Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8224 del 27/04/2020

Cassazione civile sez. I, 27/04/2020, (ud. 18/02/2020, dep. 27/04/2020), n.8224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE PRIMA CIVILE

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. GIANCOLA Cristina – Presidente –

Dott. IOFRIDA Giulia – Consigliere –

Dott. NAZZICONE Loredana – rel. Consigliere –

Dott. SCALIA Laura – Consigliere –

Dott. CAMPESE Eduardo – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 5753/2019 proposto da:

D.S.J.M., elettivamente domiciliato in Roma Via

Vigna Rigacci 16, presso lo studio dell’avvocato Capitani Roberta,

che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato Lamarucciola

Antonio;

– ricorrente –

contro

Ministero Dell’Interno, (OMISSIS);

– intimato –

avverso il decreto del TRIBUNALE di MILANO, depositata il 02/01/2019;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/02/2020 da Dott. NAZZICONE LOREDANA.

Fatto

FATTI DI CAUSA

Con il decreto n. 96 depositato in data 2 gennaio 2019, il Tribunale di Milano, a seguito di diniego da parte della competente Commissione territoriale, ha respinto la richiesta dell’odierno ricorrente, cittadino della (OMISSIS), di riconoscimento dello status di rifugiato, della protezione sussidiaria e del permesso per ragioni umanitarie.

Il Tribunale, all’esito dell’udienza per la comparizione delle parti ed ascoltato l’istante, ha rilevato che la vicenda personale narrata attiene esclusivamente, per espressa dichiarazione del richiedente, ad una situazione di disagio economico, determinata a suo tempo dalla scomparsa del padre, quando egli era ancora adolescente, onde la madre decise di trasferirsi con i figli in Niger. Nessuna situazione integrante i presupposti per il rifugio, nè per la protezione sussidiaria è neppure stata dedotta; in ogni modo, il tribunale ha analizzato la situazione del paese ed ha riscontrato in esso una situazione fattuale che esclude la situazione di violenza indiscriminata o generalizzata; nè ricorrono le condizioni per la concessione del permesso per ragioni umanitarie, non emergendo ragioni di particolare vulnerabilità dello straniero, mai neppure dedotte, essendo il soggetto ormai ampiamente maggiorenne e con autonome capacità, nè si può valutare la situazione della Libia, mero paese di transito.

Avverso il suddetto decreto viene proposto ricorso per cassazione, affidato a sei motivi.

Non svolge difese il Ministero intimato.

Diritto

RAGIONI DELLA DECISIONE

1. – I motivi di ricorso possono essere come di seguito riassunti:

1) error in procedendo ex art. 360 c.p.c., comma 1, n. 4, per avere il giudice deciso senza esaminare il fascicolo della fase amministrativa, non trasmesso dalla Commissione Territoriale competente, in violazione del D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 8 ed art. 8, comma 3;

2) violazione e falsa applicazione dell’art. 116 c.p.c., comma 2, alla luce del combinato disposto con l’art. 35-bis, commi 6, 7 e 8, non avendo il decreto impugnato valorizzato il consegno del Ministero dell’interno, non costituitosi in giudizio, della Commissione territoriale, che non aveva reso disponibile la documentazione acquisita, e del P.M., che ivi non ha reso conclusioni;

3) violazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, per non avere il Tribunale tenuto conto di tutti i fatti pertinenti relativi al paese di transito, la Libia;

4) falsa o errata applicazione del D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 2 e art. 14, lett. c), art. 5 T.U.I., nonchè omessa o parziale valutazione delle fonti internazionali sulla situazione socio-politico-economica del paese do provenienza, avendo il Tribunale dato rilievo ad alcune fonti informative, senza fornire indicazioni circa il rinvenimento di tali documenti, disattendendo i precisi riferimenti informativi forniti e richiedendo, per errore, la prova da parte dello straniero, anche ai fini della protezione sussidiaria D.Lgs. n. 251 del 2007, ex art. 14, lett. c), di un suo coinvolgimento diretto della situazione di conflitto diffuso esistente;

5) violazione o falsa applicazione dell’art. 5 T.U.I., D.Lgs. n. 251 del 2007, artt. 3,9,15, oltre ad omesso esame di fatto decisivo, per non avere accolto la domanda di protezione umanitaria, pur esistendo nella specie seri motivi ostativi del rientro nel paese di origine, nonchè per la situazione della Libia;

6) violazione e falsa applicazione dell’art. 115 c.p.c. e art. 2697 c.c., per omessa valutazione delle prove offerte ai fini della protezione umanitaria.

2. – Il primo motivo è inammissibile.

Secondo i precedenti consolidati di questa Corte, “in tema di protezione internazionale, è inammissibile il motivo di ricorso per cassazione con il quale si deduca l’omessa trasmissione degli atti da parte della Commissione territoriale e la conseguente assunzione della decisione da parte del tribunale senza l’esame di tali atti, ave non siano state specificamente dedotte le conseguenze in termini di deficit probatorio che da tali omissioni siano derivate” (Cass. n. 6061/2019; Cass. n. 32399/2019).

Invero, in tema di protezione internazionale, la nullità del provvedimento amministrativo, emesso dalla Commissione territoriale, non esonera il giudice adito dall’obbligo di esaminare il merito della domanda, in quanto l’oggetto della controversia non è il provvedimento negativo ma il diritto soggettivo alla protezione internazionale invocata, tanto che tale giudizio non può concludersi con una mera declaratoria d’invalidità del diniego amministrativo ma deve pervenire alla decisione sulla spettanza del diritto, ai sensi di legge (Cass. n. 26480/2011; Cass. n. 18632/2014; Cass. n. 7385/2017; Cass. n. 13086/2019).

Come, inoltre, si è condivisibillmente affermato (Cass. n. 17717/2018), nei procedimenti in materia di riconoscimento della protezione internazionale, in mancanza della videoregistrazione del colloquio con il richiedente dinanzi alla commissione territoriale il giudice, nelle ipotesi previste dal D.Lgs. n. 25 del 2008, art. 35-bis, comma 11, deve fissare l’udienza di comparizione delle parti.

Nella specie, il Tribunale non soltanto ha disposto, in mancanza di videoregistrazione, l’udienza di comparizione delle parti, ma ha anche, dando atto della mancata messa a disposizione da parte della Commissione territoriale della documentazione impiegata nella fase amministrativa, effettuato un’autonoma e nuova audizione del richiedente. Nè questi precisa il profilo di pretesa lesione del suo diritto di difesa, per effetto del vizio procedimentale denunciato, atteso che il Tribunale ha proceduto ad un’istruttoria autonoma rispetto a quella svolta nella fase amministrativa e che egli stesso dà atto di essere stato ascoltato dal Tribunale.

In sostanza, il giudizio ha avuto ad oggetto l’annullamento del provvedimento amministrativo quanto la verifica della sussistenza dei presupposti per la protezione internazionale ed il Tribunale ha correttamente proceduto all’esame di fonti informative aggiornate.

3. – Il secondo motivo è manifestamente infondato.

Il ricorrente lamenta che non sia stato dato adeguato rilievo al comportamento processuale tenuto dal Ministero dell’Interno, non costituitosi in giudizio, e dalla Commissione territoriale, la quale non aveva trasmesso la documentazione acquisita nella fase amministrativa; i fatti posti a fondamento della domanda dovevano ritenersi quindi pacifici e non contestati.

Costituisce principio consolidato che l’onere di specificità della contestazione deve essere “calibrato in relazione alla natura dei fatti e alla loro conoscenza o conoscibilità da parte del contraddittore, che non è tenuto a prospettare una versione alternativa circa circostanze di fatto proprie della controparte e alle quali egli è del tutto estraneo” (Cass. 13088/2019). Invero, l’onere di contestazione, la cui inosservanza rende il fatto pacifico e non bisognoso di prova, sussiste soltanto per i fatti noti alla parte, non anche per quelli ad essa ignoti (fra le tante, Cass. 18/07/2016, n. 14652; Sez. 3, 13/02/2013, n. 3576).

Quanto alla contestazione in ordine al mancato invio di conclusioni scritte da parte del P.M., è sufficiente rilevare che, nei giudizi nei quali è previsto l’intervento obbligatorio del pubblico ministero, quali quello avente ad oggetto la domanda di protezione internazionale, è sufficiente l’adempimento costituito dall’avviso al medesimo, senza che rilevi, ai fini della validità del procedimento e della sentenza la sua effettiva partecipazione alle udienze e l’assunzione di conclusioni (Cass. n. 11223/2014; n. 27402/2018).

Dell’assunto relativo alla mancata trasmissione, da parte della Commissione territoriale, della documentazione utilizzata nella fase amministrativa del procedimento ai è già discorso.

4. – Il terzo motivo è manifestamente infondato.

Nella domanda di protezione internazionale, l’allegazione da parte del richiedente che in un paese di transito (nella specie la Libia) si consumi un’ampia violazione dei diritti umani, resta circostanza irrilevante ai fini della decisione, perchè l’indagine del rischio persecutorio o del danno grave in caso di rimpatrio va effettuata con riferimento al paese di origine o alla dimora abituale ove si tratti di un apolide (Cass. 6 febbraio 2018, n. 2861; Cass. 6 dicembre 2018, n. 31676).

Per il resto, il motivo, sotto l’egida del vizio di violazione di legge, mira invece a sovvertire inammissibilmente il giudizio di fatto, motivatamente espresso dal Tribunale.

5. – Il quarto motivo è manifestamente infondato ed in parte radicalmente inammissibile.

Il ricorrente propone una censura di violazione di legge per dissentire nel merito dalla valutazione espressa dal Tribunale sulla base della consultazione di fonti internazionali della situazione generale del paese di provenienza, che ha condotto il medesimo Ufficio ad escludere, con ampia motivazione, l’attuale sussistenza di una situazione di conflitto armato, violenza indiscriminata, insicurezza generalizzata o comunque di allarme sociale, tali da giustificare la richiesta protezione sussidiaria.

Come è noto, in materia di protezione internazionale il richiedente è tenuto ad allegare i fatti costitutivi del diritto alla protezione richiesta, e, ove non impossibilitato, a fornirne la prova, trovando parzialmente deroga il principio dispositivo, soltanto a fronte di un’esaustiva allegazione, attraverso l’esercizio del dovere di cooperazione istruttoria e di quello di tenere per veri i fatti che lo stesso richiedente non è in grado di provare: ma ciò, soltanto qualora egli, oltre ad essersi attivato tempestivamente alla proposizione della domanda e ad aver compiuto ogni ragionevole sforzo per circostanziarla, superi positivamente il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5 (Cass. n. 15794/2019). Il vaglio di credibilità soggettiva condotto alla stregua dei criteri indicati nel D.Lgs. n. 251 del 2007, art. 3, comma 5, trova applicazione tanto con riguardo alla domanda volta al riconoscimento dello status di rifugiato, tanto con riguardo alla domanda di riconoscimento della protezione sussidiaria, in ciascuna delle ipotesi contemplate dall’art. 14 cit., con la conseguenza che, ove detto vaglio abbia esito negativo, l’autorità incaricata di esaminare la domanda non deve procedere ad alcun ulteriore approfondimento istruttorio officioso, neppure concernente la situazione del paese di origine, atteso che il dovere di cooperazione del giudice impone allo stesso di verificare – in via preferenziale, ma non esclusiva, attraverso lo scrutinio dei cd. C.A.I., country of origin informations – se nel paese di provenienza sia oggettivamente sussistente una situazione di violenza indiscriminata talmente grave da costituire ostacolo al rientro del richiedente, ma non di supplire a deficienze probatorie concernenti la situazione personale del richiedente, essendo necessaria al riguardo soltanto la verifica di credibilità prevista nel suo complesso dell’art. 3 cit., comma 5 (Cass. n. 15794/2019).

Nella specie, il Tribunale ha attivato il proprio dovere di cooperazione officiosa, escludendo che, nella regione di provenienza del richiedente, sussistesse una situazione di violenza diffusa ed indiscriminata, sulla base di adeguati reports informativi.

Per ogni altri profilo, la doglianza mira all’evidenza a sostituire l’apprezzamento di fatto esaustivamente condotto dal giudice di merito con le valutazioni del richiedente.

6. – Il quinto ed il sesto motivo, che possono essere trattati insieme in quanto entrambi vertenti sulla protezione umanitaria ed affetti dal medesimo vizio, sono manifestamente inammissibili.

Il decreto impugnato ha invece escluso che potesse essere in concreto concessa tale misura, essendo mancata qualsiasi allegazione, ed ancor più dimostrazione, delle specifiche situazioni soggettive di vulnerabilità riferibili al soggetto. Per il resto, il ricorrente prospetta generiche considerazioni circa i presupposti della protezione umanitaria, mentre insiste sulla situazione della Libia, affatto estranea al richiedente con riguardo all’eventuale paese di rimpatrio.

Quanto al diritto di asilo, questa Corte ha già precisato che “il diritto di asilo è interamente attuato e regolato attraverso la previsione delle situazioni finali previste nei tre istituti costituiti dallo status di rifugiato, dalla protezione sussidiaria e dal diritto al rilascio di un permesso umanitario, ad opera della esaustiva normativa di cui al D.Lgs. n. 251 del 2007 ed al D.Lgs. n. 286 del 1998, art. 5, comma 6, cosicchè non v’è più alcun margine di residua/e diretta applicazione del disposto di cui all’art. 10 Cost., comma 3” (Cass. n. 16362/2016; Cass. n. 11110/2019).

7. – Non v’è luogo a provvedere sulle spese processuali, non avendo l’intimato svolto attività difensiva.

P.Q.M.

La Corte rigetta il ricorso. Ai sensi del D.P.R. n. 115 del 2002, art. 13, comma 1-quater, dà atto della sussistenza dei presupposti processuali per il versamento dell’ulteriore importo a titolo di contributo unificato pari a quello richiesto, ove dovuto, per il ricorso.

Così deciso in Roma, nella Camera di consiglio, il 18 febbraio 2020.

Depositato in Cancelleria il 27 aprile 2020

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