Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8225 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. I, 27/04/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 27/04/2020), n.8225

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Cristina – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 7197/2019 proposto da:

G.R., elettivamente domiciliato in Roma Via Carlo Poma 2,

presso lo studio dell’avvocato Capitani Roberta, che lo rappresenta

e difende unitamente all’avvocato Lamarucciola Antonio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 19/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2020 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto n. 565 depositato in data 19 gennaio 2019, il Tribunale di Milano, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, ha respinto la richiesta dell’odierno ricorrente, cittadino della (OMISSIS), di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso per ragioni umanitarie.

Il Tribunale, all’esito dell’udienza per la comparizione delle parti, ha rilevato che la vicenda personale narrata presenta numerose lacune e contraddizioni intrinseche (egli sostiene di essere stato minacciato dai (OMISSIS), dopo il rifiuto di affiliazione); quanto alla richiesta di protezione sussidiaria, la zona del paese di provenienza non è interessata da situazione di violenza indiscriminata o generalizzata; nè ricorrono le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero, mai neppure dedotte.

Avverso il suddetto decreto viene proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso possono essere come di seguito riassunti:

1) error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice deciso senza fissazione dell’udienza ed audizione del ricorrente, in violazione fra l’altro del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis ed art. 8, comma 3;

2) violazione e falsa applicazione della procedura di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 ed D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 8, in quanto il tribunale ha ritenuto il ricorrente non credibile, nonostante la buona fede soggettiva del richiedente;

3) violazione dell’art. 135 c.p.c., comma 4 e art. 737 c.p.c., per illogicità e contraddittorietà del decreto, quanto al rigetto della domanda di protezione sussidiaria;

4) nullità del procedimento, per violazione dell’art. 35-bis, comma 9, cit., non avendo il giudice utilizzato le informazioni sulla situazione socio-politico-economica del paese di provenienza per avere dato rilievo ad alcune fonti informative, disattendendo i precisi riferimenti informativi forniti;

5) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. c), D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 2, per non avere concesso la protezione sussidiaria, nonostante la situazione del Pakistan;

6) omessa pronuncia, e violazione dell’art. 5 T.U.I., per non avere accolto la domanda di protezione umanitaria, pur esistendo nella specie seri motivi ostativi del rientro nel paese di origine e per il livello di integrazione raggiunto in Italia.

2. – Il primo motivo è manifestamente infondato.

In primo luogo, non corrisponde a verità che non sia stata fissata l’udienza, al contrario regolarmente tenuta in assenza di videoregistrazione; mentre l’audizione non è un obbligo imposto al giudice, in particolare quando, come nella specie, il medesimo abbia precisato l’assenza di deduzioni difensive diverse da quelle esposte nella fase amministrativa.

Nella specie, il Tribunale non soltanto ha disposto, in mancanza di videoregistrazione, l’udienza di comparizione delle parti, ma ha anche, dando atto della mancata messa a disposizione da parte della Commissione territoriale della documentazione impiegata nella fase amministrativa, effettuato un’autonoma e nuova audizione del richiedente.

In sostanza, il giudizio ha avuto ad oggetto l’annullamento del provvedimento amministrativo quanto la verifica della sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale ed il Tribunale ha correttamente proceduto all’esame di fonti informative aggiornate.

3. – Il secondo motivo è manifestamente inammissibile.

Come questa Corte ha chiarito, “In tema di protezione internazionale, l’attenuazione dell’onere probatorio a carico del richiedente non esclude l’onere di compiere ogni ragionevole sforzo per circostanziare la domanda D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. a), essendo possibile solo in tal caso considerare “veritieri” i fatti narrati; la valutazione di non credibilità del racconto costituisce un apprezzamento di fatto rimesso al giudice del merito il quale deve valutare se le dichiarazioni del richiedente siano coerenti e plausibili, D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 3, comma 5, lett. c), ma pur sempre a fronte di dichiarazioni sufficientemente specifiche e circostanziate” (Cass., ord. 30 ottobre 2018, n. 27503).

Inoltre, “In materia di protezione internazionale, l’accertamento del giudice di merito deve innanzi tutto avere ad oggetto la credibilità soggettiva della versione del richiedente circa l’esposizione a rischio grave alla vita o alla persona; qualora le dichiarazioni siano giudicate inattendibili alla stregua degli indicatori di genuinità soggettiva di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, non occorre procedere ad un approfondimento istruttorio officioso circa la prospettata situazione persecutoria nel Paese di origine, salvo che la mancanza di veridicità derivi esclusivamente dall’impossibilità di fornire riscontri probatori” (Cass. 27 giugno 2018, n. 16925; v. pure Cass., ord. 5 febbraio 2019, n. 3340).

E, giova appena precisare, il giudizio di credibilità appartiene all’accertamento tipico e discrezionale del giudice del merito, che è inammissibile riproporre in questa sede.

4. – Il terzo, quarto e quinto motivo sono manifestamente inammissibili.

Il Tribunale, all’esito dell’udienza per la comparizione delle parti, e dopo avere ritenuto che la vicenda personale narrata presenta numerose lacune e contraddizioni intrinseche, sulla domanda di protezione sussidiaria ha comunque accertato che la zona del paese di provenienza del richiedente non è interessata da di generalizzata.

La motivazione è ampia e non presenta vizi di sorta.

Non soddisfatto della valutazione fattuale, il ricorrente narra qui l’intera vicenda personale, pretendendo una nuova, ma inammissibile, rivalutazione di fatto.

Il ricorrente propone una censura dissentire nel merito dalla valutazione espressa dal Tribunale sulla base della consultazione di fonti internazionali della situazione generale del paese di provenienza, che ha condotto il medesimo Ufficio ad escludere, con ampia motivazione, l’attuale sussistenza di una situazione di conflitto armato, violenza indiscriminata, insicurezza generalizzata o comunque di allarme sociale, tali da giustificare la richiesta protezione sussidiaria.

Come è noto, in materia di protezione internazionale il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando parzialmente deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare: ma ciò, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 15794/2019). Il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, trova applicazione tanto con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle ipotesi contemplate dall’art. 14 cit., con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del paese di origine, atteso che il dovere di cooperazione del giudice impone allo stesso di verificare – in via preferenziale, ma non esclusiva, attraverso lo scrutinio dei cd. C.A.I., country of origin informations – se nel paese di provenienza sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rientro del richiedente, ma non di supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, essendo necessaria al riguardo soltanto la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dell’art. 3 cit., comma 5 (Cass. n. 15794/2019).

Nella specie, il Tribunale ha attivato il proprio dovere di cooperazione officiosa, escludendo che, nella regione di provenienza del richiedente, sussistesse una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata, sulla base di adeguati reports informativi.

Per ogni altri profilo, la doglianza mira all’evidenza a sostituire l’apprezzamento di fatto esaustivamente condotto dal giudice di merito con le valutazioni del richiedente.

5. – Il sesto motivo è manifestamente infondato.

Il decreto impugnato ha escluso che potesse essere in concreto concessa tale misura, essendo mancata qualsiasi allegazione, ed ancor più dimostrazione, delle specifiche situazioni soggettive di vulnerabilità riferibili al soggetto, in una con la stigmatizzata situazione di radicale non credibilità del soggetto.

Dunque, non appaiono concludenti le deduzioni svolte dall’istante. Come questa Corte ha avuto modo di precisare, la protezione umanitaria impone dii verificare che “ci si è allontanati da una condizione di vulnerabilità effettiva, sotto il profilo specifico della violazione o dell’impedimento all’esercizio dei diritti umani inalienabili”. La violazione di tali diritti nel paese di provenienza “deve inoltre necessariamente correlarsi alla vicenda personale del richiedente, perchè altrimenti si finirebbe per prendere in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese d’origine in termini del tutto generali ed astratti in contrasto col parametro normativo di cui al D.Lgs. n. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6” (Cass. 23 febbraio 2018, n. 4455).

Ed è stato ancora ribadito (Cass. 3 aprile 2019, n. 9304) che “la valutazione della condizione di vulnerabilità che giustifica il riconoscimento della protezione umanitaria deve essere ancorata ad una valutazione individuale, caso per caso, della vita privata e familiare del richiedente in Italia, comparata alla situazione personale che egli ha vissuto prima della partenza ed alla quale egli si troverebbe esposto in conseguenza del rimpatrio, poichè, in caso contrario, si prenderebbe in considerazione non già la situazione particolare del singolo soggetto, ma piuttosto quella del suo paese di origine, in termini del tutto generali ed astratti, in contrasto con il parametro normativo di cui al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6”.

Nel caso in esame, il giudice del merito ha motivatamente escluso di poter avvisare specifiche condizioni di vulnerabilità in capo al richiedente e il ricorso si attesta su di una presa d’atto del generale livello delle condizioni socio-economiche e sanitarie del paese di origine, finendo così per conferire rilievo a profili che non sono individualizzati e che, per quanto detto, risultano privi di decisività.

Quanto al diritto di asilo, di cui pure è cenno nel motivo, questa Corte ha già precisato che “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007, ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residua/e diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3” (Cass. n. 16362/2016; Cass. n. 11110/2019).

6. – Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

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