Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8224 del 24/03/2021

Cassazione civile sez. trib., 24/03/2021, (ud. 15/09/2020, dep. 24/03/2021), n.8224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE TRIBUTARIA

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. VIRGILIO Biagio – Presidente –

Dott. NONNO Giacomo Maria – Consigliere –

Dott. SUCCIO Roberto – Consigliere –

Dott. CASTORINA Rosaria Maria – Consigliere –

Dott. NOVIK Adet Toni – rel. Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ORDINANZA

sul ricorso 27776-2014 proposto da:

AGENZIA DELLE ENTRATE, in persona del Direttore pro tempore,

elettivamente domiciliata in ROMA, VIA DEI PORTOGHESI 12, presso

l’AVVOCATURA GENERALE DELLO STATO, che la rappresenta e difende;

– ricorrente –

contro

EDIL Z. COSTRUZIONI SAS, elettivamente domiciliato in ROMA,

VIA F. SIACCI 4, presso lo studio dell’avvocato ALESSANDRO VOGLINO,

rappresentato e difeso dall’avvocato FABIO BENINCASA;

– controricorrente –

avverso la sentenza n. 3891/2014 della COMM. TRIB. REG. della

CAMPANIA, depositata il 16/04/2014;

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio del

15/09/2020 dal Consigliere Dott. ADET TONI NOVIK.

 

Fatto

RITENUTO

che:

– L’Agenzia delle Entrate ricorre contro Z.P., in proprio e quale legale rappresentante della società Edil Z. costruzioni s.a.s., (di seguito, il contribuente), per la cassazione della sentenza n. 3891/15/14, depositata il 16/4/2014, con cui la Commissione Tributaria Regionale della Campania, riformando la pronuncia di primo grado che aveva rigettato il ricorso del contribuente, ha annullato una cartella di pagamento emessa a seguito di controllo formale della dichiarazione dei redditi del 2009 (anno di imposta 2008), ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36 bis;

– secondo il primo giudice, il contribuente non aveva diritto al riconoscimento del credito Iva maturato nel 2007, in quanto la dichiarazione per l’anno in questione era stata presentata tardivamente;

– nell’accogliere i motivi di gravame, la CTR riteneva che l’adozione del controllo automatizzato ai sensi del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, presupponeva la presenza di un errore nella dichiarazione;

– siccome, però, nel caso in esame, il contribuente aveva omesso di presentare la dichiarazione, l’Ufficio non poteva procedere al recupero dell’imposta mediante cartella, ma avrebbe dovuto inviare “un motivato avviso di rettifica ovvero una comunicazione bonaria”;

– a sostegno della necessità di un avviso di rettifica, la CTR richiama alcune sentenze di questa Corte;

– aggiunge, ancora, che l’invio dell’avviso bonario si rendeva necessario per effetto dello Statuto del contribuente, art. 6, in quanto la negazione della detrazione non poteva essere ricondotta al mero controllo cartolare della dichiarazione, ma implicava verifiche e valutazioni giuridiche richiedenti una preventiva comunicazione al contribuente al fine di consentirgli di apprestare un’idonea difesa;

– ricorre l’Ufficio con un unico motivo, cui la contribuente resiste con controricorso.

Diritto

CONSIDERATO

che:

– In via preliminare vanno esaminate le eccezioni di inammissibilità del ricorso sollevate dal contribuente;

– le prime due eccezioni sono infondate;

– quanto a quella relativa all’eccepita inammissibilità del ricorso sotto il profilo della “omessa e/o insufficiente esposizione dei fatti di causa”, diversamente da quanto sostenuto dalla parte, il ricorso contiene una corretta ed essenziale narrazione dei fatti processuali (ai sensi dell’art. 366 c.p.c., comma 1, n. 3), rilevanti ai fini della decisione;

– quanto al secondo rilievo, con cui si lamenta l’omissione della “specifica indicazione degli atti processuali e dei documenti sui quali il ricorso si fonda”, si rileva che in tema di ricorso per cassazione, il principio di autosufficienza è volto ad agevolare la comprensione dell’oggetto della pretesa e del tenore della sentenza impugnata, da evincersi unitamente ai motivi dell’impugnazione. La specifica indicazione, o riproduzione, degli atti e dei documenti è richiesta quante volte si assuma che la sentenza è censurabile per non averne tenuto conto e che, se lo avesse fatto, la decisione sarebbe stata diversa. La Corte deve, in tal caso, poter verificare che quanto il ricorrente afferma trovi effettivo riscontro negli atti: nel caso in esame un simile obbligo non sussiste, non essendovi controversia sul contenuto degli atti, ma solo sul profilo di diritto costituito dalla legittimità o meno della cartella ai sensi dell’art. 36-bis;

– è, invece, fondato il terzo profilo, relativo alla mancata impugnazione di un capo della sentenza, con formazione del giudicato sul punto non impugnato;

– come si ricava dall’esposizione in “fatto”, la sentenza della CTR si regge su un duplice ordine di argomentazioni: a-1) da un lato, si afferma, in sintonia con alcuni arresti di legittimità (nella richiamata ordinanza n. 5318 del 2012 si afferma che “la diretta iscrizione a ruolo della maggiore imposta, D.P.R. n. 600 del 1973, ex art. 36 bis, e D.P.R. n. 633 del 1972, art. 54 bis, è ammissibile, e può evitare l’attività di rettifica, quando il dovuto sia determinato mediante un controllo della dichiarazione meramente cartolare, sulla base dei dati forniti dal contribuente, o di una mera correzione di errori materiali o di calcolo. Con tali modalità non possono, invece, risolversi questioni giuridiche o esaminarsi atti diversi dalla dichiarazione stessa (senza previamente contestare al contribuente il relativo accertamento con il prescritto avviso). Nella specie, la negazione della detrazione nell’anno in verifica di un credito dell’anno precedente, per il quale la dichiarazione era stata omessa, non può essere ricondotta al mero controllo cartolare, in quanto implica verifiche e valutazioni giuridiche, dovendo ritenersi che il disconoscimento dei crediti e l’iscrizione della conseguente maggiore imposta dovevano, pertanto, avvenire previa emissione di motivato avviso di rettifica”), che l’ufficio avrebbe dovuto emettere un motivato avviso di rettifica; A-2) dall’altro, pur con un percorso sintattico non chiaro, si ritiene che, comunque, ai sensi della L. n. 212 del 2000, art. 6, e del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, prima di procedere all’iscrizione a ruolo, l’ufficio avrebbe dovuto invitare il contribuente a fornire i necessari chiarimenti;

– ne deriva che l’argomento di cui al precedente punto A-1), esposto dalla sentenza di merito quale autonoma ratio decidendi, resta di per sè idoneo a sorreggere la decisione;

– si ricorda, invero, al riguardo il principio consolidato, secondo cui, ove la sentenza sia sorretta da una pluralità di ragioni, distinte ed autonome, ciascuna delle quali giuridicamente e logicamente sufficiente a giustificare la decisione adottata, l’omessa impugnazione di una di esse rende inammissibile, per difetto di interesse, la censura relativa alle altre, la quale, essendo divenuta definitiva l’autonoma motivazione non impugnata, in nessun caso potrebbe produrre l’annullamento della sentenza (Cass. 18 aprile 2019, n. 10815; Cass. 15 marzo 2019, n. 7499; Cass. 13 giugno 2018, n. 15399; Cass. 18 aprile 2017, n. 9752; Cass. 14 febbraio 2012, n. 2108; Cass. 3 novembre 2011, n. 22753);

– nel caso in esame, al contrario, con l’unico motivo, l’agenzia ha dedotto la violazione e falsa applicazione del D.P.R. n. 600 del 1973, art. 36-bis, comma 3, e della L. n. 212 del 2000, art. 6, comma 5, in relazione all’art. 360 c.p.c., n. 3, sul rilievo che la Commissione Regionale avrebbe errato annullando la cartella, pur in assenza di incertezze su aspetti rilevanti della dichiarazione, da ritenere non sussistenti, quando emerga un errore nella dichiarazione dei redditi;

– secondo la ricorrente, il recupero dell’imposta era conseguente al mero riscontro calcolare della esposizione della dichiarazione di un credito non indicato nella dichiarazione dell’anno precedente, che risultava omessa, sicchè non vi era per l’ufficio nessun obbligo di comunicazione del preventivo avviso di irregolarità;

– nulla, invece, l’Agenzia ha opposto all’affermazione della CTR sul punto sub A-1, e ciò determina per le ragioni dette l’inammissibilità del ricorso;

– le spese processuali seguono il criterio della soccombenza e si liquidano come in dispositivo

PQM

La Corte dichiara inammissibile il ricorso; condanna parte ricorrente alla rifusione delle spese di legittimità, liquidate in Euro 5.000,00, per compensi, oltre spese generali nella misura del 15% dei compensi, oltre accessori.

Così deciso in Roma, nell’adunanza camerale, il 15 settembre 2020.

Depositato in Cancelleria il 24 marzo 2021

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