Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8226 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 14/10/2020, dep. 24/03/2021), n.8226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. PUTATURO DONATI VISCIDO DI NOCERA M.G. – Consigliere –

Dott. GORI Pierpaolo – Consigliere –

Dott. ANTEZZA F – rel. est. Consigliere –

Dott. MELE Francesco – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso iscritto al n. 12039/2013 R.G. proposto da:

QUATRARO s.r.l. (C.F.: (OMISSIS)), con sede legale in (OMISSIS)), in

persona del legale rappresentante pro tempore, rappresentata e

difesa dall’Avv. Carlo A. Cozzolino, con domicilio eletto presso

l’Avv. Catia Vernice, con studio in Roma in viale Giulio cesare n.

118;

– ricorrente –

nonchè da:

D.G.T. (C.F.: (OMISSIS)), nato a (OMISSIS) il (OMISSIS),

rappresentato e difeso dall’Avv. Carlo A. Cozzolino, con domicilio

eletto presso I’Avv. Catia Vernice, con studio in Roma in viale

Giulio cesare n. 118;

– ricorrente –

contro

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

rappresentata e difesa dall’Avvocatura Generale dello Stato, presso

i cui uffici in Roma, via dei Portoghesi n. 12, domicilia;

– controricorrente –

avverso la sentenza della Commissione tributaria regionale per la

Puglia (sez. distacc. di Foggia) n. 193/26/2012, pronunciata il 17

settembre 2012 e depositata il 12 novembre 2012;

udita la relazione svolta nell’adunanza camerale del 14 ottobre 2020

dal Consigliere Fabio Antezza.

 

Fatto

FATTI DI CAUSA

1. QUATRARO s.r.l. e D.G.T., in proprio oltre che nella qualità di legale rappresentante della citata società, ricorrono, con atto congiunto fondato su cinque motivi, per la cassazione della sentenza, indicata in epigrafe, di (parziale) rigetto dell’appello dagli stessi proposto avverso la sentenza n. 155/05/2011 emessa dalla CTP di Foggia.

2. Il Giudice di primo grado, a sua volta, aveva rigettato le impugnazioni esperite avverso due avvisi di accertamento per IVA ed imposte dirette 2002 e 2004, notificati alla società per maggior reddito d’impresa, e due avvisi di accertamento per imposte dirette 2002 e 2004, notificati al citato socio, per conseguente maggior reddito di partecipazione.

3. La CTR rigettò (in parte) l’appello dei contribuenti con sentenza avverso la quale, come detto, gli stessi propongono ricorso fondato su cinque motivi, sostenuto da memoria, mentre l’Agenzia delle Entrate (“A.E.”) si difende con controricorso (prospettando anche profili di inammissibilità delle censure).

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. Il ricorso non merita accoglimento.

2. Tutti i motivi di ricorso sono suscettibili di trattazione congiunta, in ragione della connessione delle questioni inerenti i relativi oggetti.

2.1 Con il primo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, nella sua formulazione, ratione temporis applicabile, successiva alla sostituzione del detto n. 5, ad opera del D.L. n. 83 del 2012, si deducono “omessa, carente e/o assente esame e/o motivazione su punti decisivi della controversia”. Nonostante la tecnica redazionale utilizzata tanto per la rubrica quanto per l’articolazione del motivo, in sostanza si deducono (solo) i detti vizi motivazionali in merito alla statuizione avente ad oggetto il motivo d’appello deducente la nullità della sentenza di primo grado per violazione dell’art. 132 c.p.c., e del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 36.

Con il secondo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, si deducono “omessa, carente e/o assente esame e/o motivazione sull’eccezione sollevata per violazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 32” (in tema di produzione documentale).

Con il terzo motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si deducono “omessa, carente e/o assente esame e/o contraddittoria motivazione” circa la dedotta violazione della disciplina in tema di notificazione degli avvisi di accertamento, oltre che violazione è falsa applicazione dell’art. 137 c.p.c..

Con il quarto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si deducono “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, artt. 39,40 e 42, e di ogni altra norma connessa e consequenziale, per violazione e falsa applicazione degli artt. 3,53 e 97 Cost., e di ogni altra norma connessa e consequenziale, per violazione e falsa applicazione delle disposizioni di cui alla L. n. 241 del 1990, ed alla L. n. 212 del 2000, e di ogni altra norma connessa e consequenziale”. Al di là delle mere indicazioni normative di cui innanzi (compresi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, i nn. 3 e 5), i ricorrenti ripropongono le doglianze mosse in sede di merito avverso i provvedimenti impositivi, con annesse le loro deduzioni, oltre che una loro differente quantificazione del reddito d’impresa.

Con il quinto motivo, in relazione all’art. 360 c.p.c., comma 1, nn. 3 e 5, si deduce “violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 42”. Ancora una volta, al di là delle mere indicazioni normative di cui innanzi (compresi dell’art. 360 c.p.c., comma 1, i nn. 3 e 5), i ricorrenti ripropongono le doglianze prospettate in sede di merito avverso i provvedimenti impositivi, con annesse le loro deduzioni, con particolare riferimento all’imputabilità ai soci degli utili extracontabili. Con riferimento a tale aspetto, poi, i ricorrenti sostengono l’illegittimità della “presunzione semplice che gli utili extra-contabili di una società di capitali a ristretta base azionaria siano stati distribuiti ai soci”.

2.2. Tutti i motivi di ricorso sono inammissibili, per plurimi profili.

In primo luogo, tutte le censure inerenti vizi di motivazione, peraltro realmente dedotte solo nei motivi primo e secondo, sono inammissibilmente prospettate con riferimento alla formulazione dell’art. 360 c.p.c., comma 1, n. 5, antecedente alla sua sostituzione ad opera del D.L. n. 83 del 2012, ed in particolare incentrate su eccezioni o punti della sentenza e, quindi, non in relazione ad omesso esame circa fatto (storico) decisivo per il giudizio, che è stato oggetto di discussione tra le parti.

La dedotta violazione è falsa applicazione dell’art. 137 c.p.c., in tema di notificazione degli atti impositivi (di cui al terzo motivo) difetta di specificità (in termini di autosufficienza) e non coglie la ratio decidendi.

Sotto il primo profilo, difatti, manca la trasposizione (anche indiretta) delle stesse retate nelle parti necessarie per la comprensione della doglianza (ex plurimis, per l’inammissibilità dovuta a difetto di specificità del motivo di ricorso, in termini di autosufficienza, si vedano altresì, ex plurimis, limitando i riferimenti solo a talune decisioni più recenti, oltre a Cass. sez. U, 27/12/2019, n. 34469, e Cass. sez. U, 19/04/2016, n. 7701: Cass. sez. 5, 30/09/2020, n. 20858, in motivazione; Cass. sez. 3, 27/05/2019, n. 14357, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 24/05/2019, n. 14161, in motivazione; Cass. sez. 5, 13/11/2018, n. 29092, Rv. 651277-01; Cass. sez. 6-1, 27/07/2017, n. 18679, Rv. 645334-01; Cass. sez. 5, 12/04/2017, n. 9499, Rv. 643920-01, in motivazione; Cass. sez. 5, 15/07/2015, n. 14784, Rv. 636120-01; Cass. sez. 3, 09/04/2013, n. 8569, Rv. 625839-01, oltre che Cass. sez. 3, 03/07/2009, n. 15628, Rv. 609583-01).

Oltre a quanto innanzi, poi, la doglianza, come detto, non coglie la reale ratio decidenti, che, dunque, non sindaca. I ricorrenti difatti articolano la censura, laddove non prospettante una mera differente valutazione anche di elementi probatori, con riferimento alla notificazione eseguita tramite ufficiale giudiziario o messo notificatore laddove, invece, la sentenza impugnata fonda sulla corretta notificazione diretta a mezzo del servizio postale universale (per il detto profilo di inammissibilità inerente la ratio decidendi si vedano, ex plurimis, tra le più recenti: Cass. Sez. U, 15/09/2020, n. 19169, Rv. 658633-01, in motivazione; Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione, entrambe nel senso della considerazione della relativa censura alla stregua di un “non motivo”, inammissibile ex art. 366 c.p.c., n. 4; Cass. sez. 3, 11/12/2018, n. 31946, in motivazione; Cass. sez. 5, 07/11/2018, n. 28398 e Cass. n. 28391; Cass. sez. 1, 10/04/2018, n. 8755; Cass. sez. 6-5, 07/09/2017, n. 20910, Rv. 645744-01, per la quale la proposizione, con il ricorso per cassazione, di censure prive di specifiche attinenze al decisum della sentenza impugnata è assimilabile alla mancata enunciazione dei motivi richiesti dall’art. 366 c.p.c., n. 4, con conseguente inammissibilità del ricorso, rilevabile anche d’ufficio; Cass. sez. 4, 22/11/2010, n. 23635, Rv. 615017-01).

Le deduzioni di cui ai motivi quarto e quinto, inoltre, come già evidenziato nella precedente parte espositiva, al di là di mere indicazioni normative, si caratterizzano alla stregua di “non motivi”. Esse difatti si limitano a riproporre le doglianze mosse in sede di merito avverso i provvedimenti impositivi, con annesse deduzioni difensive, senza effettivamente sindacare in merito la statuizione di secondo grado (sull’inammissibilità della censura in quanto integrante un “non motivo”, si vedano, ex plurimis e limitando i riferimenti solo alle più recenti: Cass. sez. 6-3, 15/10/2019, n. 26052, in motivazione; Cass. sez. 3, 15/10/2019, n. 25933, in motivazione). Il motivo quarto, poi, inammissibilmente, prospetta una differente quantificazione del reddito d’impresa, ed il quinto, nel ritenere illegittima una “presunzione semplice che gli utili extra-contabili di una società di capitali a ristretta base azionaria siano stati distribuiti ai soci”, non si confronta con la pacifica giurisprudenza contraria di questa Corte (ex plurimis, limitando i riferimenti solo alle statuizioni più recenti: Cass. sez. 6-5, 18/02/2020, n. 3980, Rv. 657304-01; Cass. sez. 5, 19/12/2019, n. 33976, Rv. 656544-01; Cass. sez. 5, 23/05/2019, n. 13989, Rv. 654000-01; Cass., sez. 6-5, 24/01/2019, n. 1947, Rv. 652391-01).

3. In conclusione, il ricorso non è accolto ed i ricorrenti sono condannati, in solido, al pagamento, in favore della controricorrente, delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità, che si liquidano, in considerazione dei parametri ratione temporis applicabili, in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito.

3.1. Stante il tenore della pronuncia, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater (aggiunto dalla L. 24 dicembre 2012, n. 228, art. 1, comma 17), deve darsi atto della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte dei ricorrenti, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto (circa i limiti di detta attestazione, da riferirsi esclusivamente al presupposto processuale della tipologia di pronuncia adottata e non al presupposto sostanziale della debenza del contributo del cui raddoppio trattasi, si veda Cass. Sez. U, 20/02/20, n. 4315).

PQM

rigetta il ricorso e condanna i ricorrenti, in solido, al pagamento delle spese processuali inerenti il presente giudizio di legittimità che si liquidano, in favore della controricorrente, in Euro 5.600,00, oltre alle spese prenotate a debito, dando atto, ai sensi del D.P.R. 30 maggio 2002, n. 115, art. 13, comma 1 quater, della sussistenza dei presupposti, processuali, per il versamento, da parte del ricorrente, dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello previsto per il ricorso a norma dello stesso art. 13, comma 1 bis, se dovuto.

Così deciso in Roma, il 14 ottobre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

Sostieni LaLeggepertutti.it

La pandemia ha colpito duramente anche il settore giornalistico. La pubblicità, di cui si nutre l’informazione online, è in forte calo, con perdite di oltre il 70%. Ma, a differenza degli altri comparti, i giornali online non ricevuto alcun sostegno da parte dello Stato. Per salvare l'informazione libera e gratuita, ti chiediamo un sostegno, una piccola donazione che ci consenta di mantenere in vita il nostro giornale. Questo ci permetterà di esistere anche dopo la pandemia, per offrirti un servizio sempre aggiornato e professionale. Diventa sostenitore clicca qui

LEGGI ANCHE



NEWSLETTER

Iscriviti per rimanere sempre informato e aggiornato.

CERCA CODICI ANNOTATI

CERCA SENTENZA