Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8225 del 22/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8225 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: FERNANDES GIULIO

ORDINANZA

c. u

sul ricorso 17907-2014 proposto da:
POSTE ITALIANE SPA 97103880585, – società con socio unico -, in
persona del Presidente del Consiglio di Amministrazione e legale
rappresentante pro tempore, elettivamente domiciliata in ROMA„
V.LE MAZZINI 134, presso lo studio dell’avvocato LUIGI
FIORILLO, che la rappresenta e difende giusta procura a margine del
ricorso;
– ricorrente contro
PAOLILLO ANDREA, elettivamente domiciliato in ROMA, VIA
CIPRO 77, presso lo studio dell’avvocato GERARDO RUSSILLO,
che lo rappresenta e difende giusta mandato in calce al controricorso;
– controricorrente –

Data pubblicazione: 22/04/2016

avverso la sentenza n. 3677/2013 della CORTE D’APPELLO di
ROMA del 16/04/2013, depositata 1’08/07/2013;
udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del
10/03/2016 dal Consigliere Relatore Dott. GIULIO FERNANDES.

FATTO E DIRITTO

marzo 2016, ai sensi dell’art. 375 c.p.c. sulla base della seguente
relazione redatta a norma dell’art. 380 bis c.p.c.:
” Con sentenza dell’8 luglio 2013 la Corte di appello di Roma, in
riforma della decisione del primo giudice, dichiarava la nullità del
termine apposto al contratto intercorso tra Paolillo Andrea e Poste
Italiane s.p.a. per il periodo dal 1°febbraio al 30 aprile 2002 e, accertata
la sussistenza di un rapporto di lavoro a tempo indeterminato tra le
parti, condannava la società al pagamento in favore del lavoratore di
una indennità – ex art.32, co.5°, legge n. 183/2010 – pari a 4,5
mensilità dell’ultima retribuzione globale di fatto oltre accessori dalla
scadenza del rapporto.
Per la cassazione di tale decisione propone ricorso Poste Italiane
s.p.a. affidato a sei motivi.
Il Paolillo resiste con controricorso.
E’ stato depositato il verbale di conciliazione stipulato fra le parti
in data 22 ottobre 2015 in sede sindacale.
Dal suddetto verbale di conciliazione, debitamente sottoscritto
dalla lavoratrice interessata e dal rappresentante della Poste Italiane
S.p.A., risulta che le parti hanno raggiunto un accordo transattivo
concernente la controversia in esame dandosi atto dell’intervenuta
amichevole e definitiva conciliazione a tutti gli effetti di legge,
dichiarando il Paolillo di rinunciare all’azione ed ai diritti di cui alla

Ric. 2014 n. 17907 sez. ML – ud. 10-03-2016
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La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio del 10

presente controversia e la società di procedere alla assunzione a tempo
indeterminato del predetto.
Tale verbale di conciliazione si appalesa idoneo a dimostrare
l’intervenuta cessazione della materia del contendere nel giudizio di
cassazione ed il conseguente sopravvenuto difetto di interesse delle

Per tutto quanto sopra considerato, si propone la declaratoria
di cessazione della materia del contendere con ordinanza, ai sensi
dell’art. 375 cod. proc. civ., n. 5.”
Sono seguite le rituali comunicazioni e notifica della suddetta
relazione, unitamente al decreto di fissazione della presente udienza in
Camera di consiglio.
Il Collegio dichiara cessata la materia del contendere.
In ragione del contenuto transattivo dell’accordo, è conforme a
giustizia disporre la compensazione delle spese del giudizio di
cassazione tra le parti.
Non sussistono i presupposti per il versamento, da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato,
previsto dall’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio, introdotto
dall’art. 1, comma 17, della legge 24 dicembre 2012, n. 228 (legge di
stabilità 2013). Tale disposizione trova applicazione ai procedimenti
iniziati in data successiva al 30 gennaio 2013, quale quello in esame,
avuto riguardo al momento in cui la notifica del ricorso si è
perfezionata, con la ricezione dell’atto da parte del destinatario
(Sezioni Unite, sent n. 3774 del 18 febbraio 2014). Inoltre, il
presupposto di insorgenza dell’obbligo del versamento, per il
ricorrente, di un ulteriore importo a titolo di contributo unificato, ai
sensi dell’art. 13, comma 1 quater, del d.P.R. 30 maggio 2002, n. 115,
nel testo introdotto dall’art.1, comma 17, legge 24 dicembre 2012, n.
Ric. 2014 n. 17907 sez. ML – ud. 10-03-2016
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parti a proseguire il processo.

228, non è collegato alla condanna alle spese, ma al fatto oggettivo del
rigetto integrale o della definizione in rito, negativa per l’impugnante,
del gravame (Cass. n. 10306 del 13 maggio 2014).

P.Q.M.
La Corte dichiara cessata la materia del contendere e compensa le

Ai sensi dell’art. 13, co. 1 quater, del d.P.R. n. 115 del 2002 dà atto
della non sussistenza dei presupposti per il versamento da parte della
ricorrente dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a
quello dovuto per il ricorso a norma del comma 1 bis dello stesso art.
13.
Così deciso in Roma, il 10 marzo 2016
Pre •dente

spese del presente giudizio.

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