Sentenza Sentenza Cassazione Civile n. 8224 del 06/04/2010

Cassazione civile sez. lav., 06/04/2010, (ud. 18/12/2009, dep. 06/04/2010), n.8224

LA CORTE SUPREMA DI CASSAZIONE

SEZIONE LAVORO

Composta dagli Ill.mi Sigg.ri Magistrati:

Dott. BATTIMIELLO Bruno – Presidente –

Dott. LAMORGESE Antonio – Consigliere –

Dott. D’AGOSTINO Giancarlo – Consigliere –

Dott. CURCURUTO Filippo – rel. Consigliere –

Dott. MAMMONE Giovanni – Consigliere –

ha pronunciato la seguente:

ordinanza

sul ricorso proposto da:

L.V., elettivamente domiciliato in ROMA, presso la CORTE

DI CASSAZIONE, rappresentato e difeso dall’avv. CARBONE ROBERTO,

giusta procura speciale a margine del ricorso;

– ricorrente –

contro

MINISTERO DELL’ISTRUZIONE, UNIVERSITA’ E RICERCA, COMUNE DI BITONTO;

– intimati –

avverso la sentenza n. 908/2005 della CORTE D’APPELLO di BARI del

23.9.08, depositata il 25/09/2008;

udita la relazione della causa svolta nella Camera di consiglio del

18/12/2009 dal Consigliere Relatore Dott. CURCURUTO Filippo;

E’ presente il P.G. in persona del Dott. FEDELI Massimo.

 

Fatto

RITENUTO IN FATTO E DIRITTO

che:

1. La Corte d’Appello di Bari, pronunziando sull’appello del Ministero dell’Istruzione, dell’Universita’ e della Ricerca contro la sentenze di primo grado che aveva riconosciuto all’appellato, dipendente appartenente al personale c.d. ATA (amministrativo, tecnico e ausiliario) transitato dai ruoli dell’ente locale in quelli del personale non docente della scuola, l’anzianita’ di servizio maturata presso l’ente di provenienza, ed aveva condannato l’amministrazione alle spese di lite, ha accolto l’appello rigettando la domanda e compensando interamente le spese del doppio grado di giudizio.

2. Con il ricorso in epigrafe il ricorrente chiede per due motivi la cassazione di questa sentenza nel capo relativo alle spese, denunziando violazione dell’art. 324 c.p.c.,(1^ motivo) e dell’art. 112 c.p.c. (2^ motivo) in quanto, avendo il Ministero chiesto con l’appello la sola condanna alle spese del giudizio di secondo grado, sarebbe passata in giudicato la pronunzia di condanna alle spese e il giudice del gravame avrebbe pronunziato “ultra petita”.

3. Il Ministero non ha depositato controricorso. Neppure il Comune di Bitonto si e’ costituito.

4. La giurisprudenza di questa Corte e’ da tempo orientata nel senso che il giudice di appello allorche’ riforma in tutto o in parte la sentenza impugnata deve procedere d’ufficio ad un nuovo regolamento delle spese processuali, quale conseguenza della pronuncia di merito adottata, dato che l’onere di esse va attribuito e ripartito tenendo presente l’esito complessivo della lite, mentre solo quando conferma la sentenza di primo grado, non puo’ modificare la decisione del primo giudice sulle spese, a meno che questa non sia stata oggetto di uno specifico motivo di impugnazione (art. 112, 329 c.p.c.). (Cass. 12551/1992; conforme, Cass. 6155/2000; 7846/2006; nello stesso senso v. anche Cass. 5748/1996; 4739/2001).

5. Cosi’ stando le cose, e non essendovi ragione per discostarsi da tale consolidato indirizzo, solo una esplicita rinunzia da parte dell’appellante, soccombente in primo grado, ad una riforma del capo sulle spese e’ in grado di precludere al giudice del gravame di intervenire in materia. Ma, dallo stesso tenore dell’atto di appello dell’Amministrazione, che ha chiesto la condanna alle spese del “presente giudizio”, contrariamente a quanto ritenuto dal ricorrente non si evince, quantomeno con la inequivocabilita’ che la dismissione di un diritto renderebbe necessaria, una volonta’ abdicativa. In ogni caso, occorre tener presente che l’interpretazione dell’impugnazione e’ compito del giudice alla quale essa e’ rivolta, e nella specie risulta palese che il riferimento del sintagma ” presente giudizio” e’ stato inteso dalla Corte di merito, non irragionevolmente, come non limitato al solo grado di appello.

6. In conclusione, il ricorso deve essere rigettato, senza pronunzie sulle spese, in assenza di attivita’ difensiva della parte intimata.

P.Q.M.

Rigetta il ricorso; nulla per le spese.

Così deciso in Roma, il 18 dicembre 2009.

Depositato in Cancelleria il 6 aprile 2010

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