Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8226 del 11/04/2011

Cassazione civile sez. I, 11/04/2011, (ud. 08/03/2011, dep. 11/04/2011), n.8226

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. PLENTEDA Donato – Presidente –

Dott. ZANICHELLI Vittorio – rel. Consigliere –

Dott. CRISTINAO Magda – Consigliere –

Dott. SCALDAFERRI Andrea – Consigliere –

Dott. BISOGNI Giacinto – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

sentenza

sul ricorso proposto da:

SEMENTIFICIO MOLINO ROVATO SUD s.r.l., fallita, in persona del

curatore pro-tempore, con domicilio eletto in Roma, via Magnagrecia

n. 13, presso l’Avv. Sebastiano Di Lascio, rappresentata e difesa

dall’Avv. Di Leo Egiziano, come da procura in atti;

– ricorrente –

contro

SAN PAOLO IMI s.p.a. (già Istituto Bancario San Paolo di Torino –

Istituto mobiliare Italiano), con domicilio eletto in Roma, via

Salaria n. 362, presso l’Avv. De Benedetti Bonaiuto Piero che lo

rappresenta e difende unitamente all’Avv. Miranda Lucio come da

procura speciale in atti;

– controricorrente –

nonchè sul ricorso proposto da:

SANPAOLO IMI s.p.a. (già Istituto Bancario San Paolo di Torino –

Istituto mobiliare Italiano), come sopra domiciliato e difeso;

– ricorrente incidentale –

contro

SEMENTIFICIO MOLINO ROVATO SUD s.r.l., fallita;

– intimata –

per la cassazione della sentenza della Corte d’appello di Bari n.

891/04 depositata il 19 ottobre 2004.

Udita la relazione della causa svolta nella pubblica udienza del

giorno 8 marzo 2011 dal Consigliere relatore Dott. Vittorio

Zanichelli;

sentite le richieste del P.M., in persona del Sostituto Procuratore

Generale Dott. CARESTIA Antonietta che ha concluso per l’accoglimento

del ricorso principale, assorbito quello incidentale;

uditi gli Avv.ti Egiziano Di Leo e Piero De Benedetti Bonaiuto.

Fatto

SVOLGIMENTO DEL PROCESSO

In esito a domanda proposta dalla banca SanPaolo Imi s.p.a. il giudice delegato al fallimento della Sementificio Molino Rovato Sud s.r.l. ha ammesso la medesima allo stato passivo per l’importo di L. 219.856.118 in via chirografaria, oltre interessi fino alla data della sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Napoli il 25.1.1995, rigettando invece la domanda di riconoscimento degli interessi fino alla data della successiva sentenza di fallimento emessa dal Tribunale di Foggia il 3.7.1996 in seguito alla individuazione di tale ufficio giudiziario quale giudice competente ad opera dalla Corte di cassazione in sede di regolamento per conflitto positivo di competenza. L’opposizione della banca è stata respinta dal Tribunale ma la decisione è stata riformata dalla Corte di appello che ha accolto la domanda introduttiva riconoscendo gli interessi fino alla data della seconda sentenza di fallimento.

Contro la decisione ricorre per cassazione la curatela con un unico motivo sostenendo l’erroneità della sentenza in presenza di una successione di procedure concorsuali.

Resiste l’intimata e propone ricorso incidentale dolendosi dell’avvenuta compensazione delle spese.

Entrambe le parti hanno depositato memoria illustrativa.

Diritto

MOTIVI DELLA DECISIONE

Il ricorso principale e quello incidentale debbono essere preliminarmente riuniti in quanto proposti nei confronti della stessa sentenza.

La questione che viene proposta nel presente giudizio attiene alla individuazione del momento in cui, per effetto del disposto della L. Fall., art. 55, si verifica la sospensione del corso degli interessi, nell’ipotesi in cui ad una prima dichiarazione di fallimento ne segua un’altra ad opera del tribunale dichiarato competente in esito alla risoluzione in suo favore del conflitto positivo di competenza.

Il dubbio interpretativo, che più non si pone per le procedure disciplinate dalla riforma in quanto dal disposto degli artt. 9 bis e 9-ter si evince chiaramente che il procedimento instaurato avanti al tribunale competente è la prosecuzione di quello eventualmente iniziato in precedenza avanti al tribunale dichiarato incompetente, tanto da non essere necessaria una nuova dichiarazione di fallimento (Sez. 1, ord. 31 maggio 2010, n. 13316), è stato definitivamente risolto dalle Sezioni Unite che hanno enunciato il principio, cui il Collegio intende pienamente aderire, secondo cui “Con riferimento alla decorrenza della sospensione degli interessi sui crediti chirografari ammessi al passivo, ai sensi della L. Fall., art. 55, nell’ipotesi in cui, ad una prima dichiarazione di fallimento da parte del tribunale, poi riconosciuto incompetente (dalla S.C. in sede di conflitto positivo virtuale di competenza, come nella specie, o di regolamento facoltativo), segua una seconda dichiarazione di fallimento dello stesso imprenditore da parte dei tribunale designato (dalla S.C.) competente, il blocco degli interessi si verifica con la prima sentenza, anche se emessa da giudice incompetente, non essendo tale sentenza nulla e non essendo i suoi effetti sostanziali travolti dalla cassazione, come avviene per quelli processuali. Tali conclusioni non trovano ostacolo: nel principio di inderogabilità della competenza territoriale in materia fallimentare e nella natura costitutiva della dichiarazione di fallimento, atteso che la seconda pronuncia ha effetto confermativo del precedente accertamento dello stato di insolvenza; nella assenza di una norma espressa, stante la enucleabilità di tale previsione (ora emersa con l’art. 9 bis introdotto dal legislatore del 2006) dal sistema della L. Fall., in ragione della sua ratio ispiratrice e dei correlati principi informatori, secondo un’interpretazione costituzionalmente orientata, rispettosa del principio della ragionevole durata dei processo e della garanzia del processo giusto (art. 111 Cost.), idonea ad escludere esiti contraddittori rispetto ai suddetti principi (Cassazione civile, sez. un., 18/12/2007, n. 26619; conforme sez. 1^, 11/06/2008, n. 15560).

Il ricorso deve dunque essere accolto e cassata la sentenza impugnata con conseguente assorbimento dell’unico motivo del ricorso incidentale afferente alla regolazione delle spese, dovendosi procedere a nuova statuizione sul punto.

Non essendo necessari ulteriori accertamenti in fatto, la causa può essere decisa nel merito e pertanto rigettato l’appello.

La circostanza che la richiamata giurisprudenza sia successiva alla pronuncia d’appello e al ricorso per cassazione giustifica la compensazione delle spese per entrambe le predette fasi.

P.Q.M.

La Corte, riuniti i ricorsi, accoglie quello principale e dichiara assorbito quello incidentale; cassa la sentenza impugnata in relazione al ricorso accolto e, decidendo nel merito, rigetta l’appello; compensa le spese del giudizio di appello e di quello di legittimità.

Così deciso in Roma, il 8 marzo 2011.

Depositato in Cancelleria il 11 aprile 2011

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