Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8225 del 30/03/2017
Cassazione civile, sez. VI, 30/03/2017, (ud. 09/02/2017, dep.30/03/2017), n. 8225
LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE
SEZIONE SESTA CIVILE
SOTTOSEZIONE T
Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:
Dott. IACOBELLIS Marcello – Presidente –
Dott. MOCCI Mauro – Consigliere –
Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –
Dott. CRUCITTI Roberta – rel. Consigliere –
Dott. CONTI Giovanni – Consigliere –
ha pronunciato la seguente:
ORDINANZA
sul ricorso 26102-2015 proposto da:
P.O., elettivamente domiciliato in ROMA, VIA F CONFALONIERI
5, presso lo studio dell’avvocato LUIGI MANZI, che lo rappresenta e
difende unitamente all’avvocato CESARE FEDERICO GLENDI;
– ricorrente –
contro
AGENZIA DELLE ENTRATE, C.F. (OMISSIS), in persona del Direttore pro
tempore, elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12,
presso l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e
difende ope legis;
– controricorrente –
avverso la sentenza n. 1136/24/2015 della COMMISSIONE TRIBUTARIA
REGIONALE della LOMBARDIA, depositata il 24/03/2015;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio non
partecipata del 09/02/2017 dal Consigliere Dott. ROBERTA CRUCITTI.
Fatto
RILEVATO
che:
a) P.O. ricorre, con due motivi, nei confronti dell’Agenzia delle Entrate (che resiste con controricorso) avverso la sentenza indicata in epigrafe, con la quale la C.T.R. della Lombardia ne aveva dichiarato l’appello, proposto avverso la decisione di primo grado, inammissibile perchè ripetitivo del ricorso introduttivo.
b) a seguito di proposta ex art. 380 bis c.p.c. è stata fissata l’adunanza della Corte in camera di consiglio, con rituali comunicazioni. Il Collegio ha autorizzato, come da decreto del Primo Presidente in data 14 settembre 2016, la redazione della presente motivazione in forma semplificata.
Diritto
CONSIDERATO
che:
a) il ricorrente, riportato per intero l’atto di appello in ricorso, con entrambi i motivi lamenta la violazione ed erronea applicazione del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53ad opera della C.T.R.;
b) le censure sono fondate. L’appello della parte privata possiede, infatti, tutti i requisiti di cui al D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 recando espresse censure alla sentenza della C.T.P., alla luce del principio, reiteratamente affermato, secondo cui allorchè “il dissenso della parte soccombente investa la decisione impugnata nella sua interezza” ed “esso si sostanzi proprio in quelle argomentazioni che suffragavano la domanda disattesa dal primo giudice”, la sottoposizione al giudice d’appello delle medesime argomentazioni adempie pienamente l’onere di specificità dei motivi (Cass. n. 8185/15; Cass. n. 14908/2014). In particolare, poi, è stato statuito che, ai sensi del D.Lgs. n. 546 del 1992, art. 53 il ricorso in appello deve contenere i “motivi specifici dell’impugnazione” e non gia nuovi motivi”, atteso il carattere devolutivo pieno dell’appello, che e un mezzo di impugnazione non limitato al controllo di vizi specifici della sentenza di primo grado, ma rivolto ad ottenere il riesame della causa nel merito (Cass. n. 3064/12).
c) ne consegue, in accoglimento del ricorso, la cassazione della sentenza impugnata – che si è discostata dai superiori principi, con rinvio alla C.T.R. della Lombardia anche per provvedere sulle spese di questo giudizio.
PQM
In accoglimento del ricorso, cassa la sentenza impugnata e rinvia alla Commissione tributaria regionale della Lombardia, in diversa composizione, cui demanda di provvedere anche sulle spese del giudizio di legittimità.
Così deciso in Roma, il 9 febbraio 2017.
Depositato in Cancelleria il 30 marzo 2017