nè la protezione del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. a) e b), in quanto il racconto presentava alcune criticità, con particolare riferimento al fatto che nessuna notizia appariva rinvenibile nelle fonti internazionali circa il partito politico (OMISSIS). Inoltre, la vicenda raccontata non poteva lasciare intravedere una persecuzione per motivi religiosi, non essendo la religione del richiedente il motivo determinante l’arresto. Ancora, nessuno degli atti persecutori appariva avere le caratteristiche di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 7, emergendo dal racconto solo un episodio di maltrattamento di cui non era fornito peraltro alcun riscontro. La Corte riteneva che neppure fossero sussistenti le condizioni per la protezione ai sensi del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), in quanto dal rapporto EASO del 2017 non risultava una situazione tale da costituire una minaccia grave individuale alla vita o alla persona. Rigettava altresì la domanda avente ad oggetto la protezione umanitaria sulla base della ritenuta inattendibilità del racconto dell’appellante e della mancanza di allegazione in ordine ad un radicamento nel territorio italiano, ancorato alla sola frequentazione di un corso di lingua

4. Per la cassazione della sentenza M.I. ha proposto ricorso, affidato a tre motivi. Il Ministero dell’Interno ha depositato atto di costituzione al solo fine dell’eventuale partecipazione all’udienza di discussione.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

5. Con il primo motivo il ricorrente deduce

la violazione e falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3 e 5, per non avere il Tribunale (rectius, la Corte d’appello) applicato il principio dell’onere probatorio attenuato, così come affermato dalle Sezioni Unite con la sentenza n. 27310 del 2008 e per non aver valutato la credibilità del richiedente alla luce dei parametri forniti dal D.Lgs. n. 251, artt. 3 e 5.

6. Sostiene che, contrariamente a quanto assunto dal giudice di merito, le sue dichiarazioni fossero precise e fornite di riscontri anche documentali. Aggiunge che il partito politico (OMISSIS) è l'”Assemblea provinciale della provincia del Punjab” il cui rappresentante cristiano H.I.G. è recentemente risultato vincitore del seggio riservato alle minoranze nel PTI, Pakistan Tehrek – e – insaf, il partito vincitore delle recenti elezioni generali in Pakistan (cita (OMISSIS)). Aggiunge che l’impossibilità di protezione da parte delle Forze di polizia risulterebbe dalle stesse fonti citate dalla Corte.

7. Il motivo non è fondato.

8. Questa Corte ha chiarito che la domanda diretta ad ottenere il riconoscimento della protezione internazionale non si sottrae all’applicazione del principio dispositivo, sicchè il ricorrente ha l’onere di indicare i fatti costitutivi del diritto azionato, pena l’impossibilità per il giudice di introdurli d’ufficio nel giudizio (Cass. n. 19197 del 28/09/2015, n. 27336 del 29/10/2018).

9. Il richiedente è dunque tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 15794 del 12/06/2019).

10. Qualora le dichiarazioni del richiedente siano giudicate inattendibili secondo i parametri dettati dal D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, lett. c), ed in applicazione dei canoni di ragionevolezza e dei criteri generali di ordine presuntivo, l’accertamento di fatto così compiuto dal giudice di merito integra un apprezzamento di fatto, riservato al giudice di merito e censurabile in sede di legittimità nei limiti di cui al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5 (v. ex multis Cass., 21/11/2018, n. 30105, Cass. 12/11/2019, n. 29279).

11. Nel caso, è pur vero che la Corte ha fatto riferimento alla inesistenza del partito MPA senza indicare la fonte delle sue informazioni, ma ha sottolineato i cambiamenti intervenuti nella situazione del Paese dopo il 2013, epoca alla quale risale il report di Amnesty International citato dall’appellante. Ed ha inoltre rappresentato che dal racconto emerge un solo episodio di maltrattamento di cui non è fornito riscontro nè alcun dettaglio, mentre il fatto che la polizia – che lo aveva arrestato a seguito della denuncia dei familiari della ragazza scomparsa appartenenti al partito (OMISSIS) – lo avesse scarcerato dopo l’intervento del suo avvocato e del padre manifesta come il sistema giudiziario del Paese appresti garanzie difensive. Il giudice di merito ha dunque compiuto il dovuto esame delle dichiarazioni del richiedente, vagliandole alla luce delle informazioni relative al paese di provenienza, ritenendole non credibili e comunque inidonee ad integrare i presupposti per la protezione richiesta, sicchè ha compiuto la dovuta valutazione nel rispetto dei parametri legali e dandone adeguata motivazione, neppure adeguatamente censurata sotto il profilo dell’art. 360 c.p.c., n. 5.

12. Con il secondo motivo il ricorrente deduce la violazione o falsa applicazione dell’art. 112 c.p.c. e D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), per non avere la Corte d’Appello riconosciuto la sussistenza di una minaccia grave alla vita del cittadino derivante da una situazione di violenza indiscriminata.

13. Il motivo è inammissibile.

14. Va premesso che la nozione di “violenza indiscriminata in situazioni di conflitto armato interno o internazionale”, di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 14, lett. c), dev’ essere interpretata in conformità della fonte Eurounitaria di cui è attuazione (direttive 2004/83/CE e 2011/95/UE), in coerenza con le indicazioni ermeneutiche fornite dalla Corte di Giustizia UE (Grande Sezione, 18 dicembre 2014, C-542/13, par. 36), secondo cui i rischi cui è esposta in generale la popolazione di un paese o di una parte di essa di norma non costituiscono di per sè una minaccia individuale da definirsi come danno grave (v. 26 Considerando della Direttiva n. 2011/95/UE), sicchè “l’esistenza di un conflitto armato interno potrà portare alla concessione della protezione sussidiaria solamente nella misura in cui si ritenga eccezionalmente che gli scontri tra le forze governative di uno Stato e uno o più gruppi armati o tra due o più gruppi armati siano all’origine di una minaccia grave e individuale alla vita o alla persona del richiedente la protezione sussidiaria, ai sensi dell’art. 15 direttiva, lett. c), a motivo del fatto che il grado di violenza indiscriminata che li caratterizza raggiunge un livello talmente elevato da far sussistere fondati motivi per ritenere che un civile rinviato nel paese in questione o, se del caso, nella regione in questione correrebbe, per la sua sola presenza sul territorio di questi ultimi, un rischio effettivo di subire la detta minaccia” (v., in questo senso, Corte Giustizia UE 17 febbraio 2009, Elgafaji, C-465/07, e 30 gennaio 2014, Diakitè, C285/12; vedi pure Cass. n. 13858 del 2018 e Cass. n. 30105 del 2018, n. 30105).

15. Nel caso, la Corte di merito ha puntualmente valutato la situazione del paese di origine della richiedente, giungendo ad escludere la ricorrenza dei presupposti per il riconoscimento della protezione sussidiaria del D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), all’esito di un’articolata valutazione desunta da siti internazionali accreditati (report EASO 2017, Comunicato del 28 aprile 017 del Dipartimento generale degli esteri della Confederazione elvetica DFAE). La Corte ha altresì rilevato la sussistenza di elevato rischio di sequestro e notevole pericolo di aggressioni armate nelle zone del Sindh settentrionale e del Punjab meridionale, escludendo comunque che sia raggiunto il richiesto livello di pericolo generalizzato per la pubblica incolumità.

16. Il motivo si sostanzia in una censura di merito all’accertamento di fatto compiuto dalla Corte d’appello ed in tal senso risulta inammissibile, considerato che il vizio di motivazione rappresentato dal travisamento di fatti decisivi non è riconducibile al nuovo testo dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5.

17. Come terzo motivo il ricorrente deduce la violazione dell’art. 112 c.p.c. e del D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 19 e del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 32, per non avere la Corte d’appello valutato la gravità dell’attuale situazione del Pakistan correlata alla situazione personale del richiedente ai fini del riconoscimento della Protezione Umanitaria.

18. Anche tale motivo è inammissibile.

19. Questa Corte ha chiarito (v. Cass. 23/02/2018, n. 4455 e, da ultimo, Cass. S.U. n. 29459, n. 29460 e n. 29461 del 13.11.2019), che il riconoscimento del diritto al permesso di soggiorno per motivi umanitari di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, al cittadino straniero che abbia realizzato un grado adeguato di integrazione sociale in Italia, deve fondarsi su una effettiva valutazione comparativa della situazione soggettiva ed oggettiva del richiedente con riferimento al Paese d’origine, al fine di verificare se il rimpatrio possa determinare la privazione della titolarità e dell’esercizio dei diritti umani, al di sotto del nucleo ineliminabile costitutivo dello statuto della dignità personale, in correlazione con la situazione d’integrazione raggiunta nel Paese d’accoglienza. La Corte si è attenuta a tali principi, ritenendo che al livello di integrazione del richiedente nel nostro paese, peraltro limitato alla frequentazione di un corso di lingua italiana, non faccia da contrappeso una situazione di effettiva vulnerabilità nel Paese di provenienza. Anche a tale proposito, il motivo censura dunque la valutazione di merito operata dal giudice territoriale con argomentazioni meramente contrappositive.

20. Conclusivamente, il ricorso dev’essere rigettato.

21. Non vi è luogo a pronuncia sulle spese, in assenza di attività difensiva della parte intimata.

22. Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, si dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

PQM

La Corte rigetta il ricorso.

Ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, nel testo introdotto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17, dà atto che sussistono i presupposti processuali per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso, a norma del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1 bis, ove dovuto.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 10 gennaio 2020.

Depositato in Cancelleria il 28 aprile 2020

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