Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8224 del 22/04/2016


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Civile Ord. Sez. 6 Num. 8224 Anno 2016
Presidente: CURZIO PIETRO
Relatore: PAGETTA ANTONELLA

ORDINANZA

C U

sul ricorso 19710-2013 proposto da:
sELLITTo FRANCESCO SLLFNC47E06F912W, elettivamente
domiciliato in ROMA, VIA APPIA NUOVA 493, presso lo studio
dell’avvocato CRISTIANO GUIDA, rappresentato e difeso
dall’avvocato GENNARO OREFICE, giusta procura in calce al
ricorso;
– ricorrente contro
INAIL – ISTITUTO NAZIONALE PER L’ASSICURAZIONE
CONTRO GLI INFORTUNI SUL LAVORO 01165400589, in
persona del Dirigente con incarico di livello generale, Direttore della
Direzione Centrale Prestazioni, elettivamente domiciliato in ROMA,
VIA IV NOVEMBRE 144, presso lo studio dell’avvocato EMILIA

Data pubblicazione: 22/04/2016

FAVATA, che lo rappresenta e difende unitamente all’avvocato
LUCIANA ROMEO, giusta procura speciale in calce al controricorso;

– controricorrente avverso la sentenza n. 104/2013 della CORTE D’APPELLO di

udita la relazione della causa svolta nella camera di consiglio dell’
11/02/2016 dal Consigliere Relatore Dott. ANTONELLA
PAG ETTA;
Fatto e diritto
La causa è stata chiamata all’adunanza in camera di consiglio dell’Il
febbraio 2016, ai .sensi dell’art. 375 cod. proc. civ., sulla base della
seguente relazione redatta a norma dell’art. 380 bis cod. proc.civ.
Con ricorso depositato in data 16.11.2007 Francesco Sellitto adiva il
giudice del lavoro chiedendo accertarsi il proprio diritto alla
costituzione di una rendita per malattia professionale e la condanna
dell’INAIL alla relativa erogazione.
La domanda era respinta in dichiarata adesione agli esiti della
consulenza tecnica d’ufficio che aveva escluso la sussistenza del nesso
causale tra la patologia riscontrata ( cirrosi epatica da HBV/HCV) e
l’attività lavorativa del periziato.
La decisione è stata confermata dalla Corte di appello di Salerno che,
in accoglimento della eccezione di prescrizione formulata dall’INAIL,
ha respinto l’impugnazione del Sellitto .
Per la cassazione della decisione di secondo grado Francesco Sellitto
propone ricorso per cassazione affidato ad un unico motivo. L’INAIL
resiste con tempestivo controricorso.

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SALERNO del 30/01/2013, depositata il 05/03/2013;

Con l’unico motivo di ricorso parte ricorrente, deducendo violazione e
falsa applicazione degli artt. 111 e 112 d.P.R. n. 1124 del 1965, nonché
vizio di motivazione, censura la decisione per avere la Corte territoriale
ritenuto che il termine di prescrizione decorreva dalla mera conoscenza
dell’insorgere della patologia anziché dal momento in cui l’assicurato

l’attività lavorativa. In particolare sostiene che la decisione di appello è
stata adottata in violazione dei principi affermati dalla giurisprudenza
di legittimità secondo la quale a seguito della sentenza della Corte
costituzionale n. 206 del 1988 il “dies a quo” per la decorrenza del
termine triennale di prescrizione dell’azione per conseguire dall’INAIL
la rendita per inabilità permanente va ricercato ed individuato con
riferimento al momento in cui uno o più fatti concorrenti diano
certezza dell’esistenza dello stato morboso e della normale
conoscibilità di esso da parte dell’assicurato, ciò che generalmente
coincide con l’accertamento medico dei postumi consolidati e definitivi
dell’incapacità lavorativa determinata da tale stato in relazione alla sua
eziologia professionale. Tale principio va poi armonizzato con
l’ulteriore sentenza della Corte costituzionale, n. 116 del 1969, secondo
la quale occorre tenere conto anche del raggiungimento della soglia
minima per l’indennizzabilità della malattia, sicché a questo va riferito il
“dies a quo” di decorrenza della prescrizione, e non a quello della
effettiva manifestazione della patologia, ove i due momenti non
coincidano sotto il profilo temporale ed il primo (soglia di
indennizzabilità) si verifichi successivamente al secondo. ( Cass. n.
14717 del 2006 , n. 20774 del 2012) . Deduce, infatti, il ricorrente che
la Corte territoriale apoditticamente ha individuato nell’anno 2002 il
dies a quo di decorrenza del termine triennale di prescrizione di cui

all’art. 112 d. P.R. n. 1124 del 1965 , epoca del ricovero ospedaliero e
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aveva acquisito conoscenza adeguata del nesso causale tra l’infermità e

della seconda domanda di presentazione della causa di servizio.
Sostiene, infatti, che solo con la notifica del verbale del 21.10.2004
aveva avuto il riconoscimento della epatite cronica attiva correlata
quale aggravata ascrivibile alla Tab A 7 0 ctg. e, quindi, solo dal
24.1.2005 il riconoscimento dell’epatite cronica come causa di servizio

risultava tempestiva. La sentenza impugnata era quindi errata poiché
non si era posta il problema della rilevanza dell’accertamento del
momento in cui l’epatite cronica del Sellitto aveva raggiunto la soglia
invalidante ed aveva immotivatamente disatteso l’elaborato peritale
laddove l’ausiliare di secondo grado, con criterio presuntivo, aveva
ritenuto che la epoca del consolidamento dei postumi invalidanti
doveva essere fatta coincidere con quella dell’inoltro dell’istanza
all’INAIL “essendo avvenuta presumibilmente in epoca antecedente,
sulla base delle caratteristiche cliniche ed evolutive della patologia della
quale il Sellino è risultato portatore, caratterizzata com’è dalla
irreversibilità delle alterazioni anatomofunzionali del fegato colpito”
Il motivo è manifestamente infondato. Il giudice di appello ha ritenuto
che il Sellino era consapevole della esistenza della patologia epatica e
della sua eziologia professionale, nonché del rilevante grado di
invalidità cagionato dalla stessa quanto meno dall’anno 2002, epoca in
cui egli si ricoverava in ospedale per epatite cronica riacutizzata e
presentava – il 14 maggio — una seconda domanda volta ad ottenere
l’equo indennizzo per causa di servizio (dopo averne presentata una
nel 1989). Secondo la sentenza impugnata,infatti, nessun rilievo poteva
attribuirsi, al fine della individuazione di un diverso dies a quo, alle
generiche e vaghe osservazioni del consulente di ufficio che aveva fatto

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. Rispetto a tali ultime date la domanda all’INAIL del 2.1.2007

coincidere l’epoca del consolidamento dei postumi con la
presentazione della istanza all’istituto assicuratore.
Tale decisione è conforme ai principi di questa Corte in tema di
individuazione del dies a quo di decorrenza del termine prescrizionale

ricorrente. In particolare il giudice di appello, in coerenza con Corte
cost. n. 116 del 1969, ed a differenza di quanto sostenuto in ricorso,
ha preso espressamente in considerazione il momento di
raggiungimento della soglia minima per l’ indennizzabilità della malattia
laddove ha fatto riferimento al ricovera ospedaliero per epatite cronica
riacutizzata risalente all’anno 2002.
L’individuazione di tale momento, condotta con riferimento a tutti i
parametri elaborati dalla richiamata giurisprudenza di legittimità, è
frutto di accertamento di fatto che, in quanto congruamente motivato,
anche in ordine alle ragioni di dissenso dalla consulenza di secondo
grado, non è sindacabile in sede di legittimità.
In base alle considerazioni che precedono il ricorso deve essere
respinto.
Si chiede che il Presidente voglia fissare la data per l’Adunanza
camerale. ”
Ritiene questo Collegio che le considerazioni svolte dal Relatore sono
del tutto condivisibili siccome coerenti alla ormai consolidata
giurisprudenza in materia . Ricorre con ogni evidenza il presupposto
dell’art. 375, comma 1°, n. 5 cod. proc. civ. , per la definizione
camerale.

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di cui all’art. 112 d.P.R. n. 1124 del 1965 richiamati dallo stesso

Consegue il rigetto del ricorso. Le spese del presente giudizio seguono
la soccombenza.

P.Q.M.
La Corte rigetta il ricorso. Condanna il ricorrente alla rifusione
all’INAIL delle spese del presente giudizio che liquida in € 2.500,00

forfettizzate determinate nella misura del 15%, oltre accessori di legge.
Ai sensi dell’art. 13 comma 1 quater del d.p.r n. 115 del 2002, dà atto della
sussistenza dei presupposti per il versamento, da parte del ricorrente dell’ulteriore
importo a titolo di contributo unificato pari a quello dovuto per il ricorso, a norma
del comma 1 bis dello stesso articolo 13.

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Ric. 2013 n. 19710 sez. ML – ud. 11-02-2016
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